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Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018

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Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018 - Chiarimenti sul credito d’imposta formazione 4.0

La circolare che fornisce chiarimenti sull'applicazione del “credito d’imposta formazione 4.0”, in particolare sul termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, sull'ammissibilità della formazione on line e sul cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione.

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 Decreto 4 maggio 2018. Disposizioni applicative del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

GU n. 143 del 22 giugno 2018

L’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di bilancio per il 2018) ha introdotto un nuovo incentivo fiscale automatico a favore degli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le c. d. “tecnologie abilitanti” e cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.

Il beneficio, accordato nella forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione e riguardante le attività di formazione svolte nel periodo d’imposta 2018 (rectius: nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017), si applica nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 per la concessione di aiuti alla formazione. In questo senso, dispone espressamente il comma 52 del richiamato articolo 1 della legge di stabilità 2018, operando rinvio, in particolare, all’articolo 31 di tale regolamento e demandando al Ministero dello sviluppo economico il compito di provvedere ai collegati adempimenti europei. Il successivo comma 55 del citato articolo 1 ha, inoltre, disposto che con decreto (di natura non regolamentare) del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano emanate le disposizioni necessarie per l’applicazione del credito d’imposta per le spese di formazione (nel seguito, anche: CIF), con particolare riguardo agli obblighi documentali, all’effettuazione dei controlli e all’eventuale recupero del beneficio non spettante.

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Fonte: MISE

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