Slide background




Legge 14 gennaio 2013 n. 4

ID 5274 | | Visite: 9158 | Decreti normazionePermalink: https://www.certifico.com/id/5274

Legge 4 2013 Professioni non organizzate

Legge 14 gennaio 2013 n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. 

GU n. 22 del 26-1-2013 
________

Aggiornamenti all'atto

31/01/2018
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 (in G.U. 31/01/2018, n.25)
_______

Art. 1. Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. 

Art. 2. Associazioni professionali

1. Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.

7. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all’art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell’art. 4, comma 1, della presente legge. 
...
Segue

 

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Legge 14 gennaio 2013 n. 4 Consolidato 06.2022.pdf)Legge 14 gennaio 2013 n. 4 Consolidato 06.2022
Professioni non regolamentate
IT812 kB243
Scarica questo file (Legge 14 gennaio 2013 n. 4.pdf)Legge 14 gennaio 2013 n. 4
Professioni non regolamentate
IT186 kB924

Tags: Normazione Norme UNI

Articoli correlati

Ultimi archiviati Normazione

Mag 02, 2024 71

UNI EN ISO 3834-2:2021

UNI EN ISO 3834-2:2021 ID 21794 | 02.05.2024 UNI EN ISO 3834-2:2021Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici - Parte 2: Requisiti di qualità estesi La norma definisce i requisiti di qualità estesi per la saldatura per fusione dei materiali metallici sia in officina… Leggi tutto
Mag 02, 2024 69

UNI EN ISO 3834-1:2021

UNI EN ISO 3834-1:2021 ID 21793 | 02.05.2024 UNI EN ISO 3834-1:2021Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici - Parte 1: Criteri per la scelta del livello appropriato dei requisiti di qualità La norma fornisce uno schema generale della UNI EN ISO 3834 e i criteri da… Leggi tutto
Apr 28, 2024 89

UNI ISO 9926-1

UNI ISO 9926-1:1992 ID 21778 | 28.04.2024 / In allegato Preview UNI ISO 9926-1:1992 Apparecchi di sollevamento. Addestramento degli operatori. Generalità. Versione in lingua italiana della ISO 9926/1 (dic. 1990), adottata senza varianti. Specifica il minimo addestramento che deve essere dato ai… Leggi tutto
Norme armonizzate Direttiva imbarcazioni diporto 12 2017
Apr 25, 2024 119

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1197

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1197 / Norme armonizzate imb. da diporto Aprile 2024 ID 21757 | 25.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1197 della Commissione, del 23 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi… Leggi tutto
UNI iSO 37001 Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione
Apr 18, 2024 227

UNI ISO 37001:2016

UNI ISO 37001:2016 / Sistemi di gestione anticorruzione ID 21714 | 18.04.2024 / In allegato Preview UNI ISO 37001:2016Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo La UNI ISO 37001 specifica requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto,… Leggi tutto
UNI EN ISO 41017 2024
Apr 11, 2024 228

UNI EN ISO 41017:2024

UNI EN ISO 41017:2024 / Guida alla preparazione alle emergenze e alla gestione di un'epidemia ID 21675 | 11.04.2024 / Preview in allegato UNI EN ISO 41017:2024 Facility management - Guida alla preparazione alle emergenze e alla gestione di un'epidemia La norma fornisce una guida generale alle… Leggi tutto
UNI ISO 20658 2024
Apr 11, 2024 215

UNI ISO 20658:2024

UNI ISO 20658:2024 / Raccolta e trasporto campioni esami medici di laboratorio ID 21674 | 11.04.2024 / In allegato Preview UNI ISO 20658:2024 Requisiti per la raccolta e il trasporto di campioni per esami medici di laboratorio La norma specifica i requisiti e le raccomandazioni di buona pratica per… Leggi tutto

Più letti Normazione