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Definiti i documenti necessari ad avviare il procedimento di valutazione degli interventi, per garantire il corretto completamento della bonifica e la salute di lavoratori e altri fruitori dell’area
Roma, 1 aprile 2021
È stata pubblicata la modulistica da compilare per la presentazione di istanze di avvio del procedimento di valutazione di interventi e opere da effettuare in aree ricomprese in siti di interesse nazionale (Sin), anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo.
L’articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 prevede, infatti, che possano essere realizzati nei Sin interventi e opere richiesti dalle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, nonché altri tipi di intervento, fra i quali, ad esempio, opere di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, etc.
La norma prevede che questi interventi possano essere portati a termine a condizione che siano realizzati secondo modalità e tecniche che “non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area”. A vigilare sul rispetto di queste condizioni è il Ministero della Transizione ecologica. Per questa ragione, la Direzione Generale per il risanamento ambientale (RIA) del Ministero, con decreto direttoriale n. 46 del 30 marzo 2021, ha fornito le indicazioni in merito alla modulistica da compilare per la presentazione delle istanze di avvio del procedimento di valutazione.
La modulistica, comunica la Direzione Generale per il risanamento ambientale “individua i contenuti minimi da fornire ai fini della corretta ed esaustiva formulazione delle istanze e per garantire la procedibilità delle medesime, con conseguente economia dell’azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti”.
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Fonte: MITE
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