Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione (UE) 2017/1138

ID 4238 | | Visite: 5768 | Legislazione acquePermalink: https://www.certifico.com/id/4238

Decisione (UE) 2017/1138

Decisione (UE) 2017/1138 del Consiglio del 19 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, della convenzione e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione

Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in occasione della prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione»), sostiene l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione.
I rappresentanti dell'Unione europea, in consultazione con gli Stati membri durante le riunioni di coordinamento, possono concordare modifiche minori ai documenti di cui al primo comma senza una nuova decisione del Consiglio.

Articolo 2
La decisione o le decisioni della conferenza delle parti della convenzione che adottano i documenti di cui all'articolo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

G.U.U.E L164/58 del 27.06.2017

Entrata in vigore: 27.06.2017

...

Decisione (UE) 2017/939 Del Consiglio dell'11 maggio 2017 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio

Articolo 3, paragrafo 12

12. Alla sua prima riunione, la conferenza delle parti fornisce ulteriori orientamenti in relazione al presente articolo, in particolare per quanto riguarda il paragrafo 5, lettera a), il paragrafo 6 e il paragrafo 8 e elabora e adotta gli elementi necessari della certificazione di cui al paragrafo 6, lettera b), e al paragrafo 8.

Articolo 8, paragrafi 8 e 9

8. Nel corso della sua prima riunione, la conferenza delle parti adotta orientamenti riguardanti:
a) le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti e della necessità di ridurre al minimo gli effetti incrociati; e
b) il sostegno alle parti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 5, in particolare nella fissazione degli obiettivi e dei valori limite di emissione.

9. La conferenza delle parti adotta, non appena possibile, orientamenti concernenti:
a) i criteri che le parti possono elaborare a norma del paragrafo 2, lettera b);
b) la metodologia per la preparazione degli inventari delle emissioni.

Notizia seguita:

L'UE ratifica la convenzione di Minamata sul mercurio

Decisione (UE) 2017/938

Regolamento (UE) 2017/852

Mercurio: in arrivo il Regolamento UE che adotta la Convenzione di Minamata

MINAMATA CONVENTION ON MERCURY: TEXT AND ANNEX

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (DECISIONE (UE) 2017_1138 DEL CONSIGLIO.pdf)Decisione (UE) 2017/1138
Convenzione Minamata
IT321 kB751

Tags: Chemicals Ambiente Convenzione Minamata Mercurio

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Raccomandazione  UE  2024 1722
Giu 19, 2024 116

Raccomandazione (UE) 2024/1722 della Commissione del 17.06.2024

Raccomandazione (UE) 2024/1722 | Recepimento nuova direttiva sull'efficienza energetica ID 22089 | 19.06.2024 Raccomandazione (UE) 2024/1722 della Commissione, del 17 giugno 2024, che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo… Leggi tutto
UNMIG databook 2024
Giu 11, 2024 130

UNMIG databook 2024

UNMIG databook 2024 ID 22042 | 11.06.2024 / In allegato La pubblicazione riporta i dati riferiti alle attività 2023 svolte dagli Uffici territoriali dell’UNMIG e dai Laboratori chimici e mineralogici, unitamente ai dati relativi alla situazione in Italia, al 31 dicembre 2023, delle attività di… Leggi tutto
Linee guida per i Soggetti attuatori MASE v2 0 del 07 06 2024
Giu 10, 2024 182

PNRR - Linee guida per i Soggetti attuatori MASE (v2.0 del 07.06.2024)

PNRR - Linee guida per i Soggetti attuatori MASE (v2.0 del 7 giugno 2024) ID 22040 | 10.06.2024 / In allegato Adottata la nuova versione 2.0 delle Linee Guida per i soggetti attuatori - Istruzioni operative per le attività di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo per gli… Leggi tutto
Raccomandazione  UE  2024 1590
Giu 04, 2024 185

Raccomandazione (UE) 2024/1590

Raccomandazione (UE) 2024/1590 ID 21990 | 04.06.2024 Raccomandazione (UE) 2024/1590 della Commissione, del 28 maggio 2024, sul recepimento degli articoli 8, 9 e 10 recanti le disposizioni relative all'obbligo di risparmio energetico della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del… Leggi tutto
Alberi monumentali italia
Giu 03, 2024 179

Alberi monumentali Italia: Brochure Masaf

Alberi monumentali Italia: Brochure Masaf ID 21986 | 03.06.2024 / Brochure allegata Brochure informativa degli Alberi monumentali d'Italia realizzata con lo scopo di illustrare in sintesi cos'è un Albero monumentale e quali sono i criteri per dichiararne la monumentalità, come segnalare un albero… Leggi tutto

Più letti Ambiente