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Legge 16 gennaio 2019 n. 7

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Legge 16 gennaio 2019 n  7

Legge 16 gennaio 2019 n. 7

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilita' e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. 

(GU n.32 del 07-02-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/2019

..

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilita' e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Art. 2. Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall’articolo 18 del Protocollo stesso.

__________

PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI NAGOYA-KUALA LUMPUR IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTI AL PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA BIOSICUREZZA.

Le parti contraenti del presente protocollo addizionale,
Essendo parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, in appresso «il protocollo»,
Tenendo conto del principio n. 13 della dichiarazione di Rio de Janeiro sull’ambiente e lo sviluppo,
Riaffermando l’approccio precauzionale sancito dal principio n. 15 della dichiarazione di Rio de Janeiro sull’ambiente e lo sviluppo,
Riconoscendo la necessità di intervenire con misure adeguate in caso di danni o di sufficiente probabilità di danni, ai sensi del protocollo, richiamando l’art. 27 del protocollo,

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1. Obiettivo

L’obiettivo del presente protocollo addizionale è di contribuire alla conservazione e all’uso sostenibile della diversità biologica, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana, con l’elaborazione di norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati.

Art. 2. Definizioni

1. I termini utilizzati all’art. 2 della convenzione sulla diversità biologica, in appresso «la convenzione», e all’art. 3 del protocollo si applicano al presente protocollo addizionale. 2. Inoltre, ai fini del presente protocollo addizionale si intende per:
a) «conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo»: la conferenza delle parti della convenzione che funge da riunione delle parti del protocollo;
b) «danno»: l’effetto negativo sulla conservazione e sull’uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, che:
i) è misurabile o altrimenti osservabile, considerando, ogni volta che siano disponibili, basi scientificamente solide e riconosciute da un’autorità competente, che tenga conto di eventuali altri cambiamenti indotti sull’uomo e sull’ambiente naturale; e
ii) è significativo ai sensi del successivo paragrafo 3;
c) «operatore»: la persona che abbia il controllo diretto o indiretto dell’organismo vivente modificato che potrebbe, secondo quanto appropriato e disposto dal diritto interno, includere tra l’altro il detentore dei permessi, la persona che ha immesso sul mercato l’organismo vivente modificato, lo sviluppatore, il produttore, il notificante, l’importatore, l’esportatore, il vettore o il fornitore;
d) «misure di risposta»: le azioni ragionevolmente svolte al fine di:
i) prevenire, ridurre al minimo, contenere, limitare o altrimenti evitare i danni, a seconda dei casi;
ii) ripristinare la diversità biologica tramite azioni da intraprendere nell’ordine di priorità che segue:
a) ripristino della diversità biologica alle condizioni preesistenti al danno o alle condizioni equivalenti più vicine; e laddove l’autorità competente stabilisce che ciò non è possibile;
b) ripristino tramite, tra l’altro, la sostituzione della diversità biologica con altre componenti di diversità biologica per lo stesso uso o per un altro tipo di uso, nella stessa località o in un’altra località alternativa, a seconda dei casi.
3. L’effetto negativo «significativo» è determinato sulla base di fattori quali:
a) il cambiamento a lungo termine o permanente, da intendersi come un cambiamento al quale non potrà essere dato rimedio mediante un recupero naturale entro un lasso di tempo ragionevole;
b) la misura dei cambiamenti qualitativi o quantitativi che influiscono negativamente sulle componenti della diversità biologica;
c) la riduzione della capacità delle componenti della diversità biologica di produrre beni e servizi;
d) la misura di eventuali effetti negativi sulla salute umana, ai sensi del protocollo.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Il presente protocollo addizionale si applica a danni derivanti da organismi viventi modificati che abbiano la loro origine in un movimento transfrontaliero.
Gli organismi viventi modificati ai quali si fa riferimento sono quelli:
a) destinati all’uso diretto nell’alimentazione umana o animale o alla lavorazione;
b) destinati ad un uso confinato;
c) destinati all’introduzione intenzionale nell’ambiente.
2. Per quanto riguarda i movimenti transfrontalieri intenzionali, il presente protocollo addizionale si applica al danno derivante da qualsiasi uso autorizzato degli organismi viventi modificati di cui al precedente paragrafo 1.
3. Il presente protocollo addizionale si applica anche al danno derivante da movimenti transfrontalieri accidentali, di cui all’art. 17 del protocollo, nonché al danno derivante dai movimenti transfrontalieri illegali, di cui all’art. 25 del protocollo.
4. Il presente protocollo addizionale si applica al danno derivante da un movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati cominciato dopo l’entrata in vigore del presente protocollo addizionale, per la parte contraente nella cui giurisdizione è stato effettuato il movimento transfrontaliero.
5. Il presente protocollo addizionale si applica al danno verificatosi in aree ubicate entro i limiti della giurisdizione nazionale delle parti.
6. Per rispondere al danno che si verifica entro i limiti della propria giurisdizione nazionale, le parti possono usare i criteri stabiliti nel proprio diritto interno.
7. La normativa nazionale di attuazione del presente protocollo addizionale si applica anche al danno derivante da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati non provenienti da parti contraenti. 

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