Nuovo Regolamento (UE) 2016/426 "Apparecchi a gas"
Pubblicato il Regolamento (UE) 2016/426 che abroga la Direttiva 2009/142/CE "Apparecchi a gas" a decorrere dal 21 aprile 2018.
Il Regolamento entra in vigore il 20 Aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 aprile 2018.
Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
Il presente regolamento si applica ad apparecchi e accessori.
Ai fini del presente regolamento, un apparecchio si considera «usato normalmente» quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è installato correttamente e sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante; b) è usato nell'ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1; c) è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.
Il presente regolamento non si applica ad apparecchi destinati specificamente:
a) all'uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali; b) all'uso su aerei e ferrovie; c) a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori.
Ai fini del presente paragrafo, un apparecchio è considerato «appositamente concepito» quando la progettazione è intesa unicamente a rispondere a un'esigenza specifica per un procedimento o un utilizzo specifico.
Se gli aspetti trattati dal presente regolamento per apparecchi o accessori sono trattati in modo più specifico da altri atti della normativa di armonizzazione UE, il presente regolamento non si applica o cessa di essere applicato a tali apparecchi o accessori per quanto riguarda i suddetti aspetti.
Entrata in vigore e applicazione Il regolamento entra in vigore il 20 Aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, tranne:
a) l'articolo 4, gli articoli da 19 a 35, l'articolo 42 e l'allegato II che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016; b) l'articolo 43, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
L 81/125 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.3.2016
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