Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.028

/ Totale documenti scaricati: 26.752.417

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.752.417 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.752.417 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.752.417 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.752.417 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.752.417 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.752.417 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.752.417 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.752.417 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Circolare MLPS n. 77 del 23 dicembre 1976

ID 17610 | | Visite: 1829 | Circolari Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/17610

Circolare MLPS n. 77 del 23 dicembre 1976

Verifiche e controlli delle gru e degli apparecchi di sollevamento di cui all'art. 194 del D.P.R. 27/4/1955, n. 547 e all'art. 5 del D.M. 12/9/1959

L'art. 194 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, come è noto, dispone che le gru e gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge, debbono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertare lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.

È' altresì noto che - al fine di migliorare l'efficienza dei servizi di verifica e di controllo alle installazioni, apparecchi e attrezzature utilizzate nei luoghi di lavoro - con il D.M. 12 settembre 1959 furono attribuiti all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni le verifiche periodiche relative alle gru e agli apparecchi di sollevamento di cui in parola (art. 5, lett. f) del citato decreto.

Ora, in sede di espletamento di tali attribuzioni di verifica e di controllo da parte dei tecnici dell'ENPI - al quale vanno presentate le denunce dei datori di lavoro, utenti degli apparecchi in questione, prima della loro utilizzazione in servizio - è stato ripetutamente riscontrato da qualche tempo che gli apparecchi sottoposti a verifica di idoneità non presentano quegli elementi e quelle condizioni tecniche di sicurezza necessari al fine della dichiarazione di "adeguatezza", da apporre in calce ai verbali di verifica, previsti dall'art. 399 del citato D.P.R. 547/1955 e approvati con D.M. 12 settembre 1959 sono i modd. I e L allegati al decreto stesso.

In particolare veniva rilevato che le gru e gli apparecchi di sollevamento in moltissimi casi mancavano di documentazione tecnica idonea a consentire ai tecnici dell'ENPI le valutazioni e soprattutto la dichiarazione di agibilità, ad essi incombenti, dichiarazione che, in caso di dubbia idoneità, poteva, al limite, sollecitare l'accertamento d'ufficio con prove tecniche di riscontro in laboratorio o in situ oppure concludere per la "non adeguatezza", allorché la documentazione stessa avesse posto in evidenza l'inidoneità del mezzo.

Peraltro, l'espressione generica "con relativi allegati" usata negli allegati I e L del D.M. 12 settembre 1959 e la carenza di un preciso quadro di riferimento giuridico, ai fini di completa ed esauriente interpretazione della espressione stessa, hanno determinato una grave situazione di incertezza applicativa, denunciata da molti Ispettorati del lavoro e concretantesi nella omissione da parte degli ispettori dell'ENPI del giudizio di "adeguatezza" o di "non adeguatezza" del mezzo di sollevamento, sostituito con una impropria "riserva.

Tale situazione ed il comportamento che l'ha determinata non appaiono del tutto conformi alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e non favoriscono certamente quelle condizioni di sicurezza in cui si deve svolgere il lavoro nei cantieri e negli stabilimenti, per cui, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 7 del citato D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, lo scrivente, previa consultazione degli esperti tecnici in materia, nonché delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, ha ritenuto - nella prospettiva di riordinamento formale, prevista a breve scadenza, della specifica normativa prevenzionistica degli apparecchi di sollevamento - di dettare le disposizioni che seguono, dirette ad assicurare con immediatezza la corretta applicazione delle norme di prevenzione in relazione all'uso degli apparecchi in questione.

In sede di prima verifica degli apparecchi di cui alla lett. f) dell'art. 5 del citato D.M. 12 settembre 1959 ed in presenza, allo stato, delle cosiddette "riserve" formulate dai tecnici dell'ENPI, si dispone che il contenuto degli allegati di cui ai modd. I e L del detto decreto, nonché i criteri di esame degli allegati stessi dovranno rispondere agli elementi documentali di cui appresso:

I) Contenuti delle documentazioni tecniche da allegare alla denuncia degli apparecchi di sollevamento.

Le documentazioni prodotte all'ENPI, ai sensi del citato decreto ministeriale, dovranno essere:
- redatte in lingua italiana, facendo salvi i diritti delle minoranze linguistiche;
- firmate da tecnico laureato o diplomato, dipendente dall'azienda o iscritto al relativo albo professionale, abilitati a norma di legge all'esercizio della professione;
- corredate da quanto appresso specificato:
a) elaborati grafici costituiti da:
- disegno d'insieme (quotato o in scala);
- disegno quotato delle sezioni delle strutture principali considerate nel calcolo;
b) schemi funzionali degli impianti elettrici e/o fluodinamici corredati da note esplicative, ove necessario;
c) estratto della relazione di calcolo contenente:
- indicazioni della norma adottata dal progettista (CNR-UNI, FEM, DIN, BSI, ASA, AISE, AFNOR).
Per gli apparecchi costruiti secondo norme diverse da quelle sopracitate, o in assenza di normativa di riferimento, dovranno essere esplicitati i criteri di calcolo seguenti:
- classe dell'apparecchio (se prevista dalla norma);
- caratteristiche dei materiali per ciascuna struttura principale;
- azioni e ipotesi di carico adottate e loro combinazioni;
- verifiche di resistenza per tutte le condizioni di carico stabilite dalle norme, per ciascuna struttura principale;
- verifiche a fatica, per ciascuna struttura principale;
- verifiche alla stabilità globale e/o locale per ciascuna struttura principale;
- verifica al ribaltamento e/o al trascinamento.

II) La classe dell'apparecchio deve corrispondere al servizio da svolgere.

III) Criteri per l'esame delle relazioni di calcolo da parte dell'ENPI

I tecnici dell'ENPI accertano la conformità e quanto stabilito dalla norma tecnica adottata per ciò che attiene a:

a) ipotesi di carico;
- azioni verticali;
- azioni orizzontali;
- condizioni di carico;
b) risultati di calcolo:
- confronto tra le tensioni calcolate nelle verifiche statiche ed a fatica con le relative tensioni ammissibili;
- coefficienti di sicurezza per la stabilità globale e/o locale;
- coefficienti di stabilità al ribaltamento e/o al trascinamento.

Per gli apparecchi di seguito esemplificati, per strutture principali, di cui al punto I, lett. c), terza linea, si intendono:

a) per gru a ponte: travi principali - travi di testa - telaio del carrello;
b) per gru a cavalletto: stilate - travi principali - telaio del carrello;
c) per gru a torre: carro di base - torre a cuspide - braccio e controbraccio - telaio del carrello;
d) per autogru: telaio e stabilizzatori - telaio principale della struttura girevole e ralla di rotolamento - braccio - dispositivo di sostegno del braccio;
e) per gru su autocarro: controtelaio e stabilizzatori - colonna - bracci di sollevamento e sviluppo;
f) gru girevoli: portale - telaio principale della struttura girevole e ralla di rotolamento - braccio, controbraccio e relativi dispositivi di sostegno;
g) per gru a struttura limitata, argani, paranchi: struttura di sostegno dell'argano/ paranco e/o del carrello - tamburo e albero di forza.

In conseguenza di tutto quanto sopra disposto, i presupposti che giustificarono la formulazione delle cosiddette "riserve" da parte dei funzionari dell'ENPI devono considerarsi perenti di guisa che essi non hanno più ragione di essere.

Avuto riguardo, pertanto, al ruolo di responsabilizzazione tecnica del progettista derivante dalla sottoscrizione delle documentazioni, nonché alla connessa responsabilità dei costruttori, il personale dipendente dell'ENPI, incaricato ai fini di prevenzione, delle verifiche e dei controlli, indirizzerà la propria azione al riscontro della rispondenza delle normative applicate - proprie degli enti di standardizzazione - con quelle indicate nelle documentazioni tecniche esibite all'ENPI, nonché a tutti gli altri adempimenti che non riguardino le condizioni di vincolo, la individuazione delle sezioni più sollecitate degli apparecchi o lo svolgimento dei calcoli, essendo queste parti escluse coperte dalla presunzione iuris tantuum della loro validità e regolarità per effetto del rinvio alle regolamentazioni degli enti di standardizzazione.

Allo stesso personale tecnico è data facoltà di disporre per gli apparecchi impiegati in edilizia, sulla scorta delle documentazioni fornite dal costruttore, la utilizzazione degli stessi apparecchi in classe diversa da quella di progettazione, con la salvaguardia dei limiti di osservanza tecnica indicati dalle normative degli enti di standardizzazione.

L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dovrà procedere a disciplinare con istruzioni interne la modalità di scioglimento delle "riserve" e delle prime verifiche degli apparecchi denunciati, assicurando in particolare che i provvedimenti di competenza siano adottati nel minor tempo possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche.

Ai costruttori e agli utenti delle gru e degli apparecchi di sollevamento in questione è fatto obbligo, in virtù del citato art. 7 del D.P.R. 547 del 1955, in ragionevole lasso di tempo e compatibilmente con le esigenze di sicurezza del lavoro, alla predisposizione delle documentazioni d'uopo secondo le modalità sopraillustrate ed all'inoltro delle stesse alle competenti sedi periferiche dell'ENPI.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare MLPS 23 dicembre 1976 n. 77.pdf)Circolare MLPS 23 dicembre 1976 n. 77
 
IT120 kB230

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

Ultimi inseriti

Nov 04, 2024 46

Circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024

in News
Circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024 - Flussi d'ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l'anno 2025 ID 22864 | 04.11.2024 / In allegato Circolare congiunta n. 9032/2024ALL. 1 Modulo richiesta personaleALL. 2 Autocertificazione verifica… Leggi tutto
11  Rapporto attivit  sorveglianza del mercato delle macchine
Nov 04, 2024 57

11° Rapporto attività sorveglianza del mercato delle macchine

11° Rapporto attività sorveglianza del mercato macchine ID 22863 | 04.11.2024 Presentazione dell’11° rapporto Inail sull’accertamento tecnico per la sorveglianza del mercato delle macchine Milano, 28 e 29 novembre. L’evento è articolato in due giornate seminariali con il rilascio di crediti Ecm per… Leggi tutto
Nov 04, 2024 60

DPCM del 29 ottobre 2024

in News
DPCM del 29 ottobre 2024 / Proroga termine invio dati al PNCS ID 22862 | 04.11.2024 Con DPCM del 29 ottobre 2024 è stata disposta la proroga dei termini per l’invio della comunicazione al PNCS relativa al SuperSismabonus dal 31 ottobre 2024 al 30 novembre 2024. La nuova scadenza riguarda l’invio… Leggi tutto
Nov 04, 2024 74

DPCM 17 settembre 2024

in News
DPCM 17 settembre 2024 / Informazioni da trasmettere ad ENEA e PNCS per usufruire superbonus 110% ID 22861 | 04.11.2024 Pubblicato il DPCM 17 settembre 2024, recante la definizione del contenuto, delle modalità e dei termini delle informazioni da trasmettere all’ENEA e al Portale nazionale delle… Leggi tutto
Decreto direttoriale n  11 del 30 ottobre 2024
Nov 03, 2024 71

DD n. 11 del 30 ottobre 2024 / DM Energy Release 2.0 - Regole operative

Decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 / DM Energy Release 2.0 - Regole operative ID 22860 | 03.11.2024 Decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 che approva le regole operative del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese… Leggi tutto
Nov 03, 2024 46

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator ID 22859 | 03.11.2024 / In allegato The study of occupational stress is hindered by the lack of compact and comprehensive standardized measurement tools. The Pressure Management Indicator (PMI) is a 120-item self-report… Leggi tutto
Nov 03, 2024 85

Valutazione stress lavoro correlato lavoratori di un centro commerciale

Valutazione dello stress lavoro correlato nei lavoratori di un centro commerciale / Occupational Stress Indicator (OSI) ID 22856 | 03.11.2024 / In allegato Obiettivo del presente contributo è quello di valutare gli effetti dello stress in un gruppo di lavoratori di un centro commerciale del sud… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Nov 03, 2024 46

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator ID 22859 | 03.11.2024 / In allegato The study of occupational stress is hindered by the lack of compact and comprehensive standardized measurement tools. The Pressure Management Indicator (PMI) is a 120-item self-report… Leggi tutto
Nov 03, 2024 85

Valutazione stress lavoro correlato lavoratori di un centro commerciale

Valutazione dello stress lavoro correlato nei lavoratori di un centro commerciale / Occupational Stress Indicator (OSI) ID 22856 | 03.11.2024 / In allegato Obiettivo del presente contributo è quello di valutare gli effetti dello stress in un gruppo di lavoratori di un centro commerciale del sud… Leggi tutto
Certificato di Agibilita abitabilita
Nov 01, 2024 92

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024 / Il certificato di agibilità è un indicatore della regolarità urbanistica di un edificio ID 22849 | 01.11.2024 / In allegato La Sentenza del Consiglio di Stato, numero 7740/2024, ha portato una significativa novità interpretativa: il certificato di… Leggi tutto