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Indennizzabilità delle malattie professionali non tabellate (da stress / mobbing)

ID 20646 | | Visite: 5360 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/20646

Indennizzabilit  delle malattie professionali non tabellate  da stress   mobbing

Indennizzabilità delle malattie professionali non tabellate (da stress / mobbing) / Note

ID 20646 | 24.10.2023 / Scheda allegata

Premessa

La sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale ha costituito lo spartiacque per le malattie (in questo caso stress) non elencate nelle tabelle di cui agli allegati 4 e 5 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che in nessuna voce indicavano lo stress quale causa di malattia tutelabile, sicché lo stress poteva venire in rilievo solo come causa violenta e, quindi, come causa di infortunio sul lavoro.

La sentenza n. 179/1988 ha introdotto il c.d.“sistema misto”.

L'INAIL con la Circolare n. 23 del 12 maggio 1988 prende atto della Sentenza n. 179 del 10 febbraio 1988 della Corte costituzionale, fornendo precisazioni in merito alle modifiche indotte dalla Sentenza sul sistema di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.

Il sopra indicato principio enunciato dalla Corte Costituzionale è stato poi consacrato nell’articolo 10, comma 4, del D. Lgs. n. 38/2000, laddove si prevede la possibilità di considerare “…malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale”.
_______

1. La circolare INAIL n. 71 del 17 dicembre 2003

Con l’emanazione della circolare n. 71/2003, l’INAIL dettò le linee guida per gli accertamenti, in caso di denuncia di malattia non tabellata che l’assicurato avesse ritenuto causata da stress lavorativo, tenuto conto altresì dell’evoluzione delle forme di organizzazione del lavoro e dell’attenzione sempre maggiore ai problemi della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Si è ritenuto, dunque, che il rischio tecnopatico assicurativamente rilevante sia non solo quello collegato alla nocività delle lavorazioni tabellate e non, ma anche quello riconducibile a particolari condizioni dell’attività e dell’organizzazione aziendale, anche se in assenza, allo stato attuale, di specifici riferimenti normativi di carattere prevenzionale.

Allegato 1 alla circolare n. 71/2003. Relazione del comitato scientifico nominato a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL del 26 luglio 2001 n. 473/2001 su malattie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio lavorativo, compreso il mobbing.

Del tutto impropriamente, il predetto provvedimento è stato definito come “circolare sul mobbing”.

In realtà oggetto della circolare è, più in generale, la tutelabilità delle malattie che abbiano una accertata relazione causale con peculiari condizioni della prestazione lavorativa, che siano oggettivamente connesse con l’organizzazione del lavoro e non riconducibili ad autonome scelte del lavoratore.

Il fondamento della tutela delle malattie psicosomatiche da stress lavorativo è rinvenibile, come evidenziato, nella sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 211 del T.U. n. 1124/1965, per violazione dell’articolo 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentivano la tutela di malattie professionali diverse da quelle elencate nelle tabelle allegate al Testo Unico, concernenti quelle malattie che risultano causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse.

2. Malattie tabellate e non tabellate

Nel sistema misto, così introdotto nell’ordinamento, coesistono, quindi, le malattie professionali “tabellate”, che costituiscono le fattispecie tipizzate in ragione della loro espressa elencazione in tabella, e le malattie professionali “non tabellate”, che costituiscono fattispecie atipiche, in quanto non predeterminate, per le quali non opera alcuna presunzione di derivazione eziologia dal lavoro.

L’elemento caratterizzante e distintivo del regime giuridico delle malattie tabellate, rispetto a quello delle malattie non tabellate, è costituito dal fatto che le prime sono assistite dalla presunzione juris tantum, mentre le seconde sono tutelabili esclusivamente a condizione che sia provato, non soltanto che il lavoratore sia affetto dalla patologia denunciata e che, a causa del lavoro, sia stato esposto al rischio di contrarla, ma anche che la patologia sia causalmente riconducibile al rischio lavorativo.

Nella circolare n. 71/2003 viene precisato che i disturbi psichici possono essere considerati di origine professionale solo se sono causati da specifiche e particolari condizioni dell’attività e della organizzazione del lavoro.

Si è ritenuto, infatti, che il rischio di malattia tutelabile sia non soltanto quello collegato alle situazioni di pericolo per la persona del lavoratore dovute a non conformità delle apparecchiature, o alla strutturazione dei cicli produttivi in modo da mettere a repentaglio la salute e l’incolumità del lavoratore, o alla nocività delle lavorazioni in quanto determinanti il pericolo di inalazione di sostanze tossiche, polveri, gas, etc.; ma anche quello riconducibile a particolari condizioni legate esclusivamente alla organizzazione del lavoro, in quanto peculiari modalità organizzative possono determinare situazioni di disagio del lavoratore e quindi sfociare, tra l’altro, in disturbi della psiche.

Quanto al problema della prova del nesso eziologico, in tutti i casi di malattie psichiche, rivestono un’importanza specifica la valutazione dello stato anteriore del soggetto nonché la valutazione delle concause simultanee o sopravvenute.

A tale proposito, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la concorrenza di fattori causali, professionali e non professionali, comporta l’applicazione del principio dell’equivalenza delle condizioni di cui all’ articolo 41 cod. pen., per cui va attribuita efficienza causale a ogni antecedente che abbia contribuito – anche in maniera indiretta – alla produzione dell’evento.

3. Annullamento circolare n. 71/2003decreto ministeriale 27.4.2004 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1576/2009, ha affermato che, pur dopo la pronuncia n. 179/1988 della Corte Costituzionale sopra citata, che ha introdotto il c.d. “sistema misto”, il riconoscimento dell’eziologia professionale di una malattia non tabellata è possibile soltanto quando la malattia stessa sia causalmente ricollegata al “rischio specifico” di una delle lavorazioni elencate negli articoli 1 e 4 del T.U. n.1124/1965.

Il Consiglio di Stato ha osservato, inoltre, che dall’elenco di cui al citato articolo 1 del T.U. non sono comprese le costrittività organizzative previste dalla circolare, che l’ambito del rischio assicurato può essere esteso solo con intervento del legislatore e che tale operazione non può essere compiuta mediante una circolare interpretativa dell’INAIL, annullandola di fatto

Nella stessa decisione, il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello incidentale, proposto dai resistenti, annullava anche il decreto ministeriale 27.4.2004 elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. n.1124/1965.

4. Status

L’annullamento della circolare da parte della giustizia amministrativa è stata improduttiva di effetti, poiché l’Istituto seguendo la giurisprudenza in materia, continua a operare trattando le domande di riconoscimento delle malattie psicosomatiche da stress e costrittività organizzativa ed ammetterle all’indennizzo come le altre malattie non tabellate.

Infatti la decisione del Consiglio di Stato non può avere effetti diretti per quanto riguarda il riconoscimento della malattia professionale: valutazione che è rimessa alla competenza del giudice ordinario, in particolare quello del lavoro.

Illegittimità costituzionale Sentenza 10 febbraio 1988, n. 179

La Corte costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1988, n. 179 (in G.U. 24/02/1988 n. 8)
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 1.
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134 comma 1.
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 211 comma 1.
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 254.

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38

Art. 10 Malattie professionali
...
4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterra' anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico.
...

...
segue in  allegato

Fonte: INAIL

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