Parere CNI prot. 12462 del 26.10.2023
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Parere CNI prot. 12462 del 26.10.2023
ID 20676 | 29.10.2023
REQUISITI PER SVOLGERE LA PROFESSIONE DI CERTIFICATORE ENERGETICO – COMPETENZE DI UN INGEGNERE LAUREATO IN INGEGNERIA ENERGETICA, ISCRITTO ALLA SEZIONE A, SETTORE B) INDUSTRIALE - RICHIESTA PARERE
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Viene richiesto parere circa la possibilità per un Ingegnere laureato in Ingegneria energetica, iscritto alla sezione A, settore b) industriale, di svolgere la professione di certificatore energetico ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n.75.
Più precisamente, l’Ordine chiede se l’Ingegnere con i titoli descritti sia abilitato “alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente”, come disposto dall’art.2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013 n.75, oppure se sussista l’obbligo di frequentare specifici corsi di formazione.
Sulla questione si osserva quanto segue.
In primo luogo, in via generale, si rammenta che non spetta al Consiglio Nazionale, bensì al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, fornire interpretazioni ufficiali dei contenuti del citato DPR 16 aprile 2013 n.75.
Il Consiglio Nazionale, pertanto, può soltanto esprimere il proprio parere non vincolante, tramite formule generali.
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In secundis, si segnala la necessità che, ogniqualvolta si avanza una richiesta di parere relativa ai titoli di studio richiesti al tecnico abilitato ex art.2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013 n.75, occorre precisare con nettezza ed espressamente non solamente il nomen, bensì anche la classe di laurea/laurea magistrale posseduta dall’interessato.
Tuttavia, da una ricerca svolta, risulta che la classe di laurea magistrale per il titolo accademico “Ingegneria energetica” sia “LM-30, Ingegneria energetica e nucleare”.
Dal confronto con il testo regolamentare la classe di laurea “LM-30, Ingegneria energetica e nucleare”, è ricompresa fra le classi di Ingegneria abilitanti alla professione di certificatore energetico, alla luce dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del DPR 16 aprile 2013 n.75 che, nell’identificare le classi di laurea che abilitano - in concorso con altri requisiti - alla certificazione energetica degli edifici, ricomprende tutte le classi di laurea magistrali “da LM-20 a LM-35” e dunque anche la classe LM-30.
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Pertanto, chiarito quanto sopra, al fine di identificare le competenze di un Ingegnere industriale nel ruolo di certificatore energetico, appare utile richiamare la circolare CNI 16 marzo 2017 n.27, predisposta con il contributo del Gruppo di Lavoro Energia e Impianti del Consiglio Nazionale.
La circolare in questione afferma: ”E’ necessario chiarire che laddove il DPR 16 aprile 2013 n.75 stabilisce che il tecnico sia abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, non può intendere necessariamente le due condizioni in stretta concomitanza, perché si escluderebbero di fatto tutte le lauree riconducibili al settore b) industriale e ciò non appare congruo in riferimento alla specificità della prestazione in oggetto nel rispetto delle competenze effettive dei laureati in tale settore che, nelle classi di laurea individuate dal D.P.R., seguono corsi afferenti il campo energetico non contenuti anche inerenti l’esame del comportamento termico degli edifici (espressamente finalizzato alla determinazione analitica e puntuale dei carichi termici)”.
Ed ancora: “Infatti, come già in precedenza indicato, c’è differenza concettuale tra la mera abilitazione alla redazione dell’A.P.E. e l’abilitazione alla progettazione di edifici e anche degli impianti asserviti agli edifici, per la quale sussiste quanto previsto dal DPR n.328/2001 e sono abilitati solo gli ingegneri del settore a) civile ed ambientale.”.
Dunque, a parere del Consiglio Nazionale - alla luce dell’articolo 46 del DPR 5 giugno 2001 n.328, nonché dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del DPR 16 aprile 2013 n.75 – l’Ingegnere industriale è abilitato a redigere documenti relativi alla certificazione energetica degli edifici ma, al contempo, non è abilitato alla progettazione di edifici, in quanto tale attività esula dalla sua privativa professionale e rientra nelle competenze dell’Ingegnere iscritto al settore a) civile e ambientale; la progettazione degli impianti asserviti agli edifici rientra invece nelle competenze professionali sia dell’Ingegnere iscritto al settore a) civile ed ambientale, sia dell’Ingegnere iscritto al settore b) industriale.
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Infine, sul piano generale, si segnala, per completezza, che non può esistere alcun corso di formazione in grado di fornire all’Ingegnere industriale la privativa professionale che il DPR n.328/2001 attribuisce all’Ingegnere civile e ambientale.
Confidando che il contributo informativo trasmesso risulti di utilità, si inviano cordiali saluti.
Collegati
Circolare CNI 16 marzo 2017 n.27
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328