Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)
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Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)
ID 22774 | 22.10.2024 / Download scheda allegata
A partire dal 1° gennaio 2019, i fornitori devono registrare i modelli dei loro prodotti sottoposti agli obblighi di etichettatura energetica nella "banca dati dei prodotti "prima di immettere sul mercato dell'Unione il primo prodotto di un modello che rientra nell'ambito di applicazione della normativa sull'etichettatura.
La "banca dati dei prodotti ", istituita in applicazione dell'articolo 12 del Regolamento (UE) 2017/1369 regolamento sull'etichettatura energetica, è denominata" EPREL" (Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica).
Articolo 12 Banca dati dei prodotti
1. La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti composta da una parte pubblica, da una parte relativa alla conformità e da un portale online che dà accesso alle due parti.
La banca dati dei prodotti non sostituisce né modifica le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato.
2. La banca dati dei prodotti serve per i seguenti scopi:
a) assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e dei pertinenti atti delegati, inclusa la loro applicazione, e a norma del regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) fornire al pubblico informazioni riguardanti i prodotti immessi sul mercato e le loro etichette energetiche, e le schede informative del prodotto;
c) fornire alla Commissione informazioni aggiornate sull'efficienza energetica dei prodotti per riesaminare le etichette energetiche.
3. La parte pubblica della banca dati e il portale online contengono le informazioni di cui all'allegato I, punti 1 e 2 rispettivamente, che sono rese pubbliche. La parte pubblica della banca dati soddisfa i criteri di cui al paragrafo 7 del presente articolo e i criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.
4. La parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti è accessibile esclusivamente alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione e contiene le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, comprese le parti specifiche della documentazione tecnica di cui al paragrafo 5 del presente articolo. La parte relativa alla conformità soddisfa i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, nonché i criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.
5. Le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore inserisce nella banca dati riguardano soltanto:
a) una descrizione generale del modello, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;
b) i riferimenti alle norme armonizzate applicate o ad altre norme di misurazione utilizzate;
c) precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio, o quando viene sottoposto a prove;
d) i parametri tecnici misurati del modello;
e) i calcoli eseguiti con i parametri misurati;
f) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b).
Su base volontaria, il fornitore può inoltre caricare nella banca dati parti aggiuntive della documentazione tecnica.
6. Qualora dati diversi da quelli di cui al paragrafo 5 o non disponibili nella parte pubblica della banca dati si rendano necessari alle autorità di vigilanza del mercato e/o alla Commissione per svolgere i compiti di cui al presente regolamento, esse devono essere in grado di ottenerli dal fornitore su richiesta.
7. La banca dati dei prodotti è stabilita in conformità dei seguenti criteri:
a) riduzione al minimo dell'onere amministrativo per il fornitore e gli altri utenti della banca dati;
b) facilità d'uso ed efficienza in termini di costi; e
c) che siano evitate automaticamente le registrazioni in soprannumero.
8. La parte relativa alla conformità della banca dati è stabilita in conformità dei seguenti criteri:
a) protezione dall'uso involontario e tutela delle informazioni riservate mediante disposizioni rigorose in materia di sicurezza;
b) diritti di accesso sulla base del principio della necessità di conoscere;
c) trattamento dei dati personali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e della direttiva 95/46/CE, a seconda dei casi;
d) limitazioni dell'accesso ai dati, in modo da evitare la riproduzione di insiemi di dati più ampi;
e) tracciabilità dell'accesso ai dati da parte del fornitore per quanto riguarda la sua documentazione tecnica.
9. I dati contenuti nella parte relativa alla conformità della banca dati sono trattati conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione. In particolare, si applicano le disposizioni specifiche in materia di cibersicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione e le relative norme di attuazione. Il livello di riservatezza è commisurato al danno derivante dalla divulgazione dei dati a persone non autorizzate.
10. Il fornitore ha accesso alle informazioni da esso inserite nella banca dati dei prodotti e il diritto di modificarle, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2. A fini di vigilanza del mercato si tiene un registro delle versioni modificate, conservando traccia delle date delle eventuali modifiche.
11. I clienti che utilizzano la parte pubblica della banca dati dei prodotti sono in grado di reperire facilmente la migliore classe energetica popolata per ciascun gruppo di prodotti, in modo da poter confrontare le caratteristiche dei modelli e scegliere i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico.
12. Alla Commissione è conferito il potere di precisare, mediante atti di esecuzione, i dettagli operativi della banca dati dei prodotti. Previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 14, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
I fornitori devono caricare i dati dei modelli in un "Sistema di conformità":
le informazioni pubbliche, divenute in seguito disponibili come "Scheda informativa del prodotto" (o "Scheda prodotto", come denominata nella Direttiva abrogata Direttiva 2010/30/UE) e come "etichetta energetica" da un diverso sistema pubblico
I dati relativi alla conformità, indicati nella normativa come "documentazione tecnica ", saranno accessibili solo in base alla necessità di conoscenza da parte delle autorità di controllo della conformità per svolgere i propri compiti di vigilanza del mercato.
Le informazioni del modello pubblico sono destinate a facilitare la scelta di acquisto, sia da parte dei cittadini comuni che negli acquisti all'ingrosso, come negli appalti pubblici verdi. Questi dati vengono anche utilizzati per stabilire criteri di ammissibilità in cui sono prese di mira le classi di prestazioni più elevate (ad esempio la classe superiore o le due classi più elevate), come nella Tassonomia verde o per incentivi o misure di riduzione dell'IVA a livello nazionale o per altre esigenze di analisi dei dati.
EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) è un database completo creato e gestito dalla Commissione Europea. Il suo scopo principale è rendere facilmente accessibili le informazioni sulle prestazioni energetiche e ambientali di tutti i modelli di prodotti che recano l'"etichetta energetica": tra questi rientrano i prodotti per la casa, così come i prodotti per il mercato business-to-business.
Questa iniziativa è in linea con i requisiti del Regolamento quadro sull'etichettatura energetica dell'UE.
Istituito nell'ambito del regolamento quadro sull'etichettatura energetica (UE) 2017/1369, il registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) apre nuove strade nell'aiutare i consumatori dell'UE, ma anche gli acquirenti e le aziende, a scegliere i prodotti più efficienti e a contribuire a ridurre l'impatto ambientale.
Dal 1° gennaio 2019 i fornitori devono caricare le informazioni sui loro prodotti nel database EPREL. L'accesso pubblico e illimitato è stato concesso da marzo 2021 semplicemente leggendo il codice QR sull'etichetta dei prodotti in vendita. Da aprile 2022 l'interfaccia web aiuta a selezionare e ordinare i modelli, per una scelta di acquisto più consapevole.
EPREL supporta inoltre le autorità pubbliche quando si definiscono azioni di appalto pubblico o sovvenzioni (secondo l' art. 7(2)) per identificare le classi più significativamente popolate dell'etichetta energetica). Per ogni prodotto nell'ambito del regolamento sull'etichettatura (compresi gli pneumatici), inoltre, EPREL è una bussola per determinare i prodotti ammissibili secondo la tassonomia verde dell'UE.
EPREL ha attualmente quasi 2 milioni di registrazioni per quasi 40 gruppi di prodotti coperti da circa 20 normative di etichettatura.
L'EPREL comprende informazioni accessibili al pubblico (parte delle quali è riportata nell'etichetta energetica e la restante nella scheda informativa del prodotto o nella scheda prodotto) e informazioni necessarie ai fini del controllo della conformità, accessibili solo alle autorità di vigilanza del mercato (MSA) degli Stati membri per le loro funzioni.
I fornitori devono registrare nell'EPREL qualsiasi modello di prodotto rientrante nell'ambito della normativa sull'etichettatura energetica prima di immettere la prima unità di tale modello sul mercato dell'UE.
EPREL offre ai fornitori 3 opzioni per registrare i modelli di prodotto:
In modo interattivo nell'interfaccia online, inserendo manualmente ogni campo obbligatorio, per ogni singolo modello;
Registrando modelli di prodotto su larga scala in un file XML (modello di dati) e caricando il file tramite l'interfaccia online;
Tramite un'integrazione diretta con il componente e-Delivery della Commissione Europea, una comunicazione da sistema a sistema per registrare modelli di prodotto su larga scala in un file XML (utilizzato dai maggiori fornitori).
La responsabilità dei dati registrati ricade sui fornitori. Le autorità nazionali di sorveglianza del mercato sono le uniche responsabili del controllo e dell'applicazione della conformità (sia sui dati registrati che sul prodotto stesso).
EPREL è una risorsa inestimabile messa a disposizione delle autorità degli Stati membri (MSA) per svolgere i propri compiti. Inoltre, la notifica di sospetta non conformità è "crowdsourcing" in quanto le registrazioni sospette/errate possono essere segnalate da qualsiasi visitatore EPREL tramite la funzione "segnala un problema" nell'interfaccia pubblica EPREL.
Il sito web pubblico EPREL
Per accedere al sistema di conformità, l'utente deve prima creare un account nell'ambiente della Commissione, denominato EU Login.
In sintesi, i passaggi preliminari, da eseguire una volta sola, prevedono:
- Creazione dell'organizzazione (mediante tale accesso UE, diventando quindi il principale amministratore fornitore per quel fornitore)
(facoltativo) Invito di utenti aggiuntivi (che possono ottenere ruoli diversi, con diritti di accesso diversi come attribuito dall'amministratore del fornitore)
- Superamento del processo di verifica del fornitore (da eseguirsi una sola volta dall'amministratore del fornitore).
- Solo dopo aver completato i passaggi sopra menzionati sarà possibile registrare i modelli dei prodotti.
Vedi: https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/suppliers/eprel-suppliers_en
In una fase transitoria era possibile registrare modelli di prodotti senza aver superato la "Verifica del fornitore", ma dal 22 ottobre 2024 ciò non sarà più possibile.
Il requisito di verifica contribuirà a garantire la qualità, l'affidabilità e l'utilità delle informazioni fornite ai consumatori e alle autorità pubbliche tramite il database EPREL, in cui tutti i prodotti con etichetta energetica devono essere registrati dai fornitori al momento dell'immissione sul mercato UE. I fornitori non verificati non saranno più in grado di registrare i prodotti e tutti i prodotti immessi sul mercato da fornitori non verificati dopo questa data non appariranno nelle ricerche generali nel database EPREL.
Fonte: CE
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