Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione (UE) 2017/1138

ID 4238 | | Visite: 6431 | Legislazione acquePermalink: https://www.certifico.com/id/4238

Decisione (UE) 2017/1138

Decisione (UE) 2017/1138 del Consiglio del 19 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, della convenzione e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione

Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in occasione della prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione»), sostiene l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione.
I rappresentanti dell'Unione europea, in consultazione con gli Stati membri durante le riunioni di coordinamento, possono concordare modifiche minori ai documenti di cui al primo comma senza una nuova decisione del Consiglio.

Articolo 2
La decisione o le decisioni della conferenza delle parti della convenzione che adottano i documenti di cui all'articolo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

G.U.U.E L164/58 del 27.06.2017

Entrata in vigore: 27.06.2017

...

Decisione (UE) 2017/939 Del Consiglio dell'11 maggio 2017 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio

Articolo 3, paragrafo 12

12. Alla sua prima riunione, la conferenza delle parti fornisce ulteriori orientamenti in relazione al presente articolo, in particolare per quanto riguarda il paragrafo 5, lettera a), il paragrafo 6 e il paragrafo 8 e elabora e adotta gli elementi necessari della certificazione di cui al paragrafo 6, lettera b), e al paragrafo 8.

Articolo 8, paragrafi 8 e 9

8. Nel corso della sua prima riunione, la conferenza delle parti adotta orientamenti riguardanti:
a) le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti e della necessità di ridurre al minimo gli effetti incrociati; e
b) il sostegno alle parti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 5, in particolare nella fissazione degli obiettivi e dei valori limite di emissione.

9. La conferenza delle parti adotta, non appena possibile, orientamenti concernenti:
a) i criteri che le parti possono elaborare a norma del paragrafo 2, lettera b);
b) la metodologia per la preparazione degli inventari delle emissioni.

Notizia seguita:

L'UE ratifica la convenzione di Minamata sul mercurio

Decisione (UE) 2017/938

Regolamento (UE) 2017/852

Mercurio: in arrivo il Regolamento UE che adotta la Convenzione di Minamata

MINAMATA CONVENTION ON MERCURY: TEXT AND ANNEX

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (DECISIONE (UE) 2017_1138 DEL CONSIGLIO.pdf)Decisione (UE) 2017/1138
Convenzione Minamata
IT321 kB812

Tags: Chemicals Ambiente Convenzione Minamata Mercurio

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Gen 21, 2025 77

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 21.01.2025

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 21.01.2025 ID 23333 | 21.01.2025 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento… Leggi tutto
Guida risparmio di carburante e emissioni di CO2 delle autovetture  2024
Gen 17, 2025 155

Guida risparmio di carburante e emissioni di CO2 delle autovetture - Ed. 2024

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture - Edizione 2024 ID 23330 | 17.01.2025 / In allegato Il D.P.R. n. 84/2003, che attua la direttiva 1999/94/CE, prevede, all’art. 4, che ogni anno i costruttori di autovetture forniscano al Ministero delle Imprese e del made… Leggi tutto
Delibera n  5 del 19 dicembre 2024
Gen 08, 2025 178

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 ID 23263 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 - Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 Pubblicata il 19/12/2024 ... Articolo 1… Leggi tutto
Delibera n  4 del 19 dicembre 2024  Abrogazione categoria 3 bis ANGA
Gen 08, 2025 157

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 / Abrogazione categoria 3-bis ANGA ID 23262 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 - Abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali Pubblicata: 19.12.2024 ... Articolo 1 (Abrogazione delle delibere relative… Leggi tutto

Più letti Ambiente