Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione (UE) 2017/1138

ID 4238 | | Visite: 6708 | Legislazione acquePermalink: https://www.certifico.com/id/4238

Decisione (UE) 2017/1138

Decisione (UE) 2017/1138 del Consiglio del 19 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, della convenzione e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione

Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in occasione della prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione»), sostiene l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione.
I rappresentanti dell'Unione europea, in consultazione con gli Stati membri durante le riunioni di coordinamento, possono concordare modifiche minori ai documenti di cui al primo comma senza una nuova decisione del Consiglio.

Articolo 2
La decisione o le decisioni della conferenza delle parti della convenzione che adottano i documenti di cui all'articolo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

G.U.U.E L164/58 del 27.06.2017

Entrata in vigore: 27.06.2017

...

Decisione (UE) 2017/939 Del Consiglio dell'11 maggio 2017 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio

Articolo 3, paragrafo 12

12. Alla sua prima riunione, la conferenza delle parti fornisce ulteriori orientamenti in relazione al presente articolo, in particolare per quanto riguarda il paragrafo 5, lettera a), il paragrafo 6 e il paragrafo 8 e elabora e adotta gli elementi necessari della certificazione di cui al paragrafo 6, lettera b), e al paragrafo 8.

Articolo 8, paragrafi 8 e 9

8. Nel corso della sua prima riunione, la conferenza delle parti adotta orientamenti riguardanti:
a) le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti e della necessità di ridurre al minimo gli effetti incrociati; e
b) il sostegno alle parti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 5, in particolare nella fissazione degli obiettivi e dei valori limite di emissione.

9. La conferenza delle parti adotta, non appena possibile, orientamenti concernenti:
a) i criteri che le parti possono elaborare a norma del paragrafo 2, lettera b);
b) la metodologia per la preparazione degli inventari delle emissioni.

Notizia seguita:

L'UE ratifica la convenzione di Minamata sul mercurio

Decisione (UE) 2017/938

Regolamento (UE) 2017/852

Mercurio: in arrivo il Regolamento UE che adotta la Convenzione di Minamata

MINAMATA CONVENTION ON MERCURY: TEXT AND ANNEX

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (DECISIONE (UE) 2017_1138 DEL CONSIGLIO.pdf)Decisione (UE) 2017/1138
Convenzione Minamata
IT321 kB834

Tags: Chemicals Ambiente Convenzione Minamata Mercurio

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Mar 24, 2025 214

Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 24.03.2025

Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 24.03.2025 ID 23674 | 24.03.2025 Rettifica del Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 GU L… Leggi tutto
Mar 20, 2025 306

Regolamento delegato (UE) 2025/530

Regolamento delegato (UE) 2025/530 ID 23659 | 20.03.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/530 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio a seguito di un accordo volontario di partenariato con la Repubblica del Ghana… Leggi tutto
Benefici multipli dell efficienza energetica per le imprese
Mar 14, 2025 525

Benefici multipli dell'efficienza energetica per le imprese

Benefici multipli dell'efficienza energetica per le imprese / ENEA 2024 ID 23632 | 14.03.2025 / In allegato L’efficienza energetica non è solo una leva fondamentale per ridurre i consumi e i costi aziendali, ma anche un elemento chiave per affrontare le sfide climatiche e promuovere uno sviluppo… Leggi tutto
DPCM 21 gennaio 2025 n  24   Criteri Bonus sociale TARI
Mar 13, 2025 1447

DPCM 21 gennaio 2025 n. 24

DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 / Criteri Bonus sociale TARI ID 23623 | 13.03.2025 / In allegato DPCM 21 gennaio 2025 n. 24Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalita' applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione… Leggi tutto

Più letti Ambiente