Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Nota MATTM 24526/2020 - Controlli periodici apparecchiature F-gas

ID 10550 | | Visite: 3251 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/10550

Nota MATTM 24526 2020

Nota MATTM 24526 del 06 Aprile 2020 - Controlli periodici apparecchiature F-gas 

OGGETTO: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell’articolo 103, comma 1, in materia di termini per i controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e sui termini di comunicazione degli stessi ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del D.P.R. n. 146/2018.

1. Introduzione

L’articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha previsto, al comma 1, che “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.

Tale disposizione è stata espressamente interpretata dall’Ufficio legislativo di questo Ministero nei termini che seguono: la norma “prevede una generalizzata ipotesi di sospensione dei termini procedimentali per il periodo 23 febbraio - 15 aprile 2020.

Tale periodo (pari a 52 giorni) non est computandum nell’ambito di tutti i procedimenti amministrativi e lo stesso va aggiunto a tutti i termini, anche quelli endoprocedimentali. In pratica tutti i termini vengono traslati di 52 giorni. Trattandosi di sospensione (e non di proroga) a far data dal 15 aprile i termini inizieranno nuovamente a decorrere partendo da quello già maturato al 22 febbraio: la sospensione (in analogia a quanto previsto in via generale dal codice civile in materia di prescrizione: art.2945) opera come una parentesi rispetto al decorso del termine”. Con la presente Circolare si intendono chiarire gli aspetti applicativi dell’articolo 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento ai termini previsti dall’articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e della relativa comunicazione alla Banca Dati ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del D.P.R. n. 146/2018 in materia di comunicazione dei controlli delle perdite sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

L’articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento europeo disciplina le frequenze con le quali devono essere effettuati i controlli delle perdite su determinate apparecchiature in base al contenuto di gas fluorurati a effetto serra in esse contenuti, espresso in tonnellate di CO2 equivalente.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n 146, recante “Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”, le imprese certificate che effettuano i controlli periodici delle perdite di cui all’articolo 4 del  Regolamento (UE) n. 517/2014, devono comunicare alla Banca Dati, gestita dalla Camera di Commercio competente, le informazioni richieste dai commi 4, 5 e 7, del medesimo articolo 16, entro il termine di 30 giorni dalla data di effettuazione del controllo.

Il quadro normativo descritto, con particolare riferimento al decorso dei termini ai fini dei controlli periodici delle perdite e della relativa comunicazione prevista dall’articolo 16, comma 8, del D.P.R. n. 146/2018, deve essere ora interpretato alla luce delle disposizioni emergenziali adottate al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologia da Covid-19.

2. Modalità di applicazione dell’articolo 103, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel campo degli obblighi di controllo delle perdite periodico e di comunicazione di cui all’articolo 16, comma 8, del DPR 16 novembre 2018, n 146 sui gas fluorurati a effetto serra, si rappresenta quanto segue.

2.1 Termini per l’obbligo dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014.

La sospensione dei termini prevista dall’articolo 103, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, non può essere applicata ai termini di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014 per lo svolgimento dei controlli delle perdite obbligatori. Questa Amministrazione tuttavia, intende chiarire che, in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19.

2.2 Sospensione dei termini per la comunicazione dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 16, comma 8, del dall’articolo 16, comma 8, del D.P.R. n. 146/2018.

Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi dell’articolo 16, comma 8 del D.P.R. n. 146/2018, si ritiene che la decorrenza dei citati termini sia sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprenda a decorrere dal 16 aprile 2020.
Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di estendere il periodo di 52 giorni di cui all’articolo 103 del D.L. n. 18/2020, la presente circolare dovrà intendersi automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione.

...

Fonte: MATTM

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Nota MATTM 24526 del 06 Aprile 2020.pdf)Nota MATTM 24526 del 06 Aprile 2020
 
IT278 kB585

Tags: Ambiente Emissioni Coronavirus

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Decisione di esecuzione  UE  2024 1956
Lug 17, 2024 34

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 ID 22269 | 17.07.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione, del 16 luglio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n.… Leggi tutto
Specie aliene nei nostri mari 2024
Lug 15, 2024 70

Specie aliene nei nostri mari

Specie aliene nei nostri mari / Opuscolo ISPRA 2024 ID 22261 | 15.07.2024 / In allegato La biodiversità del Mar Mediterraneo è in continua evoluzione, colonizzato da specie in espansione di areale che arrivano attraverso corridoi naturali, come lo Stretto di Gibilterra, e da specie non indigene o… Leggi tutto
Lug 11, 2024 112

Legge 29 ottobre 1987 n. 441

Legge 29 ottobre 1987 n. 441 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti. (GU n.255 del 31.10.1987) Collegati
Decreto-Legge 31 agosto 1987 n. 361
Leggi tutto
Lug 11, 2024 93

Decreto-Legge 31 agosto 1987 n. 361

Decreto-Legge 31 agosto 1987 n. 361 Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441 (in G.U. 31/10/1987, n.255). (GU n.203 del 01.09.1987)______ Aggiornamenti all'atto 31/10/1987 LEGGE 29 ottobre 1987, n.… Leggi tutto
Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia Anno 2023
Lug 01, 2024 128

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2023

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2023 ID 22151 | 01.07.2024 / In allegato Durante il 2023 l’Italia è stata colpita da incendi boschivi per una superficie complessiva di 1073 km2 (quasi un terzo della Val D’Aosta). Di questi, circa 157 km2 (una superficie confrontabile con… Leggi tutto

Più letti Ambiente