Rifiuti "ex assimilati" agli urbani - Novità L. 118/2022
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Rifiuti "ex assimilati" agli urbani - Novità L. 118/2022
ID 17407 | 21.08.2022 / Nota completa in allegato
In merito alla scelta per le imprese tra gestore pubblico/privato per i rifiuti ex assimilati agli urbani (art. 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2 TUA), con la sostituzione del comma 10 dell'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Legge di concorrenza 2021 - Legge 5 agosto 2022 n. 118 (GU n.188 del 12.08.2022, in vigore dal 27.08.2022), con l’art. 14 comma 1, riduce a due anni, rispetto ai 5 anni previgenti, il periodo di validità di scelta, eliminando la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico.
Le imprese che producono rifiuti ex assimilati agli urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (TARI).
Scelta per le imprese tra gestore pubblico/privato per i rifiuti ex assimilati agli urbani (Art. 238 co. 10 TUA)
Legge 5 agosto 2022 n. 118 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
Art. 14. (Servizi di gestione dei rifiuti)
1. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni ».
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Titolo IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani Art. 238. Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (come modificato dalla Legge 5 agosto 2022 n. 118) 1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11. 2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. 3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio. 4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi. 6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate. 7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. 8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. 9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio. 10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. (N1) (N) 11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. 12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate. Nota art. 238 (N1) La Legge 5 agosto 2022 n. 118 (GU n.188 del 12.08.2022) ha sostituito il comma 10. (N) Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni in legge dalla Legge 21 Maggio 2021 n. 69: la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
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Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA)
b-ter) "rifiuti urbani": 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate nell'allegato L-quinquies;
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Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA)
ALLEGATO L-QUATER
ELENCO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 1, LETTERA B-TER), PUNTO 2)
Frazione |
Descrizione |
EER |
RIFIUTI ORGANICI |
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
200108 |
Rifiuti biodegradabili |
200201 |
|
Rifiuti dei mercati |
200302 |
|
CARTA E CARTONE |
Imballaggi in carta e cartone |
150101 |
Carta e cartone |
200101 |
|
PLASTICA |
Imballaggi in plastica |
150102 |
Plastica |
200139 |
|
LEGNO |
Imballaggi in legno |
150103 |
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* |
200138 |
|
METALLO |
Imballaggi metallici |
150104 |
Metallo |
200140 |
|
IMBALLAGGI COMPOSITI |
Imballaggi materiali compositi |
150105 |
MULTIMATERIALE |
Imballaggi in materiali misti |
150106 |
VETRO |
Imballaggi in vetro |
150107 |
Vetro |
200102 |
|
TESSILE |
Imballaggi in materia tessile |
150109 |
Abbigliamento |
200110 |
|
Prodotti tessili |
200111 |
|
TONER |
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* |
080318 |
INGOMBRANTI |
Rifiuti ingombranti |
200307 |
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE |
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 |
200128 |
DETERGENTI |
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* |
200130 |
ALTRI RIFIUTI |
Altri rifiuti non biodegradabili |
200203 |
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI |
Rifiuti urbani indifferenziati |
200301 |
Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
ALLEGATO L-QUINQUIES
ELENCO ATTIVITÀ CHE PRODUCONO RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 1, LETTERA B-TER), PUNTO 2)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.
Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
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Il TUA Testo Unico Ambiente Consolidato 2022 tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2006 a Agosto 2022.
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