FAQ - Sperimentazione RENTRi
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FAQ: Sperimentazione (R.E.N.T.Ri) / Ed. 2022
ID 16006 | 31.05.2023 / Allegato documento FAQ completo
Pubblicato nella GU n.126 del 31.05.2023 il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 - Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2023
Abrogazioni dal 13 febbraio 2025: sono abrogati il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148
Dal 15 giugno 2023, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:
- a decorrere dal 13 febbraio 2025, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
- a decorrere dal 14 agosto 2025, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- a decorrere dal 13 febbraio 2026, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
Il Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione a quanto stabilito dall’articolo 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha avviato la realizzazione di un prototipo funzionale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) avvalendosi del supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali. Durante la sperimentazione, avviata a luglio e attualmente in corso, l'Albo ha tenuto una serie di webinar con tutte le associazioni di settore al fine di mostrare le funzionalità oggetto di sperimentazione del prototipo e invitare gli utenti a partecipare attivamente.
Di seguito le risposte alle le domande frequenti poste da imprese e associazioni.
Le risposte sono formulate con esclusivo riferimento all’accesso e al funzionamento del Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti in fase di sperimentazione del prototipo funzionale, infatti l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità devono essere disciplinati mediante apposito Decreto secondo quanto previsto dall’articolo 188-bis c.1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(D1) Buongiorno, l’accesso al RENTRI effettuato tramite SPID deve avvenire obbligatoriamente con SPID PERSONA_FISICA o PERSONA_FISCA_USO_PROFESSIONALE oppure è possibile anche con SPID AZIENDALE (identità digitale della persona giuridica)?
(R1) Il sistema RENTRI potrà, in prospettiva, riconoscere ed accettare tutti i tipi di SPID esistenti
Attenzione che ad oggi benché siano previsti i seguenti quattro tipi di SPID, è altresì noto che non sono ancora tutti reperibili sul mercato.
- ID Persona fisica
- ID Persona Giuridica
- ID uso professionale Persona Fisica
- ID uso professionale Persona Giuridica (non ancora disponibile sul mercato)
(D2) Ho provato ad entrare nel software DEMO con lo SPID AZIENDALE ma non è permesso l’accesso
(R2) Inizialmente il sistema RENTRI si utilizzava un provider per l’autenticazione SPID che non prevedeva l’utilizzo dell’identità per la persona giuridica. Ora questo limite è stato superato.
L’utilizzo delle identità di tipo 2. (che si riferisce allo SPID Persona giuridica) è ora consentita. L’identità di tipo potrà essere utilizzata quando sarà reperibile sul mercato.
(D3) ANCHE I SOGGETTI DELEGATI ALL’INTERNO DEL RENTRI DEVONO AVERE LO SPID? O BASTA ACCEDERE CON LO SPID DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(R3) L’accesso al RENTRI avviene esclusivamente mediante autenticazione digitale, quindi con SPID, CIE, CNS, TS-CNS. Trattandosi in ogni caso di credenziali che identificano la persona, non è opportuno che queste vengano condivise.
(D4) Potete chiarire il concetto di SPID professionale? La nostra azienda ha fatto l'accesso con lo SPID del legale rappresentante che ha poi delegato alle operazioni le impiegate con loro SPID privato poiché loro non ne hanno uno professionale.
(R4) Lo SPID professionale è una specifica tipologia di identità digitale. Si suggerisce di prendere visione della nota introduttiva, ed eventualmente approfondire attraverso il materiale informativo esposto in rete da AgID in primis (https://www.spid.gov.it/) ma anche dai vari Service Provider. Le nuove regole pubblicate da AgID per ottenere e gestire lo SPID ad uso professionale (definito eIDup) sono entrate in vigore a partire dal 1° dicembre 2019.
(D5) Buongiorno quando si parla di accesso con SPID si intende lo SPID AZIENDALE o dell'operatore delegato.
(R5) Premesso che per “SPID aziendale” si intende lo SPID-persona giuridica, si suggerisce di prendere visione della nota introduttiva sui diversi tipi di SPID. Come si vedrà, lo SPID di tipo ‘2.’ riporta esclusivamente il nome dell’Azienda e, al contrario, non fornisce alcuna informazione sulla persona fisica. In ogni caso nella fase di sperimentazione l’accesso può avvenire anche con lo SPID - persona fisica.
(D6) L'accreditamento con quale SPID deve essere effettuato...uno SPID professionale oppure anche personale? e successivamente vengono delegate altre persone...
(R6) Nella fase della sperimentazione è irrilevante, ma il RENTRI si attende che la pratica di iscrizione sia sottoscritta da un valido rappresentante dell’impresa o da un suo diretto delegato.
Tuttavia, si suggerisce di prendere visione della nota introduttiva sui diversi tipi di SPID.
(D7) Buongiorno, l’accesso al RENTRI effettuato tramite SPID deve avvenire obbligatoriamente con SPID PERSONA_FISICA o PERSONA_FISCA_USO_PROFESSIONALE oppure è possibile anche con SPID AZIENDALE (identità digitale della persona giuridica)? Ho provato ad entrare nel software DEMO con lo SPID AZIENDALE ma non è permesso l’accesso
(R7) Vedi risposte (R1) & (R2).
(D8) Per operare con il RENTRI serve lo SPID? Per operare con il RENTRI si può usare indifferentemente SPID o CNS o CIE?
(R8) Per accedere al sistema RENTRI serve una identità digitale: SPID, CIE, CNS, TS-CNS.
(D9) Per accedere si deve usare sempre lo SPID del legale rappresentante?
(R9) Per il primo accesso al sistema RENTRI serve una identità digitale (SPID, CNS, CIE o TS.CNS) intestato al rappresentante dell’impresa o ad altro soggetto con poteri riconosciuti in visura camerale (p.es. procuratore). Per accedere al sistema RENTRI ai fini dello svolgimento delle operazioni successive serve una identità digitale (SPID, CNS, CIE o TS.CNS) intestato al rappresentante dell’impresa o ad altro soggetto con poteri riconosciuti in visura camerale (p.es. procuratore) oppure ad un soggetto da questi incaricato.
Vedi risposta (R3).
(D10) L'accesso al RENTRI deve avvenire prima da parte del Legale Rappresentante, il quale poi viene riconosciuto dalla registrazione alle Camere di commercio e quindi successivamente può incaricare i suoi addetti (cioè come avviene per il VIVIFIR)?
(R10) L’accesso al RENTRI deve essere effettuato preliminarmente dal rappresentante dell’impresa o da altro soggetto con poteri riconosciuti in visura camerale (p.es. procuratore).
(D11) La persona incaricata ad operare dal legale rappresentante dovrà usare lo SPID personale per entrare nel RENTRI o potrà utilizzare uno SPID aziendale?
(R11) Si suggerisce di prendere visione della nota introduttiva sui diversi tipi di SPID e della R1. Come si vedrà, lo SPID di tipo ‘2.’ riporta esclusivamente il nome dell’Azienda e non fornisce alcuna informazione sulla persona fisica, mentre tutti gli altri tipi di SPID riportano l’identità della persona fisica indipendentemente dal tipo di uso, che sia professionale oppure no.
(D12) L’accreditamento dell’impresa può avvenire solo da un soggetto che ha i poteri risultanti dalla visura camerale?
(R12) Sì!
(D13) Sarà possibile per i consulenti gestire i dati delle proprie aziende clienti?
(R13) Nel sistema sperimentale RENTRI il rappresentante dell’impresa deve accedere con il proprio dispositivo di autenticazione, e successivamente incaricare:
- una persona fisica (consulente o suo incaricato) che accederà con SPID 1. o 3., con CNS o CIE o TNS
- una persona giuridica (società di consulenza) laddove in possesso di SPID 2.
Inoltre, e considerato il carattere sperimentale del prototipo si tratta di una opportunità da non trascurare, la società che opera in qualità di consulente può accreditarsi direttamente e operare a proprio nome per testare le funzionalità del RENTRI.
(D14) Le associazioni di categoria si dovranno accreditare con lo SPID dell'operatore per poi prendere in carico le aziende associate tramite delega?
(R14) Nel sistema sperimentale RENTRI il rappresentante dell’impresa deve accedere con il proprio dispositivo di autenticazione, accreditare l’impresa e successivamente incaricare:
- una persona fisica (appartenente all’associazione o sua società di servizi) che accederà con SPID 1. o 3., con CNS o CIE o TS-CNS.
- una persona giuridica (associazione o sua società di servizi) laddove in possesso di SPID 2.
Inoltre, e considerato il carattere sperimentale del prototipo si tratta di una opportunità da non trascurare, l’associazione può accreditarsi direttamente e operare a proprio nome per testare le funzionalità del RENTRI.
Il Regolamento previsto dall’articolo 188-bis c.1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che disciplinerà il funzionamento del RENTRI potrà stabilire modalità alternative o semplificate per l’operatività dell’associazioni e di altri soggetti delegati.
(D15) Per chi lavora in una software house, che credenziali può usare per accedere all'ambiente di demo?
(R15) Nell’ambiente sperimentale è consentita qualsiasi forma di accreditamento, perciò non vi è alcuna limitazione all’utilizzo di qualsiasi tipo di identità digitale tra SPID, CIE, CNS, TS-CNS.
(D16) Se il sito è un Ente pubblico non registrato con visura camerale, come può accedere?
(R16) La procedura di accreditamento ammette qualsiasi tipo di soggetto indipendentemente dalla iscrizione al Registro delle Imprese. Nella fattispecie degli ENTI, il sistema utilizza i dati recuperati attraverso IndicePA.
(D17) Chi sono gli operatori?
(R17) Nel sistema sperimentale RENTRI gli operatori sono le persone che possono accedere al sistema mediante una identità digitale. A questo proposito si suggerisce la lettura della documentazione esposta nel portale web, ed in particolare il seguente documento: 20210624_RENTRI-Web-ConfProfilo_(v01.inc).pdf.
La figura dell’operatore può identificarsi con:
- Rappresentante: ovvero la persona alla quale si riconosce la facoltà di poter agire nella sperimentazione RENTRI per conto di una impresa in quanto è individuata all’interno della visura camerale eseguita dal sistema RENTRI attraverso il collegamento diretto con il Registro delle Imprese.
- Incaricato: persona individuata attraverso un incarico inserito nel portale RENTRI da un rappresentante.
- Subincaricato: persona individuata attraverso un incarico inserito nel portale RENTRI da un incaricato.
(D18) Cosa significa assegnare l'operatore?
(R18) Significa attribuire ad un incaricato/subincaricato il compito di svolgere attività relativamente ad una o più sedi e non alla totalità delle sedi registrate per l’impresa.
(D19) È possibile sostituire il legale rappresentante con il Gestore AIA?
(R19) Tecnicamente Sì, questo è possibile nella misura in cui il “Gestore AIA” sia presente all’interno della visura camerale dell’Impresa come persona che detiene i poteri riconosciuti, anche se limitatamente alle attività correlate agli adempimenti amministrativi in campo ambientale.
(D20) Per aziende che possono avere centinaia di subdelegati e migliaia di siti da gestire è prevista la gestione delle anagrafiche dai software gestionali interoperabili?
(R20) È prevista l’estensione dei servizi applicativi (API) finalizzati alla gestione anagrafica dei soggetti gestiti (impianti, siti, persone) ma si richiama l’attenzione sull’opportunità che la maggior diversificazione dei profili operativi possa essere risolta già dal sistema gestionale in uso, limitando il range delle identità per le operazioni di trasmissione dei dati al RENTRI.
Si ricorda inoltre che il sistema sperimentale RENTRI utilizza i termini “incaricato /sub incaricato”.
(D21) La delega per l'utilizzo del sistema è consentita a figura esterna all'organizzazione aziendale?
(R21) Nell’ambito del sistema sperimentale, trattandosi di deleghe operative (c.d. di mansioni) non vi sono dei limiti all’organizzazione scelta dall’Impresa, fermo restando le responsabilità fissate dalla normativa. Si suggerisce di prendere visione anche della risposta (R17).
(D22) Quante figure è possibile delegare?
(R22) Il sistema sperimentale RENTRI non prevede alcun limite. Tuttavia, si suggerisce di prendere visione anche delle risposte (R17) e (R20). Si ricorda inoltre che, il sistema sperimentale RENTRI utilizza il termine “incaricare”.
(D23) La possibilità delle deleghe è già attiva? Se sì in quale menù?
(R23) Sì, la possibilità è già attiva nel menù configurazione, si ricorda che il sistema sperimentale RENTRI utilizza il termine “incarico / incaricato” in quanto si tratta di aspetti operativi. Si suggerisce di prendere visione anche della risposta (R17).
(D24) La creazione dei siti è obbligatoria? Anche se l'unico sito legato al registro è la sede legale?
(R24) Sì, in questa fase, trattandosi di un sistema sperimentale che ha la finalità di comprendere quali potranno essere le diverse configurazioni a regime.
(D25) Che cos’è il sigillo aziendale?
(R25) Il sigillo elettronico qualificato è stato introdotto nel nostro ordinamento con l’emanazione del Regolamento eIDAS. Sostanzialmente equivale ad una firma elettronica qualificata, con la differenza che non afferisce a una persona fisica, bensì a una persona giuridica.
Mentre da una firma siamo in grado di individuare con certezza un soggetto attraverso il suo nome, cognome, codice fiscale ecc., da un sigillo possiamo risalire con certezza ad una persona giuridica attraverso la sua denominazione, partita IVA o codice fiscale, ma non abbiamo alcun riferimento alla persona fisica che ha materialmente utilizzato le credenziali per generare tale sigillo.
Si suggerisce la lettura della documentazione reperibile in rete, e principalmente prodotta da AGID.
Fonte: Albo nazionale gestori ambientali
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Direttiva 2008/98/CE
Direttiva 94/62/CE
Decreto 8 aprile 2008
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