Direttiva (UE) 2018/852
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Direttiva (UE) 2018/852 | economia circolare: Modifica direttiva rifiuti di imballaggio
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
GUUE L 150/141 del 14.06.2018
Entrata in vigore: 04.07.2018
D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
(GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2020
Articolo 1 Modifiche
La direttiva 94/62/CE è così modificata:
1) all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, allo scopo di contribuire alla transizione verso un’economia circolare.»;
2) l’articolo 3 è così modificato:
a) al punto 1 il seguente testo è soppresso:
«Se del caso la Commissione esamina e, se necessario, rivede gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio di cui all’allegato I. In via prioritaria sono esaminati i seguenti articoli: custodie di CD e videocassette, vasi da fiori, tubi e rotoli su cui è avvolto materiale flessibile, pellicole di supporto di etichette autoadesive e carta da imballaggio. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.»;
b) il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. «rifiuti di imballaggio»: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE, esclusi i residui della produzione;»;
c) sono inseriti i punti seguenti:
«2 bis. «imballaggio riutilizzabile»: un imballaggio concepito, progettato e immesso sul mercato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto è riempito nuovamente o riutilizzato con la stessa finalità per la quale è stato concepito;
2 ter. «imballaggio composito»: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;
2 quater. si applicano le definizioni di «rifiuto», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «riciclaggio», «smaltimento» e «regime di responsabilità estesa del produttore» di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE;»; [...]
Articolo 2 Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 luglio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli
Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
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Collegati:
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