Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.039
/ Documenti scaricati: 31.405.029
/ Documenti scaricati: 31.405.029
ID 23798 | 11.04.2025 / Download Nota allegata
Come stabilito dall’art. 14 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 gli operatori e i soggetti delegati che si sono iscritti al RENTRI nel 2024 devono versare, entro il 30 aprile 2025, il contributo per l’annualità 2025.
I soggetti di cui sopra sono quelli per i quali la procedura di iscrizione si è conclusa nel 2024 con il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica.
Per effettuare il versamento deve essere utilizzata la funzione “Pratiche/Contributo annuale” disponibile nella propria Area Riservata.
Il contributo annuale dovrà essere versato con le stesse modalità seguite per l’iscrizione, utilizzando la piattaforma PagoPA, sistema nazionale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.
- 60 euro per ogni unità locale:
-- per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti,
-- trasportatori a prescindere dal numero dei dipendenti,
-- soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti a prescindere dal numero dei dipendenti,
-- intermediari e consorzi a prescindere dal numero dei dipendenti,
-- per i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Art. 14 Contributo annuale e diritto di segreteria
1. La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, ai sensi dell'articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, nella misura e con le modalità indicate nell'allegato III.
2. Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).
3. Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno, come indicato nell'allegato III.
4. Ogni variazione all'iscrizione è soggetta al pagamento del diritto di segreteria, secondo le modalità di cui all'allegato III.
...
Fonte: RENTRI
Collegati
MATTM, 22.07.2019
Protocollo di intesa che istituisce in via sperimentale il "Piano d'azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti"
Art.1 (Finalità)
ID 23492 | 19.02.2025
Il provvedimento avvia il procedimento volto alla definizione, per il terzo periodo regolatorio, del metodo tariffario per la det...
ID 19666 | 22.05.2023
L'Atlante dei dati ambientali, un volume che ISPRA pubblica per la prima volta, offre una panoramica e una prima selezione dei pri...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024