Slide background
Slide background




Decreto agricoltura 2024: modifica procedura Rapporto di Sicurezza Aziende RIR / Note

ID 21869 | | Visite: 891 | News ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/21869

Decreto agricoltura 2024 modifica procedura Rapporto di Sicurezza Aziende RIR   Note

Decreto agricoltura 2024: modifica procedura Rapporto di Sicurezza Aziende RIR / Note

ID 21869 | 16.05.2024 / Download Scheda

Il Decreto-Legge 15 maggio 2024 n. 63 (Decreto agricoltura) apporta modifica alla Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza per le aziende RIR/Seveso III (circoscritta agli impianti di interesse strategico nazionale) di cui all'Art. 17 del Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105.

L'art. 14 del Decreto-Legge 15 maggio 2024 n. 63 (Decreto agricoltura) modifica l’art.17 del Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105 (Seveso III), in particolare riporta:

Art. 14 Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale

1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti sono nettamente insufficienti, e' disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio e' disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui e' specificamente riferibile la carenza rilevata.».

Inoltre è riportato al comma 2:

2. Al fine di assicurare la pronta operativita' e l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, finalizzate a prevenire incidenti rilevanti negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane. Agli oneri derivanti dal presente comma e dall'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con decorrenza 1° gennaio 2020, per il quale non si e' conclusa nell'anno 2023 la selezione interna, complessivamente pari a euro 535.173 per l'anno 2024 si provvede quanto a euro 300.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto a euro 235.173 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al comma 5, dopo le parole: «specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori» sono inserite le seguenti «ovvero, nel limite di 25 unita', al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche,».

L'art. 17 del Decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 (Seveso III) così leggasi:

Decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105

Art. 17 Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza

1. Il CTR di cui all'articolo 10 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 15, con oneri a carico dei gestori, e adotta altresì il provvedimento conclusivo. Ove lo stabilimento sia in possesso di autorizzazioni ambientali, il CTR esprime le proprie determinazioni tenendo conto delle prescrizioni ambientali.
 
2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell'articolo 18, il CTR avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità il gestore trasmette al CTR il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, è disposto il divieto di inizio di attività.
 
3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. 
Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti sono nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio.
La limitazione di esercizio è disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui è specificamente riferibile la carenza rilevata.
 
4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2 e 3 sono trasmessi agli enti rappresentati nel CTR, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno e alla Prefettura territorialmente competente.
 
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione può avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento dell'istruttoria.
 
6. L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità comprende la valutazione del progetto delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
 
7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento e a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi.
______
 
Stabilimento di interesse strategico nazionale

Decreto-Legge 3 dicembre 2012, n. 207

"Art. 1 Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili
...
segue in allegato
 
Collegati
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto agricoltura 2024 modifica procedura Rapporto di Sicurezza Aziende RIR - Note Rev. 00 2024.pdf)Decreto agricoltura 2024 modifica procedura Rapporto di Sicurezza Aziende RIR
Certifico Srl - Rev. 0.0 2024
IT188 kB510

Ultimi archiviati Chemicals

Nov 18, 2024 157

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024 ID 22953 | 18.11.2024 Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Nov 13, 2024 111

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024 ID 21612 | Last update: 13.11.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Logo di produzione biologica UE
Nov 11, 2024 135

Regolamento delegato (UE) 2024/2867

Regolamento delegato (UE) 2024/2867 / Logo di produzione biologica UE ID 22907 | 11.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2867 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione del logo di… Leggi tutto
Nov 07, 2024 160

Direttiva 1999/2/CE

Direttiva 1999/2/CE ID 22885 | 07.11.2024 Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti GU L 66/16 del 13.3.1999… Leggi tutto
Ott 28, 2024 116

Decreto 4 agosto 2011 n. 158

Decreto 4 agosto 2011 n. 158 / Recepimenti Direttiva ID 22820 | 28.10.2024 Decreto 4 agosto 2011 n. 158 Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento… Leggi tutto
Direttiva 2009 32 CE   Solventi da estrazione uso alimentare
Ott 28, 2024 199

Direttiva 2009/32/CE

Direttiva 2009/32/CE / Solventi da estrazione uso alimentare ID 22819 | 28.10.2024 Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei… Leggi tutto
Ott 28, 2024 97

Direttiva 88/344/CEE

Direttiva 88/344/CEE / Solventi da estrazione Direttiva 88/344/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24.6.1988)… Leggi tutto
Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n  64   Solventi da estrazione uso alimentare
Ott 28, 2024 118

Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64

Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64 / Solventi da estrazione uso alimentare ID 22817 | 28.10.2024 / Testo consolidato allegato Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 85858

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto