Prevenzione Incendi: aggiornata la Regola tecnica Strutture Sanitarie
D.M. 19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie - Indirizzi applicativi.
Circolare n. 12580 del 28 ottobre 2015
Con il D.M. 19 marzo 2015 recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per fa progettazione, fa costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002 ", pubblicato nella G.U. n.70 del 25 marzo 2015, sono stati introdotti aggiornamenti alla vigente regola tecnica di prevenzione incendi per tali strutture.
Si tratta di aggiornamenti scaturiti dalla previsione dell'art.6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" e riguardano:
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuative e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002; - strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi superficie maggiore di 500 m2; - strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011.
Nello specifico, gli Allegati I e II sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi del decreto del Ministro dell 'Interne 18 settembre 2002, mentre l'Allegate III aggiunge il titolo V concernente il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti che non abbiano ancora completato l'adeguamento antincendio nel previsto termine del 28 dicembre 2007.
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