Gestione emergenze studi professionali
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Studi professionali: come gestire le emergenze (primo soccorso e antincendio)
Guida informativa
L’emergenza è un fatto, una situazione, una circostanza diversa da tutti gli avvenimenti che normalmente si presentano sul luogo di lavoro e che può generare rischi per i lavoratori.
La regolamentazione legale applicabile in tali situazioni - in relazione a tutti i luoghi di lavoro (inclusi gli studi professionali) si rinviene agli artt. 43 e seguenti del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modifiche e integrazioni, di seguito d.lgs. n. 81/2008.
Il datore di lavoro dello studio professionale, come richiesto dall’art. 18, co. 1, lett. t), e puntualizzato dagli artt. 43, 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, deve adottare tutte le misure necessarie
ai fini della prevenzione incendi, dell’evacuazione dagli ambienti di lavoro nonché per i casi di pericolo grave ed immediato e deve organizzare il servizio di primo soccorso.
L’obbligo in parola si concreta, innanzitutto, nella designazione di alcuni lavoratori incaricati di:
- far rispettare le prescrizioni dirette ad evitare gli incendi e a contrastarli in caso di insorgenza;
- di organizzare l’evacuazione dai luoghi di lavoro di coloro
che sono esposti a pericolo grave ed immediato;
- e di eseguire le operazioni di salvataggio e le operazioni di primo soccorso.
Tali lavoratori devono, tenuto conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva:
- essere adeguatamente formati;
- essere in numero sufficiente;
- disporre di attrezzature adeguate;
- e non possono, se non per giustificato motivo (es.: per ragioni di salute), rifiutare la designazione; per cui potrà verificarsi in concreto che:
- nelle realtà di ridotte dimensioni o di scarsi livelli di rischio - come per la maggior parte degli studi professionali - lo stesso lavoratore possa essere incaricato dell’attuazione sia del primo soccorso che della prevenzione incendi;
- mentre nelle aziende più grandi possano essere nominate “le riserve” per far fronte alle ferie o ad eventuali malattie.
In tutti i casi ogni scelta dovrà essere adottata dal datore di lavoro dello studio tenendo adeguatamente conto dell’organizzazione del lavoro (si pensi, ad esempio, al lavoro a turni, all’orario flessibile o alla presenza di lavoratori a tempo determinato).
Come puntualizzato dall’art. 44 del Testo Unico, il lavoratore che si allontana dal posto di lavoro in ragione del pericolo non evitabile non può subire per tale ragione pregiudizio né può subirne -
salva la ipotesi di grave negligenza - ove, nell’impossibilità di contattare il proprio superiore gerarchico (il quale potrà anche essere direttamente il datore di lavoro), si sia autonomamente attivato per evitare le conseguenze di tale pericolo.
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segue in allegato
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