Codice di Prevenzione Incendi (RTO)
Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Il Codice di Prevenzione Incendi, è stato elaborato ravvisata la necessità di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.
Il Codice ha valenza per le attività prive di Regola Tecnica Verticale (RTV) per le quali si rimanda ai D.M. specifici.
Esso è applicabile comunque alle:
- Nuove Attività; - Attività esistenti.
Il codice si applica direttamente alle attività soggette a controllo VVF (DPR n.151/2011): att. 9,14,27-40, 42-47, 50-54, 56-57, 63-64, 70, 75 (Depositi mezzi rotabili), 76: Officine…; Impianti...; Stabilimenti...; Depositi…; Falegnamerie…; Attività Industriali ed Artigianali...;
Esso invece non si applica alle attività: 1-8, 10-13, 15-26, 41, 48-49, 55, 58-62, 65-69, 71-75, 77-80.
Il "Codice di Prevenzione Incendi", è suddiviso in 4 Sezioni:
G - Generalità (termini, definizioni; progettazione antincendio; determinazione profili di rischio); “RTO” S - Strategia antincendio (misure antincendio, da reazione al fuoco a sicurezza impianti tecnologici); “RTO” V - Regole tecniche verticali (Aree a rischio specifico, atmosfere esplosive; vani ascensori); “RTV” M - Metodi (ingegneria sicurezza antincendio, scenari progettazione prestazionale, salvaguardia vita). “FSE”
La Sezione G è la parte più generale del codice ove sono forniti i vari termini e definizioni ai fini di una uniforme applicazione, le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi nonché sono definiti i profili di rischio delle attività e i metodi per la determinazione.
Nella Sezione S sono indicati per ognuna delle 10 misure antincendio (strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio d’incendio), i criteri per l’attribuzione dei livelli di prestazione (I, II, III, IV, …) e la scelta delle soluzioni progettuali. Per ogni livello di prestazione sono specificate soluzioni conformi e eventuali soluzioni alternative.
Le RTV (Regole tecniche verticali) sono disposizioni normative applicabili a una specifica attività. Negli ultimi anni sono state emanate moltissime regole tecniche di prevenzione incendi per varie attività, con trattazioni a volte non uniformi di argomenti simili. L’applicazione delle RTV presuppone l’applicazione dell’intero Codice di prevenzione incendi, del quale sono parte integrante. Servono a caratterizzare meglio una specifica attività fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal Codice.
La Sezione M tratta dell’Ingegneria della sicurezza antincendio, definita (ISO/TR 13387): Applicazione di principi ingegneristici, regole e giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, protezione beni e ambiente, alla quantificazione dei rischi d’incendio e relativi effetti e alla valutazione analitica delle misure antincendio ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio. Con la FSE (Fire Safety Engineering) è possibile effettuare una valutazione quantitativa del livello di sicurezza antincendio.
Prezzo: Gratuito Categoria: Ingegneria Pubblicato: 03/07/2016 Autore: Ing. M. Maccarelli Editore: Certifico s.r.l. Lingue: Italiano
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