Parere MIUR n. 000192 del 17 dicembre 2021
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Parere MIUR n. 000192 del 17 dicembre 2021
Oggetto: Obbligo vaccinale del personale scolastico - Pareri.
Con riferimento a quesiti pervenuti in merito alla gestione dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, esteso al personale scolastico dall’art. 4-ter, decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si forniscono di seguito i riscontri richiesti, a parere di questa Amministrazione.
1) Personale soggetto all’obbligo vaccinale
A partire dal 15 dicembre, l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare.
Ferme restando le indicazioni fornite in ordine alle modalità di controllo mediante piattaforma SIDI (nota 14 dicembre 2021, n. 1337/DPPR), il dirigente scolastico, senza indugio, procede pertanto alla verifica della regolarità della posizione vaccinale sia del personale presente in servizio che di quello assente e invita quanti non in regola con l’obbligo vaccinale a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, uno dei seguenti documenti:
a) documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
b) attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
c) presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
d) insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
Nei casi in cui la documentazione richiesta non pervenga entro il suddetto termine di cinque giorni, ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge n. 44/2021, i dirigenti scolastici, “accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.
L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. La sospensione produce gli effetti ed ha la durata indicati nel medesimo articolo.
2) Soggetti esenti dall’obbligo vaccinale
In virtù di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, decreto-legge n. 44/2021, al personale della scuola si applica la disposizione che prevede: “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2, non sussiste l'obbligo […] e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
Per il caso di cui trattasi, il successivo comma 7, del citato art. 4, dispone che:
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