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DM 175 del 13 Agosto 2020

ID 12086 | | Visite: 1676 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/12086

DM 175 del 13 Agosto 2020

DM 175 del 13 Agosto 2020 - Modalità di funzionamento degli Osservatori Ambientali

Decreto del Ministero dell’Ambiente 13 agosto 2020 in attuazione di quanto disposto dall’art. 28, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dall’articolo 50, comma 1, lettera p) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, con cui vengono definite le modalità di funzionamento degli Osservatori Ambientali.
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Articolo 2 (Istituzione degli Osservatori Ambientali)

1. L’Osservatorio Ambientale è istituito con il decreto ministeriale di Valutazione d’Impatto Ambientale, in considerazione della particolare rilevanza, per natura, complessità, ubicazione  e dimensioni, delle opere o degli interventi, d’intesa con il soggetto proponente, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica VIA-VAS.
2. In considerazione delle funzioni attribuite dall’art. 28, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006 agli Osservatori Ambientali, le condizioni di cui al comma 1 ricorrono qualora la Valutazione d’Impatto Ambientale riguardi progetti di significativo impatto sul territorio, ovvero ove si riscontri, anche alla luce delle consultazioni con il pubblico, condizioni di elevata conflittualità sociale, ovvero quando vi siano una pluralità di interessi contrapposti, e, in ogni caso, con riferimento a tutti i progetti su cui la Commissione VIA-VAS ritiene sia necessario assicurare la massima trasparenza nella realizzazione della stessa.
3. Il decreto di Valutazione d’Impatto Ambientale individua le Amministrazioni e gli Enti rappresentati nell’Osservatorio Ambientale.

Articolo 3 (Compiti e funzioni dell’osservatorio ambientale)

1. L’Osservatorio Ambientale è organismo collegiale che svolge compiti di supporto all’Autorità competente per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. L’Osservatorio Ambientale opera quale garante per i cittadini della trasparenza delle opere soggette a valutazione di impatto ambientale, al fine di assicurare la piena e immediata conoscibilità e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza.
3. L’Osservatorio Ambientale sovrintende, tra gli altri, ai seguenti compiti:
a) verifica della corretta esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale;
b) monitoraggio permanente della corretta esecuzione delle prescrizioni e/o condizioni ambientali disposte dal provvedimento di VIA, esprimendo, su richiesta della Direzione Generale CRESS, pareri specifici;
c) diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza poste in essere dalle competenti autorità indicate dal provvedimento di valutazione positiva di impatto ambientale;
d) gestione delle informazioni al pubblico, anche attraverso uno specifico sito internet, per assicurare una efficace azione di comunicazione e divulgativa, attenta ai bisogni del cittadino;
e) effettuazione delle informazioni alle Amministrazioni ed agli Enti Locali territorialmente interessati sull’attività dell’Osservatorio Ambientale stesso, ai comitati civici, alle associazioni ambientaliste e agli organismi rappresentativi di interessi ambientali;
f) ricezione, da parte di Enti pubblici, associazioni, comitati, singoli cittadini, di informazioni, documenti, criticità in merito al progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale;
g) trasmissione e condivisione con la Direzione Generale CRESS dei dati di monitoraggio e delle analisi relative alle diverse componenti ambientali e di tutte le informazioni necessarie ad alimentare le Banche Dati del Portale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
h) segnalazione alla competente Direzione Generale CRESS di ogni problematica connessa l’acquisizione di dati e informazioni da rendere disponibili al cittadino.
3. L’Osservatorio Ambientale, per lo svolgimento dei compiti sopra richiamati, si dota di un regolamento interno di funzionamento, in coerenza con quanto indicato nei provvedimenti di costituzione e funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
4. L’Osservatorio trasmette, ogni due mesi, al Ministro per il tramite del Capo di Gabinetto e al Direttore generale CRESS una relazione sull’attività posta in essere, sulle criticità riscontrate e sulle misure occorrenti per farvi fronte.
5. Le convocazioni delle riunioni dell’Osservatorio ambientale, l’ordine del giorno delle sedute e i verbali sono pubblicati, contestualmente alla sua diffusione tra i componenti dell’Osservatorio, sul sito internet del Ministero ovvero sul sito internet istituzionale  dell’Osservatorio ove realizzato. In caso di mancata ottemperanza di questa disposizione, le deliberazioni dell’Osservatorio sono nulle.

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Tags: Ambiente VIA | VAS | VIS

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