Decreto 2 aprile 2002 n. 60
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Decreto 2 aprile 2002 n. 60
Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.
(GU n.87 del 13-04-2002 - S.O. n. 77)
La direttiva 1999/30/CE è abrogata dalla: Direttiva 2008/50/CE
1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono abrogate le disposizioni relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene contenute nei seguenti decreti:
a) decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983;
b) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli articoli 20, 21, 22 e 23 ed agli allegati I, II, III e IV;
c) decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 concernente i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria;
d) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992;
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