Decreto agricoltura 2024: modifica procedura Rapporto di Sicurezza Aziende RIR / Note
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Decreto agricoltura 2024: modifica procedura Rapporto di Sicurezza Aziende RIR / Note
ID 21869 | 16.05.2024 / Download Scheda
Il Decreto-Legge 15 maggio 2024 n. 63 (Decreto agricoltura) apporta modifica alla Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza per le aziende RIR/Seveso III (circoscritta agli impianti di interesse strategico nazionale) di cui all'Art. 17 del Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105.
L'art. 14 del Decreto-Legge 15 maggio 2024 n. 63 (Decreto agricoltura) modifica l’art.17 del Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105 (Seveso III), in particolare riporta:
Art. 14 Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale
1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti sono nettamente insufficienti, e' disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio e' disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui e' specificamente riferibile la carenza rilevata.».
Inoltre è riportato al comma 2:
2. Al fine di assicurare la pronta operativita' e l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, finalizzate a prevenire incidenti rilevanti negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane. Agli oneri derivanti dal presente comma e dall'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con decorrenza 1° gennaio 2020, per il quale non si e' conclusa nell'anno 2023 la selezione interna, complessivamente pari a euro 535.173 per l'anno 2024 si provvede quanto a euro 300.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto a euro 235.173 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al comma 5, dopo le parole: «specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori» sono inserite le seguenti «ovvero, nel limite di 25 unita', al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche,».
L'art. 17 del Decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 (Seveso III) così leggasi:
Art. 17 Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza
La limitazione di esercizio è disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui è specificamente riferibile la carenza rilevata.
Decreto-Legge 3 dicembre 2012, n. 207
"Art. 1 Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale
1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili