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FAQ Credito d'imposta acquisto materiali di recupero (Decreto 14.12.2021)

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FAQ credito di imposta materiali di recupero

FAQ Credito d'imposta acquisto materiali di recupero (Decreto 14 dicembre 2021)

ID 15992 | 08.03.2022 / FAQ aggiornate al 02.03.2022 in allegato

Con il decreto 14 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33, i ministri della Transizione Ecologica, dello Sviluppo Economico e dell’Economia e Finanze hanno definito i requisiti e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l’ accesso all’agevolazione, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta.

Il contributo è rivolto alle imprese che hanno acquistato nel 2019 e/o 2020 prodotti e imballaggi provenienti da materiali di recupero.

Il contributo prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2019 e/o 2020 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna annualità.

In calce all'articolo Documento completo FAQ aggiornate al 02.03.2022 riservato Abbonati

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FAQ aggiornate al 02 marzo 2022

1. SOGGETTI PROPONENTI E CONDIZIONI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

1.1. Quali soggetti possono presentare istanza di accesso al contributo?
Possono accedere al contributo previsto dal bando tutte le imprese che nel 2019 e/o nel 2020 hanno sostenuto spese relative a:
a. prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
b. imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
1) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
2) gli imballaggi in legno non impregnati;
c. imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
d. imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.
Ai fini dell’ammissibilità al contributo, i prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni di cui all’articolo 2 del decreto 14 dicembre 2021.
1.2. In che modo è dimostrabile l’effettivo sostenimento delle spese relative ai prodotti e agli imballaggi oggetto di agevolazione?
In conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto 14 dicembre 2021, l’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La citata attestazione, secondo quanto previsto all’articolo 5, comma 3, del già citato decreto, deve essere allegata al modulo di domanda, pena esclusione dall’agevolazione.
1.3. Ai fini dell’ammissibilità della spesa, quali requisiti tecnici e quali certificazioni sono richieste per i prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 14 dicembre 2021?
I beni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 14 dicembre 2021, devono possederei seguenti requisiti tecnici:
a.contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell’EER 15 01 02 “Imballaggi di plastica” e 19 12 04 “Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti”;
b. la conformità alle specifiche UNI 10667-14 “Materie plastiche prime-secondarie - Miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti” o UNI 10667-16 “Materie plastiche prime-secondarie - Miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione” o UNI 10667-17 “Materie plastiche prime- secondarie - Parte 17: Miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici”;
Il possesso dei requisiti tecnici di cui al precedente punto a., è dimostrabile attraverso una delle seguenti certificazioni:
i. una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato;
ii. una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
iii. una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato.
Per il solo requisito tecnico di cui al precedente punto b., invece, il possesso dello stesso è dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI 10667-14 o UNI 10667-16 o UNI 10667-17.
Le citate attestazioni e/o dichiarazioni, secondo quanto previsto all’articolo 5, comma 3, del già citato decreto, devono essere allegate al modulo di domanda, pena esclusione dall’agevolazione.
1.4. Ai fini dell’ammissibilità della spesa, quali requisiti tecnici e quali certificazioni sono richieste per gli imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 14 dicembre 2021?
I beni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 14 dicembre 2021, devono possedere il requisito tecnico della biodegradabilità e della compostabilità, il quale deve essere dimostrato attraverso una certificazione che attesti, relativamente agli imballaggi diversi da quelli in carta e cartone e in legno non impregnati, la conformità alla norma UNI EN 13432:2002. Anche in questo caso, pena l’esclusione dall’agevolazione, la citata certificazione dovrà essere allegata al modulo di domanda.
La suddetta modalità di dimostrazione del requisito tecnico, attraverso idonea certificazione, non è strettamente necessaria, secondo quanto dispone l’articolo 3, comma 4, del decreto 14 dicembre 2021, nel caso degli imballaggi in carta e cartone e in legno non impregnati.
Tenuto conto della precitata base normativa, il soggetto proponente, laddove richieda
l’agevolazione per acquisti di imballaggi in carta e cartone e/o in legno non impregnati, deve dimostrare il possesso del requisito tecnico con idonea documentazione alternativa, ivi compresa una dichiarazione del fornitore che attesti, mediante autovalutazione, che il prodotto sia biodegradabile e compostabile.
Resta fermo, comunque, che il soggetto richiedente dovrà, pena l’esclusione dall’agevolazione, allegare al modulo di domandain tutti i casi la citata certificazione ovvero, nei casi sopra descritti, la documentazione alternativa idonea a dimostrare il possesso del requisito tecnico.
1.5. Ai fini dell’ammissibilità della spesa, quali requisiti tecnici e quali certificazioni sono richieste per gli imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 14 dicembre 2021?
I beni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 14 dicembre 2021, devono possedere il requisito tecnico del contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70%. Tale requisito è dimostrabile attraverso una delle seguenti certificazioni:
i. una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato;
ii. una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
iii. una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato.
Le citate attestazioni e/o dichiarazioni, secondo quanto previsto all’articolo 5, comma 3, del già citato decreto, devono essere allegate al modulo di domanda, pena esclusione dall’agevolazione.
1.6. Ai fini dell’ammissibilità della spesa, quali requisiti tecnici e quali certificazioni sono richieste per gli imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 14 dicembre 2021?
I beni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 14 dicembre 2021, devono possedere il requisito tecnico del contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 50%.
Tale requisito è dimostrabile attraverso una delle seguenti certificazioni:
i. una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato;
ii. una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
iii. una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato.
Le citate attestazioni e/o dichiarazioni, secondo quanto previsto all’articolo 5, comma 3, del già citato decreto, devono essere allegate al modulo di domanda, pena esclusione dall’agevolazione.
1.7. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per acquisti di beni agevolabili ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto 14 dicembre 2021, oggetto di successiva rivendita da parte della stessa impresa beneficiaria nell’ambito dello svolgimento di attività di commerciale?
No, non sono considerate ammissibili alle agevolazioni quelle spese riferite all’acquisto di beni che non siano utilizzati nel ciclo produttivo del soggetto beneficiario, configurandosi unicamente come merce di rivendita operata da operatori del commercio.
1.8. Cosa si intende per legno impregnato, serve una dichiarazione che attesti la conformità alla definizione di imballaggio in legno non impregnato?
La definizione normativa può essere recuperata dal decreto 5 febbraio 1998 (recante l’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).
In particolare, la voce “16. Rifiuti compostabili” include nei rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità, alla lettera h), gli scarti di legno non impregnato [150103] e la carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [150101], definendo anche i relativi requisiti (provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero).
Tenuto conto di quanto contenuto nella FAQ 1.4, pubblicata in relazione ai quesiti più ricorrenti pervenuti per il bando Materiali di recupero, si ritiene che la caratteristica di “imballaggio in legno non impregnato” possa essere dichiarato dal fornitore unitamente alle caratteristiche tecniche della biodegradabilità e della compostabilità che rendono il materiale idoneo per il recupero.
1.9. Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di pallets e casse in legno?
I prodotti citati possono ricadere, in linea di principio, nella categoria descritta alla lettera b) dell’articolo 2 comma 1 (150103 imballaggi in legno), fermo restando il rispetto di tutti i requisiti richiesto dal decreto 14 dicembre 2021.
1.10. Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di tappi in sughero?
Anche i tappi in sughero, rientrando nella definizione di imballaggi, rientrano tra i prodotti ammessi al contributo, tenuto presente che le caratteristiche di compostabilità e biodegradabilità che rendono il materiale idoneo per il recupero devono essere dichiarate dal fornitore, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti richiesto dal decreto 14 dicembre 2021.

2. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

2.1. Quale è la forma e l’ammontare massimo dell’agevolazione concedibile?
Alle imprese ammissibili all’agevolazione spetta un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 36% delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l’acquisto dei prodotti e degli imballaggi, fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2.2. In relazione alle medesime spese, l’agevolazione è cumulabile con altri interventi agevolativi?
No. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto 14 dicembre 2021, il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.

3. MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

3.1. Quali sono i termini per la trasmissione della domanda di accesso al contributo?
L’invio delle istanze di accesso può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura informatica accessibile al link http://padigitale.invitalia.it dalle ore 12.00 del giorno 21 febbraio 2022 alle ore 12.00 del giorno 22 aprile 2022.
3.2. Chi è il soggetto autorizzato all’inserimento della domanda nella procedura informatica?
L’accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente.
3.3. Come si accede alla procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle domande di accesso al contributo?
Per accedere alla procedura informatica è necessario avere un’utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) attiva. Nel caso non si disponga delle credenziali di accesso consultare il sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. Per accedere alla procedura il soggetto proponente dovrà entrare nell’area riservata eseguendo il login e quindi accedere alla sezione specifica relativa alla misura “Bando materiali di recupero”.
3.4. Come deve essere compilata la domanda di accesso al contributo?
La domanda di accesso al contributo deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile al link http://padigitale.invitalia.it. Alla medesima pagina web, nella sezione dedicata al Bando, è possibile prendere visione del manuale utente per la compilazione dell’istanza di accesso. Si evidenzia che la procedura informatica consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di domanda è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti. Allorché la procedura di compilazione sarà ultimata il soggetto richiedente potrà scaricare il modulo in formato “.pdf” che andrà firmato digitalmente da parte del rappresentante legale e successivamente caricato sul sistema per procedere all’invio della domanda. Il sistema accetta solo file in formato pdf.p7m. Al termine dell’invio, il sistema rilascia una apposita ricevuta a titolo di attestazione di avvenuta trasmissione dell’istanza di accesso al contributo.
3.5. Cosa deve essere allegato alla domanda di accesso al contributo?
Alla domanda di accesso al contributo dovrà essere allegato:
a. copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
b. l’attestazione sull’effettivo sostenimento delle spese relative ai prodotti e agli imballaggi oggetto di agevolazione (anche l’attestazione, come l’istanza di partecipazione, deve essere compilata nell’ambito della procedura informatica, poi scaricata in formato “.pdf”, firmata digitalmente dal soggetto preposto, diverso dal firmatario dell’istanza, e successivamente caricata sul sistema per procedere all’invio dell’istanza stessa);
c. le certificazioni tecniche di cui all’articolo 3, commi 2, 3 e 4 del decreto 14 dicembre 2021;
d. le fatture di acquisto attestanti la spesa sostenuta corredate dalla relativa documentazione di pagamento.
3.6. Il soggetto chiamato a sottoscrivere l’attestazione sull’effettivo sostenimento delle spese relative ai prodotti e agli imballaggi oggetto di agevolazione non è in possesso della firma elettronica. È possibile produrre un documento (basato sul fac-simile presente nell’ambito della procedura informatica) compilato in ogni sua parte, firmato e timbrato in originale dal soggetto incaricato, ma sottoscritto digitalmente dal soggetto proponente?
L’attestazione sull’effettivo sostenimento delle spese deve essere compilata esclusivamente nell’ambito della procedura informatica, inserendo i dati anagrafici del soggetto deputato al rilascio della stessa (presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale). La stessa deve essere quindi firmata digitalmente dal medesimo soggetto rilasciante l’attestazione. Il sistema non accetterà attestazioni con firma digitale non corrispondente.
3.7. Quante domande può presentare un singolo soggetto?
Ciascuna impresa può presentare una sola istanza di accesso all’agevolazione. In sede di istanza, si potrà richiedere l’agevolazione in relazione alle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020.
3.8. Il soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo come deve adempiere all’obbligo relativo all’imposta di bollo? A quanto ammonta l’importo da pagare? E cosa si intende con l’espressione annullamento della marca da bollo?
Il soggetto proponente assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 147/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell’apposita sezione del modulo di domanda. Si precisa, inoltre, che con l’espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.

4. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE, CONCESSIONE E MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

4.1. Come vengono istruite le istanze di accesso al contributo?
Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto 14 dicembre 2021, il credito d’imposta è riconosciuto dal Ministero della Transizione Ecologica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l’ordine di presentazione delle domande, e sino all’esaurimento delle risorse disponibili.
4.2. Quali sono le tempistiche previste per il riconoscimento del credito di imposta?
Come disposto dall’articolo 5, comma 5, del decreto 14 dicembre 2021, entro 90 giorni dalla data di presentazione delle singole domande di accesso all’agevolazione, il Ministero della transizione ecologica comunica ai soggetti interessati il riconoscimento oppure il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso è utilizzabile.
4.3. In che modo è possibile fruire del credito di imposta concesso?
In accordo con l’articolo 5, comma 2, del decreto 14 dicembre 2021, il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e s.m.i., a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state sostenute le spese ammissibili, dalla data indicata nella comunicazione del riconoscimento del credito da parte del Ministero della transizione ecologica. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

5. CAUSE DI REVOCA E CONTROLLI

5.1. In quali casi il contributo concesso viene revocato?
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto 14 dicembre 2021, il contributo è revocato nei seguenti casi:
a. nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;
b. qualora la documentazione di cui all’articolo 5 del citato decreto 14 dicembre 2021
contenga elementi non veritieri.
c. nel caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese;
d. nel caso venga accertata dall’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle proprie ordinarie attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta.
5.2. Cosa succede nei casi in cui la revoca dell’agevolazione sia intervenuta successivamente alla fruizione della stessa?
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto 14 dicembre 2021, nei casi di revoca, il Ministero della transizione ecologica, procede ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Fonte: MITE

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