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Gas refrigeranti: quadro normativo classificazione e sicurezza

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Gas refrigeranti   quadro normativo classificazione e sicurezza 2024

Gas refrigeranti: quadro normativo classificazione e sicurezza / Update Febb. 2024

ID 7618 | Rev. 1.0 del 23 Febbraio 2024 / In allegato Documento completo

Quadro normativo relativo alla classificazione e sicurezza dei gas refrigeranti, sulla classificazione e sicurezza ambientare e di uso con particolare riferimento Regolamento (CE) 1005/09 (Ozone-Depleting Substances -ODS) in abrogazione dall’11 marzo 2024, al Regolamento (UE) 2024/590 in vigore dall’11marzo marzo 2024 al regolamento (UE) n. 517/2014, in abrogazione dall’11 marzo 2024 e dal Regolamento (UE) 2024/573 in vigore dall’11 marzo 2024 ed agli standard europei ed internazionali riconosciuti quali:

- ASHRAE Standard 34;
- ISO 817:2014 Refrigerants - Designation and safety classification
- UNI EN 378-1:2021 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 1: Requisiti di base, definizioni, criteri di classificazione e selezione.

Update Rev. 1.0 del 23 Febbraio 2024

- Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009. (GU L 2024/590 del 20.02.2024). Entrata in vigore: 11.03.2024
- Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014. (GU L 2024/573 del 20.02.2024). Entrata in vigore: 11.03.2024
Aggiornamento Regolamentazioni, standard e buone pratiche:
- UNI EN 378-1:2021 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 1: Requisiti di base, definizioni, criteri di classificazione e selezione
- UNI EN 378-4:2020 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 4: Conduzione, manutenzione, riparazione e recupero

Indice

Premessa
1. Sistema di numerazione di ASHRAE
2. Gli HCFC: proibito l'uso dal 1° gennaio 2015
3. Gli HFC: drastica riduzione dei consumi entro il 2030
4. HFO: i refrigeranti di quarta generazione
5. Idrocarburi: refrigeranti infiammabili
6. Sostanze che riducono lo strato di ozono
6.1 Regolamento (CE) n. 1005/09
6.2 Regolamento (UE) 2024/590
7. Regolamento F-gas
7.1 Regolamento UE 517/2014
7.2 Regolamento (UE) 2024/573
8. Refrigeranti - Classificazione e classificazione di sicurezza
8.1 Classificazioni di sicurezza
8.2 Calore della combustione
9. Regolamentazioni, standard e buone pratiche
10. Trasporto dei gas infiammabili nelle bombole e dispositivi
11. Applicazioni di raffreddamento/riscaldamento per il comfort
12. Sistemi/applicazioni
13. Quadro generale di progettazione
14. Quadro generale sulla produzione
15. Quadro generale di assistenza

...

Excursus

Sistema di numerazione di ASHRAE

Con il termine di refrigeranti del passato si intendono tutti quei refrigeranti, d'uso comune fino al 2000 (noti anche come Freon), composti da tre tipi di elementi chimici: il cloro, il fluoro ed il carbonio. Da qui la loro denominazione di cloro-fluoro-carburi (CFC).

ASHRAE Standard 34, designazione e sicurezza Classificazione dei refrigeranti, stabilisce un semplice piuttosto di riferirsi ai comuni refrigeranti rispetto al loro nome chimico, formula o nome commerciale.

ASHRAE assegna numeri e classificazione di sicurezza ai refrigeranti sulla base di tossicità e infiammabilità dati presentati dal produttore del refrigerante.

Per i composti puri, i numeri sono basati su formula chimica. Per le miscele, i numeri sono assegnati sequenzialmente basato sul completamento di un soddisfacente revisione dei dati forniti dal produttore del refrigerante.

Le informazioni sono disponibili nell'edizione corrente, ANSI / ASHRAE Standard 34-2016.

I refrigeranti sono numerati con un R-, seguito dal Numero assegnato da ASHRAE.

Isomeri (molecola con la stessa formula chimica come un'altra molecola ma con una sostanza chimica diversa struttura) sono identificati con una lettera minuscola dopo il numero (ad esempio, R-134a). Miscele refrigeranti avere gli stessi componenti puri ma con differenti le composizioni sono identificate con una lettera maiuscola dopo il numero (ad esempio, R-401A e R-401B).

I refrigeranti con la forma R-4xxx sono zeotropici (miscele di due o più refrigeranti la cui fase liquida e la fase del vapore hanno sempre una composizione diversa), mentre quelli con la forma R-5xxx sono azeotropi (miscele di refrigeranti la cui fase liquida e vapore fase hanno le stesse composizioni in uno specifico pressione).

La tabella seguente riporta la classificazione ASHRAE di alcuni refrigeranti CFC.

Tabella 1
...

Sostanze che riducono lo strato di ozono

Regolamento (CE) n. 1005/09

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009)

Modificato da:

- Regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione del 18 agosto 2010
- Regolamento (UE) N. 1087/2013 della Commissione del 4 novembre 2013
- Regolamento (UE) N. 1088/2013 della Commissione del 4 novembre 2013
- Regolamento (UE) 2017/605 della Commissione del 29 marzo 2017

Il regolamento (CE) n. 1005/2009 è abrogato dall'11 marzo 2024 dal Regolamento (UE) 2024/590

L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 2 marzo 2025.

L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di riferimento dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il regolamento stabilisce norme riguardanti la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, l’uso, il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che danneggiano lo strato di ozono. Stabilisce requisiti e misure di riferimento per prodotti e attrezzature che usano tali sostanze

Come norma generale, sono proibite la produzione e l’immissione sul mercato di sostanze controllate, quali gli halon (per estinguere gli incendi), il bromuro di metile (per controllare i parassiti) e gli idroclorofluorocarburi (usati nei frigoriferi e nei sistemi di aria condizionata) la cui produzione o il cui uso sono regolamentati.

Sono permesse alcune esenzioni a determinate condizioni: nel caso in cui tali sostanze siano usate come materie prime, come agenti di fabbricazione o per l’uso in laboratorio o a fini di analisi.

L’uso del bromuro di metile è vietato dal marzo 2010, eccetto durante le applicazioni di quarantena per prevenire la diffusione di malattie o parassiti. In ognuno di questi casi, la Commissione deve dare il proprio permesso temporaneo.

I sistemi antincendio e gli estintori contenenti halon possono essere usati in determinate circostanze. Le alternative sono sempre più disponibili e il regolamento (UE) n. 744/2010 stabilisce date di scadenza dettagliate, che vanno dal 2013 al 2040 a seconda degli halon usati.

Le importazioni e le esportazioni di sostanze controllate e prodotti che le contengono sono sostanzialmente vietate. Nel caso in cui siano consentite è in vigore un sistema di autorizzazioni, reso più flessibile nel 2013 dalla Commissione per gli halon usati in aviazione.

Devono essere attuati sistemi di recupero per distruggere, riciclare o riutilizzare le sostanze controllate usate nella refrigerazione, nel condizionamento d’aria e pompe di calore, negli estintori e nei sistemi di protezione antincendio e nelle apparecchiature contenenti solventi.

HCFC: fino al 31 dicembre 2019

Fino al 31 dicembre 2019, come previsto dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 in deroga al divieto, gli idroclorofluorocarburi (HCFC) potranno essere immessi sul mercato per essere riconfezionati e successivamente esportati. Dopo questa data la loro produzione cesserà completamente.

Vedi la news

[...]

ALLEGATO I SOSTANZE CONTROLLATE

Gruppo

(1) Le cifre relative al potenziale di riduzione dell’ozono sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminate e modificate periodicamente in base alle decisioni adottate dalle parti.

[...]

ALLEGATO VI Usi critici degli halon

Ai fini del presente allegato si intende per:

1) «Data ultima», la data oltre la quale non è più consentito l’uso degli halon per estintori o impianti antincendio in attrezzature e impianti nuovi nell’applicazione interessata.

2) «Attrezzature nuove», le attrezzature per le quali, alla data ultima, non si sia verificato nessuno dei casi seguenti:

a) firma del relativo contratto di fornitura o di conversione;

b) presentazione della domanda per il rilascio dell’omologazione o certificazione di tipo presso la competente autorità di regolamentazione. Per gli aeromobili, la presentazione di una domanda di certificazione di tipo si riferisce alla presentazione di una richiesta per una nuova domanda di certificazione di tipo.  3) «Impianti nuovi», gli impianti per i quali, alla data limite, non si sia verificato nessuno dei seguenti casi:

a) firma del relativo contratto di sviluppo;

b) presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione di pianificazione presso la competente autorità di regolamentazione.

4) «Data limite», la data oltre la quale gli halon non devono più essere usati nell’applicazione interessata, entro la quale gli estintori o i sistemi antincendio contenenti halon devono essere smantellati.

5) «Inertizzazione», prevenzione dell’innesco della combustione di un’atmosfera infiammabile o esplosiva tramite l’aggiunta di un diluente o di un agente inibitore.

6) «Nave da carico», una nave non adibita al trasporto di passeggeri, con una stazza lorda superiore alle 500 tonnellate e che effettui viaggi internazionali secondo la definizione della convenzione SOLAS per la salvaguardia della vita umana in mare. Ai sensi di detta convenzione, per «nave passeggeri» s’intende «una nave che trasporta più di 12 passeggeri» e per «viaggio internazionale» s’intende «un viaggio da un paese in cui si applica la presente convenzione verso un porto al di fuori di detto paese, e viceversa».

7) Spazio «di norma occupato», uno spazio protetto nel quale, perché sia assicurato l’efficace funzionamento delle apparecchiature o dell’impianto, è richiesta la presenza continuativa, o pressoché continuativa, di membri del personale. Per le applicazioni militari, il regime di occupazione dello spazio protetto è quello applicabile in caso di combattimento.

8) Spazio «di norma inoccupato», uno spazio protetto occupato solo per periodi limitati, specialmente per operazioni di manutenzione, e in cui non si rende necessaria la presenza fissa di persone affinché le apparecchiature o l’impianto funzionino efficacemente.

...

Regolamento (UE) 2024/590

Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009.

(GU L 2024/590 del 20.02.2024)

Entrata in vigore: 11.03.2024

L’articolo 16, paragrafi 1, 2 e da 4 a 15, l’articolo 17, paragrafo 5, e l’allegato VII, punto 2, del presente regolamento si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione.

Articolo 4 Divieti relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono

1. Sono vietati la produzione, l’immissione sul mercato, qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, nonché l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I.

2. Sono vietate l’importazione o l’esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I.

Articolo 5 Divieti relativi ai prodotti e alle apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze

1. Sono vietati l’immissione sul mercato e qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

2. Sono vietate le importazioni o le esportazioni di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. Tale divieto non si applica agli effetti personali.

CAPO III Deroghe ai divieti

Articolo 6 Materia prima

1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, per essere usate come materia prima.

2. La Commissione adotta, se del caso, atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo un elenco dei processi di produzione chimica per i quali è vietato l’uso delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I come materia prima, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate a norma del protocollo, in particolare le relazioni quadriennali elaborate dai comitati di valutazione a norma del protocollo, che comprendono valutazioni delle alternative disponibili agli usi esistenti delle materie prime e dei livelli di emissione degli usi esistenti delle materie prime.

3. In deroga al paragrafo 2, qualora non siano disponibili valutazioni tecniche delle alternative disponibili agli usi esistenti delle materie prime e dei livelli di emissione degli usi esistenti di materie prime effettuate a norma del protocollo che forniscano una base sufficiente per decidere se vietare l’uso come materia prima o meno, la Commissione effettua una propria valutazione entro il 31 dicembre 2027 sulla base di raccomandazioni scientifiche sugli usi esistenti delle materie prime, sugli impatti in termini di potenziale di riduzione dell’ozono (ODP) e sulla disponibilità di dati più precisi sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle materie prime, sugli sviluppi tecnologici che comportano la disponibilità di alternative tecnicamente fattibili e sull’uso energetico, sull’efficienza, sulla fattibilità economica e sul costo di tali alternative, e adotta, se del caso, sulla base di tale valutazione, gli atti delegati di cui al paragrafo 2.

4. L’elenco stabilito a norma del paragrafo 2 può essere aggiornato, se necessario, alla luce dei risultati delle relazioni quadriennali elaborate dai comitati di valutazione ai sensi del protocollo o delle valutazioni della Commissione stessa.

[...]

ALLEGATO I

SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO DI CUI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA A)  (1)

Gas refrigeranti quadro normativo classificazione e sicurezza Allegato I

[...]

(1)  Il presente allegato comprende le sostanze che riducono lo strato di ozono e i loro isomeri. Come previsto all’articolo 2, lettera a), le miscele contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono di cui al presente allegato sono considerate sostanze che riducono lo strato di ozono disciplinate dal presente regolamento.
________

Regolamento F-gas

Regolamento UE 517/2014

Il regolamento (UE) n. 517/2014 è abrogato dall'11 marzo 2024.

L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di dichiarazione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento (UE) n. 517/2014 che sostituisce e abroga il Regolamento 842/2006 sugli HFC, i cosiddetti F-gas.

Atto di recepimento IT: D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146, Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Esso introduce alcune novità rispetto al vecchio Regolamento, tutte finalizzate alla riduzione dell'uso di questi gas. Infatti, entro il 2030 si dovrà raggiungere una riduzione del 79% (rispetto alla media 2009-2012) delle quantità di HFC immesse in commercio, in termini di tonnellate equivalenti di CO2.

Immagine 2

Refrigeranti - Classificazione e classificazione di sicurezza

ISO 817:2014 Refrigerants - Designation and safety classification

Questo standard internazionale fornisce un sistema inequivocabile per l'assegnazione delle designazioni ai refrigeranti. Stabilisce inoltre un sistema per assegnare una classificazione di sicurezza ai refrigeranti sulla base di dati di tossicità e infiammabilità e fornisce un mezzo per determinare il limite di concentrazione del refrigerante. Le tabelle che riportano le denominazioni del refrigerante, le classificazioni di sicurezza e i limiti di concentrazione del refrigerante sono inclusi in base ai dati resi disponibili.

Classificazioni di sicurezza

Classificazione di sicurezza - Composizione

La classificazione di sicurezza consiste di due caratteri alfanumerici (ad esempio A2 o B1) con un terzo carattere L che indica una bassa velocità di combustione.

La lettera maiuscola indica la tossicità ed il numero arabo indica l'infiammabilità. Alle miscele verrà assegnata una doppia classificazione di gruppo di sicurezza, con le due classificazioni separate da una barra (/).

La prima classificazione elencata deve essere la classificazione della formulazione nel caso peggiore (WCF) della miscela. La seconda classificazione elencata deve essere la classificazione della formulazione frazionata nel caso peggiore (WCFF).

Classificazione di tossicità

I refrigeranti devono essere assegnati a una delle due classi, A o B, in base all'esposizione ammissibile:

- la classe A (tossicità cronica inferiore) indica i refrigeranti che hanno un limite di esposizione professionale di 400 ppm1 o superiore;
- la classe B (tossicità cronica più elevata) indica i refrigeranti che hanno un limite di esposizione professionale inferiore a 400 ppm.

 Il limite di esposizione professionale è basato su OSHA PEL, ACGIH TLV-TWA, TERA WEEL o MAK.

Classificazione di infiammabilità

I refrigeranti devono essere assegnati a una delle quattro classi (1, 2L, 2 o 3) in base a prove di limite inferiore di infiammabilità condotte secondo ASTM E681 come specificato nell'allegato B, la misurazione della velocità di combustione massima condotta nel metodo come descritto di seguito, e il calore della combustione.

Sia il limite inferiore di infiammabilità che i test di velocità di combustione devono essere effettuati alle temperature specificate di seguito.

Le misurazioni della velocità di combustione devono essere effettuate conformemente all'allegato C o altro metodo credibile. Il metodo selezionato deve essere in accordo con i metodi stabiliti per determinare la velocità di combustione dimostrando ai risultati della misurazione ISO 817 dell'Agenzia di manutenzione (MA) una velocità di combustione di 6,7 ± 0,7 cm / s per R-32 e 23,0 ± 2, 3 cm / s per R-152a, o presentando altre prove a sostegno dell'accuratezza del metodo. La misurazione deve essere effettuata a partire dal LFL ad almeno il 125% della concentrazione stechiometrica. Le misurazioni devono essere effettuate con incrementi di massimo il 10% della concentrazione stechiometrica e ciascuna misurazione deve essere ripetuta almeno 2 volte.

La velocità di combustione massima è il valore massimo ottenuto dalla migliore curva che si adatta ai punti di misurazione. La miscela di gas deve essere prodotta con qualsiasi metodo che produca una miscela di aria/refrigerante con una precisione di ± 0,1% nella camera di prova. Come ossidante si usa aria secca ricostituita (meno di 0.000 15 g di vapore acqueo per grammo di aria secca) contenente il 21,0 ± 0,1% di O2. Il gas infiammabile deve avere una purezza minima del 99,5% della frazione di massa.

I metodi per la determinazione della velocità di combustione includono il metodo a tubo verticale e il metodo a vaso chiuso.

I metodi che sono stati usati per la miscelazione comprendono: a) miscela pressurizzata ottenuta mediante pressione parziale, o b) metodi di flusso quantitativi come misuratori di portata volumetrici e regolatori di portata massica che fissano il rapporto tra aria e refrigerante.

Classe 1 (nessuna propagazione della fiamma)

Refrigeranti a singolo composto o miscele di refrigeranti WCF e WCFF che non mostrano propagazione della fiamma se testati in aria a 60 ° C e 101,3 kPa.

Classe 2L (bassa infiammabilità) Introdotta nell'Edizione 2014 della ISO 817

Miscele refrigeranti composte o miscele refrigeranti (WCF e WCFF) che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) mostrano propagazione della fiamma quando testati a 60 ° C e 101,3 kPa,
b) avere un LFL> 3,5% in volume (vedi 6.1.3.6 se il refrigerante non ha LFL a 23 ° C e 101,3 kPa.),
c) avere un calore di combustione <19 000 kJ / kg (cfr. 6.1.3.7), e.
d) avere una velocità di combustione massima di ≤ 10 cm / s quando testato a 23 ° C e 101,3 kPa.

Classe 2 (infiammabile)

Miscele refrigeranti composte o miscele refrigeranti (WCF e WCFF) che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) mostrano propagazione della fiamma quando testati a 60 ° C e 101,3 kPa,
b) avere un LFL> 3,5% in volume (vedere 6.1.3.6 se il refrigerante non ha LFL a 23 ° C e 101,3 kPa.), e
c) avere un calore di combustione <19 000 kJ / kg (cfr. 6.1.3.7).

Classe 3 (maggiore infiammabilità)

Refrigeranti a miscela singola o miscela di refrigerante WCF e WCFF che soddisfano le seguenti condizioni:

a) mostrano propagazione della fiamma quando testati a 60 ° C e 101,3 kPa e
b) avere un LFL ≤ 3,5% in volume (vedere 6.1.3.6 se il refrigerante non ha LFL a 23 ° C e 101,3 kPa); oppure avere un calore di combustione ≥ 19 000 kJ / kg.

...

Calore della combustione

Il calore della combustione deve essere determinato a 25 ° C e 101,3 kPa come segue.

Per i refrigeranti monocomponenti, calcolare il calore di combustione. I valori per i calori di formazione sono tabulati in vari manuali e database di proprietà chimiche e fisiche. Il calore di combustione (i valori positivi sono esotermici) è l'entalpia della formazione dei reagenti (refrigerante e ossigeno) meno l'entalpia di formazione dei prodotti di reazione. I valori calcolati si basano sulla completa combustione di una mole di refrigerante con ossigeno sufficiente per una reazione stechiometrica. Si presume che i reagenti e i prodotti della combustione siano nella fase gassosa. I prodotti della combustione devono essere HF, CO2 (N2, SO2 se l'azoto o lo zolfo fanno parte della struttura molecolare del refrigerante) e HCl, se nella molecola c'è abbastanza idrogeno. Si suppone che l'eccesso H sia convertito in H2O. Se l'idrogeno disponibile per la formazione di HF e HCl è insufficiente ma sufficiente per formare l'HF, allora la formazione di HF ha la precedenza sulla formazione di HCl. Se l'idrogeno disponibile è insufficiente per la formazione di HF, la F rimanente produce COF2 in preferenza alla formazione di CO2.

 Gruppi di sicurezza determinati dall'infiammabilità e dalla tossicità

figura
...

Applicazioni di raffreddamento/riscaldamento per il comfort

UNI EN 378-1:2021 - Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 1: Requisiti di base, definizioni, criteri di classificazione e selezione

La norma specifica i requisiti per la sicurezza delle persone e dei beni, fornisce una guida per la tutela dell'ambiente e stabilisce procedure per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di impianti di refrigerazione e il recupero dei refrigeranti. Il termine "sistema refrigerante" utilizzato nella presente norma europea comprende le pompe di calore. La presente parte della EN 378 specifica i criteri di classificazione e di selezione applicabili ai sistemi di refrigerazione. Questi criteri di classificazione e di selezione sono utilizzati nelle parti 2, 3 e 4.

La norma si applica:

a) a sistemi di refrigerazione, fissi o mobili, di tutte le dimensioni salvo per i sistemi di climatizzazione per veicoli oggetto di specifiche norme di prodotto, per esempio la ISO 13043;

b) per sistemi di raffreddamento o riscaldamento secondari;

c) alla posizione dei sistemi di refrigerazione;

d) alle parti sostituite e alle componenti aggiunte dopo l'adozione di questa norma se non sono identiche nella funzione e nella capacità. I sistemi che utilizzano refrigeranti diversi da quelli elencati nell'appendice E della presente norma europea non sono coperti dalla presente norma.

Applicazioni di raffreddamento/riscaldamento per il comfort

Tabella 11
[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 23.02.2024 - Regolamento (UE) 2024/590 (GU L 2024/590 del 20.02.2024)
- Regolamento (UE) 2024/590 (GU L 2024/573 del 20.02.2024)
Aggiornamento Regolamentazioni, standard e buone pratiche:
- UNI EN 378-1:2021
- UNI EN 378-4:2020
Certifico Srl
0.0 31.01.2019 --  Certifico Srl

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Decreto 18 settembre 2024

Decreto 18 settembre 2024 / Solvente di estrazione 2-metilossolano ID 22816 | 28.10.2024 / In allegato Decreto 18 settembre 2024 Recepimento della direttiva 2023/175/UE della Commissione del 26 gennaio 2023 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto… Leggi tutto
Ott 22, 2024 153

Regolamento delegato (UE) 2024/2570

Regolamento delegato (UE) 2024/2570 / Regolamento POPs metossicloro ID 22778 | 22.10.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2570 della Commissione, del 22 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metossicloro C/2024/5049 GU L… Leggi tutto
Ott 22, 2024 179

Regolamento delegato (UE) 2024/2555

Regolamento delegato (UE) 2024/2555 / Regolamento POPs esabromociclododecano ID 22777 | 22.10.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2555 della Commissione del 21 marzo 2024 che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esabromociclododecano… Leggi tutto
Climate Change and Nuclear Power   IAEA 2024
Ott 18, 2024 138

Climate Change and Nuclear Power

Climate Change and Nuclear Power / IAEA 2024 ID 22753 | 18.10.2024 / Attached The 2024 edition of Climate Change and Nuclear Power delves into the dynamics of financing nuclear projects to unlock much needed nuclear energy capacity as ambitious climate targets draw nearer. We explore the imperative… Leggi tutto
Ott 17, 2024 74

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969 n. 1335

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969 n. 1335 ID 22742 | 17.10.2024 / In allegato Indicazioni e contrassegni da apporre sui recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi. (GU n.169 del 08.07.1970 Collegati
Direttiva 67/548/CEE
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Notifica HACCP
Apr 05, 2022 84100

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto