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FAQ Imprese energivore (Decreto 21 dicembre 2017)

ID 15405 | | Visite: 12150 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/15405

FAQ Imprese energivore 2021

FAQ Imprese energivore (Decreto 21 dicembre 2017) / 2021

ID 15045 | 08.01.2022 / Fonte CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali)

D.M. MiSE 21 dicembre 2017
D.M. MiTE 27 ottobre 2021

A. REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO

1. Quali sono i requisiti che un’impresa deve avere per potersi iscrivere nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica c.d. “post riforma”?

L’articolo 3 del D.M 21 dicembre 2017 prevede che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici per i quali si siano verificate le seguenti condizioni:

1) abbiano un consumo medio di energia elettrica pari almeno ad 1 GWh/anno calcolato nel periodo di riferimento, intendendo per ciascun anno di competenza N quale periodo di riferimento il triennio che va da N-4 a N-2;
2) operano nei settori dell’Allegato 3 della Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (di seguito: Linee Guida);
3) operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee Guida e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, nel periodo di riferimento, in relazione al Valore Aggiunto Lordo (di seguito: VAL) ai sensi dell’articolo 5, non inferiore al 20%;
4) non rientrano fra quelle di cui ai punti 2) e 3), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla CSEA in attuazione dell’articolo 39 del decreto-legge n. 83/2012.

Ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori dell’Allegato 3 o dell’Allegato 5 alle Linee Guida, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento (Delibera 921/2017/R/eel, art. 4).
Le imprese costituite da meno di un anno, o se costituite negli anni precedenti, che risultino senza consumi per inattività produttiva, accedono alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica se soddisfano le condizioni di cui al paragrafo precedente con riferimento all’anno N-1 (ad esempio per l’anno di competenza 2021 le stime dovranno riferirsi all’anno 2020).
I dati dichiarati dall’impresa saranno basati sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici elaborate dall’impresa neo costituita per l’anno N-1.
...
2. Un’impresa svolge diverse attività sia rientranti nei settori ammessi alle agevolazioni che non rientranti ed ha, dunque, più codici ATECO. Quale codice dovrà dichiarare sul portale energivori?
...
3. L’impresa che compila la dichiarazione per l’anno di competenza 2022 (dichiarazione 2022), quale codice ATECO dovrà dichiarare sul portale energivori?
...
4. Si chiede conferma che il mancato possesso di posta elettronica certificata da parte di un’impresa non precluda l’accesso all’agevolazione in oggetto.
...
B. IMPRESE NEOCOSTITUITE

1. L’impresa è stata costituita negli anni precedenti al 2020, tuttavia per le annualità antecedenti al 2020 tale soggetto ha registrato un fatturato pari a zero ed un consumo pari a zero, non avendo dato inizio all’attività produttiva. Tale impresa può inviare la dichiarazione a CSEA mediante la sezione dedicata sul portale alle imprese costituite nel 2020 o, se costituite negli anni precedenti il 2020, che risultino senza consumi per inattività produttiva secondo le definizioni dell’art. 5, lett. d) del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017?
...
C. IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

1. L’impresa è stata inclusa nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2021. Nel corso del medesimo anno, l’impresa finisce per ricadere in uno dei casi previsti dalla Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”: l’essere entrata in stato di difficoltà in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione e all’invio della dichiarazione di accesso determina per l’impresa la decadenza dal diritto a ricevere l’agevolazione per le imprese a forte consumo di energia 2021?
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2. Il ricorso alla CIG, ordinaria, straordinaria o in deroga, rientra nei casi previsti dalla Comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea per la definizione di impresa in stato di difficoltà?
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D. IMPRESE PARTECIPANTI AL GRUPPO IVA

1. L’impresa A ha aderito al Gruppo IVA. Come deve accreditarsi sul portale Energivori per l’accesso alle agevolazioni tariffarie spettanti alle imprese a forte consumo di energia elettrica?
...
2. L’impresa A che compila la dichiarazione energivori per l’anno di competenza 2022 (dichiarazione 2022) e che ha aderito al Gruppo IVA nel periodo tra il 2018 e il 2021 cosa deve inserire nel campo Fatturato per ciascun anno del periodo di riferimento?
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E. DATI DI CONSUMO

1. Nei consumi prelevati da rete pubblica si contano anche le perdite di rete?
...
segue in allegato

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