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Cassazione Penale, Sez. 4, 02 febbraio 2016, n. 4325

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Cassazione Penale, Sez. 4, 02 febbraio 2016, n. 4325 - Caduta del carico sull'apprendista. Mancanza di un idoneo strumento di sollevamento (anello unico). Responsabilità di datore e preposto

1. Con sentenza del 15\1\2015 la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Z.G. e G.P. per il delitto di cui all'art. 590 c.p., per lesioni colpose in danno del lavoratore K.R. (acc. In Fossano -CN- il 28\4\2008).
In appello la pena veniva ridotta a mesi uno di reclusione per la Z.G. ed a mesi uno e giorni dieci per il G.P..
Agli imputati era stato addebitato di avere cagionato il fatto, cooperando tra loro, nelle rispettive qualità, Z.G., di datore di lavoro dell'Impresa "A.R. Costruzioni", impresa incaricata di realizzare strutture in cemento precompresso all'interno dell'insediamento produttivo della società "DUE Gl Prefabbricati" s.r.l., su appalto conferito da quest'ultima; G.P.e, di persona incaricata dal datore di lavoro delle verifiche sull'osservanza delle disposizioni contenute nell'allegato VI, § 3, al D.Lgs. 81/2008. In particolare agli imputati era stato contestato di avere provocato le lesioni per colpa, consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, ed inosservanza delle norme di prevenzione infortuni (cui agli artt. 2087 cod. civ., e dell'art. 71, comma 3°, D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 (in relazione all’allegato VI, §§ 3.1.1 e 3.1.6), in quanto avevano omesso di adottare tutti i provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali necessari, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori dell'impresa "A.R. Costruzioni" omettendo di scegliere una imbracatura ed i relativi accessori di sollevamento appropriati alla natura, alla forma ed al volume di una gabbia in ferro sagomato e barre in acciaio lunga metri 12 e del peso di kg. 1.633 agganciata per mezzo di catene ad una gru a ponte, dal momento che :

a) le catene erano più che dimensionate per sollevare il carico in rapporto all'angolo di apertura dei tiranti ed alla notevole forza applicata sui fianchi del gancio della gru;

b) mancava un collegamento ad anello per tiranti multipli, da posizionare entro il gancio della gru, onde evitare che le oscillazioni del carico trasferissero la rotazione direttamente al gancio; pertanto durante il lavoro K.R., dipendente della "A.R. Costruzioni", con mansioni di apprendista operaio edile, effettuando la movimentazione meccanizzata della gabbia in ferro ed acciaio sopra descritta per mezzo della gru a ponte, determinava l'oscillazione del carico che faceva ruotare il gancio che, non essendo svincolato dal carico, faceva quindi scivolare l'anello verso l'estremità del gancio con forza tale da determinare il cedimento del dispositivo di sicurezza applicato al gancio, ed il conseguente sfilamento del tirante, con conseguente caduta della gabbia da un'altezza di circa quattro metri che investiva il K.R., determinando lesioni personali gravi (ferita lacero contusa cuoio capelluto; pneumotorace traumatico ed emotorace bilaterale, fratture clavicola sinistra ed olecrano sinistri; frattura terzo medio radio sinistro scomposta; fratture braco-ileo-ischio-pubiche a sinistra; frattura scomposta terzo distale femore sinistro; fratture multiple del rachide), dalle quali derivavano una malattia di durata pari ad almeno centoventi giorni e l'indebolimento permanente degli organi della deambulazione (deambulazione con antibrachiali, lieve compenso in flessione anteriore e laterale destra del tronco durante l'appoggio sull'arto inferiore destro, e leggera zoppia, quando affaticato).

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Cassazione Penale, Sez. 4
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Tags: Sicurezza lavoro Valutazione dei Rischi

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