Direttiva 2009/128/CE
ID 1650 | | Visite: 21392 | Legislazione Pesticidi | Permalink: https://www.certifico.com/id/1650 |
Direttiva 2009/128/CE / Direttiva pesticidi
ID 1650 | Update 07.12.2021
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi
(GU L 309/74 del 24.11.2009)
Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. (GU n.202 del 30.08.2012 - S.O. n. 177)
a) prodotto fitosanitario secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
b) biocida secondo la definizione della direttiva 98/8/CE abrogata da Regolamento (UE) n. 528/2012 immissione sul mercato dei biocidi.
Fig. 1 - Definizione di pesticida
________
Allegato testo consolidato 06.2019 con gli aggiornamenti degli atti:
Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 189 1 27.6.2014)
Direttiva (UE) 2019/782 della Commissione del 15 maggio 2019 (GU L 127 4 16.5.2019)
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019)
________
Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e promuovendo l’uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari quali definiti dall’articolo 3, punto 10, lettera a).
2. La presente direttiva si applica fatta salva qualsiasi altra normativa comunitaria pertinente. 3. Le disposizioni della presente direttiva non possono impedire agli Stati membri di applicare il principio di precauzione ai fini della limitazione o del divieto di utilizzo di pesticidi in circostanze o aree specifiche.
...
Articolo 4 Piani d’azione nazionali
1. Gli Stati membri adottano piani d’azione nazionali per definire i propri obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall’utilizzo di pesticidi.
Tali obiettivi possono riguardare diversi settori di interesse, ad esempio la protezione dei lavoratori, la tutela dell’ambiente, i residui, l’uso di tecniche specifiche o l’impiego in colture specifiche.
...
segue
Collegati
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
Direttiva 2009 128 CE Consolidato 07.2019.pdf |
333 kB | 288 | ||
Direttiva 2009 128 CE Consolidato 06.2019.pdf |
323 kB | 546 |