Responsabile Tecnico Rifiuti: quadro normativo
Appunti Ambiente | ||
24 Novembre 2024 |
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Salve Visitatore | ||
Responsabile Tecnico Rifiuti Introduzione del requisito di "idoneità" per il RESPONSABILE TECNICO nel nuovo regolamento dell'Albo Gestori Ambientali. Con il nuovo regolamento dell'Albo Gestori Ambientali viene introdotto il requisito di "idoneità" per il responsabile tecnico, consistente nella dimostrazione della preparazione del soggetto, mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali (articolo 12 e 13, decreto ministeriale 120/2014). In allegato le delibere attuative previste dal nuovo regolamento. La categorie 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 dell'Albo Gestori Ambientali prevedono la nomina di un responsabile tecnico. Il responsabile tecnico può essere: - il legale rappresentante/titolare dell'azienda; Il responsabile tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti morali (soggettivi) e professionali (idoneità tecnica): - REQUISITI MORALI (articolo 10, comma 2, decreto ministeriale 120/2014); Legislazione di riferimento: - Delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16 luglio 1999
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