Interpello ambientale 20.05.2025 - Applicazione disciplina REACH ai materiali EoW
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Interpello ambientale 20.05.2025 - Applicazione disciplina REACH ai materiali EoW
ID 24069 | 03.06.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
Interpello ambientale 20.05.2025
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 (prot. n. 17797 del 1° ottobre 2024) CNA chiedeva di confermare quanto assunto nel documento, in ordine a quanto segue:
1) il Regolamento REACH si applica solo ed esclusivamente al materiale End of Waste che esita dal processo di recupero e non si applica invece ai rifiuti alimentati a tale processo di recupero e, quindi, non ancora diventati End of Waste;
2) la disciplina di cui al Regolamento REACH, non potendo essere estesa anche al materiale prima che cessi di essere rifiuto, non può essere intesa come criterio da utilizzare per stabilire la cessazione della qualifica del rifiuto stesso;
3) con riferimento particolare alla condizione di cui all’articolo 184-ter, comma 1, lett. c), D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, non è prescritta l’osservanza degli obblighi recati dal Regolamento REACH e i riferimenti alle sostanze e ai relativi valori che, pertanto, non possono essere richiesti dalla dichiarazione di conformità dell’end of waste e nelle prescrizioni autorizzatorie in riferimento ai rifiuti in ingresso a tale processo.
[...]
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, visto il parere tecnico di ISPRA richiesto con nota prot. n. 183299 del 9 ottobre 2024 e acquisito con nota prot. n. 004041 del 13 gennaio 2025, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.
Ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 (in applicazione dell’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE) un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa i criteri specifici da adottare nel rispetto di tutte quattro le condizioni riportate al comma 1:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
In mancanza di criteri specifici di adozione europea o nazionale (articolo 184-ter, comma 2), si procede ai sensi del comma 3 per la definizione dei criteri specifici nelle autorizzazioni c.d. “caso per caso”, per le quali è previsto il rilascio di un parere vincolante da parte di ISPRA/ARPA. Le Linee Guida SNPA 41/22 forniscono, in tal senso, indicazioni operative per individuare modalità comuni per l’analisi tecnica in fase istruttoria delle autorizzazioni c.d. “caso per caso” per il rilascio del parere all’Autorità competente.
L’adozione di specifiche procedure di accettazione del rifiuto in ingresso all’impianto di recupero è un criterio indispensabile ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. L’assunto rientra, infatti, tra i criteri dettagliati di cui al comma 3 (lettera a) del suddetto art. 184-ter, a complemento delle condizioni di cui al comma 1.
Tali procedure devono garantire che il gestore acquisisca, prima dell’accettazione del rifiuto presso l’impianto di trattamento, tutte le informazioni che caratterizzano lo stesso, tra le quali la documentazione che ne attesti le caratteristiche chimico-fisiche e la provenienza (incluso il produttore), nonché eventuali ulteriori informazioni documentali utili a identificarlo.
Il rifiuto in ingresso deve avere, infatti, caratteristiche compatibili con il processo di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, al fine di evitare fenomeni di incompatibilità̀ fisica e/o chimica. Nello specifico, nel proprio Sistema di Gestione, il gestore deve prevedere procedure operative atte a garantire la tracciabilità̀ del rifiuto dal momento del conferimento in impianto fino alla produzione del prodotto (EoW) e definire, nella procedura di accettazione, gli eventuali contaminanti critici ed i relativi limiti in concentrazione compatibili con il processo e con la qualità̀ finale del prodotto.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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