Decisione (UE) 2018/1485
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Posizione dell'UE sull'ADR 2019
Decisione (UE) 2018/1485
Decisione (UE) 2018/1485 del Consiglio del 28 settembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
GU L 251/25 del 05.10.2018
Entrata in vigore: 25.10.2018
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada («ADR») è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne («ADN») è entrato in vigore il 29 febbraio 2008.
(2) L'Unione non è parte contraente dell'ADR o dell'ADN. Tutti gli Stai membri sono parti contraenti dell'ADR e tredici Stati membri sono parti contraenti dell'ADN.
(3) A norma dell'articolo 14 dell'ADR, ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche agli allegati dell'ADR. Il gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) può adottare un progetto di modifiche di tali allegati. A norma dell'articolo 20 dell'ADN, il comitato amministrativo dell'ADN può adottare progetti di modifiche dei regolamenti allegati all'ADN. Tali proposte di modifiche si ritengono accettate a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite le comunica, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse se un terzo supera tale cifra, non abbiano notificato per iscritto al Segretario generale la loro obiezione alla modifica proposta.
(4) Le modifiche proposte adottate durante il biennio 2016-2018 dal WP.15 e dal comitato amministrativo dell'ADN sono state comunicate alle parti contraenti dell'ADR e dell'ADN il 1° luglio 2018.
(5) Gli atti proposti sono in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio . Tale direttiva stabilisce prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento all'ADR, ai regolamenti concernenti il trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia («RID») nell'appendice C, della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia («COTIF») e all'ADN. L'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE dispone che il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto negli allegati a quella direttiva. A norma dell'articolo 8 della direttiva 2008/68/CE, alla Commissione è conferito il potere di adattare gli allegati di tale direttiva in base al progresso scientifico e tecnico, «specialmente al fine di tenere conto delle modifiche apportate all'ADR, al RID e all'ADN».
(6) Le modifiche proposte riguardano norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto. Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all'interno dell'Unione sia tra l'Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori industriali che producono o impiegano merci classificate come pericolose a norma dell'ADR e dell'ADN.
(7) Tutte le modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione. La posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo alle modifiche proposte agli allegati dell'ADR e ai regolamenti allegati all'ADN dovrebbe pertanto basarsi sul testo accluso alla presente decisione.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle modifiche proposte agli allegati dell'ADR e ai regolamenti allegati all'ADN, si basa sul testo accluso alla presente decisione. Le modifiche di minore entità delle modifiche proposte agli allegati dell'ADR e ai regolamenti allegati all'ADN possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio, conformemente all'articolo 2.
Articolo 2
La posizione da adottare a nome del'Unione in merito alle modifiche proposte agli allegati dell'ADR, come definita all'articolo 1, è espressa da quegli Stati membri che sono parti contraenti dell'ADR agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.
La posizione da adottare a nome del'Unione in merito alle modifiche proposte ai regolamenti allegati all'ADN, come definita all'articolo 1, è espressa da quegli Stati membri che sono parti contraenti dell'ADR agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.
Articolo 3
Un riferimento alle modifiche accettate agli allegati dell'ADR e ai regolamenti allegati all'ADN, ivi incluse la date o le date della loro entrata in vigore, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
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