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RENTRI Contributo annuo 2025 - soggetti iscritti nell’anno 2024

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RENTRI Contributo annuo 2025   soggetti iscritti nell anno 2024

RENTRI Contributo annuo 2025 - soggetti iscritti nell’anno 2024

ID 23798 | 11.04.2025 / Download Nota allegata

Come stabilito dall’art. 14 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 gli operatori e i soggetti delegati che si sono iscritti al RENTRI nel 2024 devono versare, entro il 30 aprile 2025, il contributo per l’annualità 2025.

I soggetti di cui sopra sono quelli per i quali la procedura di iscrizione si è conclusa nel 2024 con il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica.

Per effettuare il versamento deve essere utilizzata la funzione “Pratiche/Contributo annuale” disponibile nella propria Area Riservata.

Il contributo annuale dovrà essere versato con le stesse modalità seguite per l’iscrizione, utilizzando la piattaforma PagoPA, sistema nazionale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.

Il contributo annuale, per gli anni successivi a quello di iscrizione, è pari a:

- 60 euro per ogni unità locale:

-- per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti,
-- trasportatori a prescindere dal numero dei dipendenti,
-- soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti a prescindere dal numero dei dipendenti,
-- intermediari e consorzi a prescindere dal numero dei dipendenti,
-- per i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;

- 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;

- 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

D.M. 4 aprile 2023, n. 59

Art. 14 Contributo annuale e diritto di segreteria

1. La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, ai sensi dell'articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, nella misura e con le modalità indicate nell'allegato III.
2. Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).
3. Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno, come indicato nell'allegato III.
4. Ogni variazione all'iscrizione è soggetta al pagamento del diritto di segreteria, secondo le modalità di cui all'allegato III.

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Fonte: RENTRI

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Tags: Ambiente Rifiuti RENTRI

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