Regolamento (UE) 2025/14 / Omologazione NRMM circolanti su strade pubbliche
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Newsletter n. 99866 del 10 Gennaio 2025 | ||
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Regolamento (UE) 2025/14 ID 23260 | 08.01.2025 Regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 GU L 2025/14 dell'8.1.2025 Entrata in vigore: 28.01.2025 Applicazione a decorrere dal 29 gennaio 2028 Il Regolamento, prima emanazione, intende facilitare l'uso di macchine mobili non stradali come macchine da costruzione (es. escavatori, gru), macchine stradali (es. asfaltatrici, rulli compressori), macchine agricole (es mietitrici), carrelli elevatori e spazzaneve circolanti occasionalmente o regolarmente sulle strade pubbliche. Il Regolamento sostituisce in via definitiva i diversi regimi normativi attualmente esistenti negli Stati membri. Armonizzando a livello dell'UE i requisiti tecnici per l'omologazione delle macchine non stradali, il regolamento contribuisce a rimuovere la frammentazione nel mercato unico ed eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di tali macchine, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza stradale. A decorrere dal 28 gennaio 2025, le autorità nazionali possono rilasciare l’omologazione UE per un nuovo tipo di macchina mobile non stradale o l’omologazione individuale UE per una nuova macchina mobile non stradale e, fatti salvi l’articolo 5, paragrafo 6, e il capo X, non vietano l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione di una nuova macchina mobile non stradale qualora la macchina mobile non stradale in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un fabbricante lo richiede. Una volta rilasciata l’omologazione UE per un nuovo tipo di macchina mobile non stradale o l’omologazione individuale UE per una nuova macchina mobile non stradale, le autorità nazionali non rifiutano il rilascio di un’altra omologazione UE o di un’altra omologazione individuale UE qualora la macchina mobile non stradale in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un fabbricante lo richiede. Applicazione a decorrere dal 29 gennaio 2028 Download testo Regolamento (UE) 2025/14 in calce all'articolo In sintesi Il Regolamento, prima emanazione, intende facilitare l'uso di macchine mobili non stradali come macchine da costruzione (es. escavatori, gru), macchine stradali (es. asfaltatrici, rulli compressori), macchine agricole (es mietitrici), carrelli elevatori e spazzaneve circolanti occasionalmente o regolarmente sulle strade pubbliche. Il Regolamento sostituisce in via definitiva i diversi regimi normativi attualmente esistenti negli Stati membri. Armonizzando a livello dell'UE i requisiti tecnici per l'omologazione delle macchine non stradali, il regolamento contribuisce a rimuovere la frammentazione nel mercato unico ed eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di tali macchine, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza stradale. Le nuove norme ridurranno anche la conformità e gli oneri amministrativi, con risparmi sui costi stimati fino ad 1 miliardo di euro in un periodo di 10 anni. Fino ad oggi, non esistevano requisiti armonizzati per l'uso sulle strade pubbliche dell'UE di macchine mobili non stradali. Di conseguenza, i produttori dell'UE si trovavano di fronte a un mosaico di quadri giuridici che differiscono in modo significativo da uno Stato membro all'altro, il che si traduceva in ritardi e costi significativi. Inoltre, gli utenti finali come gli appaltatori rurali o le imprese edili potevano non essere in grado di utilizzare le loro macchine mobili non stradali in diversi Stati membri. A. Campo di applicazione Macchina mobile non stradale / Direttiva macchine 1. Il presente regolamento si applica alle macchine mobili non stradali («veicoli di categoria U») immesse sul mercato e destinate a circolare, occasionalmente o regolarmente, sulle strade pubbliche con o senza conducente. 1) «macchina mobile non stradale»: le macchine mobili semoventi dotate di un sistema di propulsione che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE, progettate e costruite al fine di eseguire lavori; B. Norme con atti delegati relative agli elementi: a) integrità della struttura del veicolo; Oltre a: a) procedure di prova selezionate tra quelle elencate all’articolo 22, paragrafo 3; C. Domanda di omologazione UE Il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE presenta all’autorità di omologazione una domanda di omologazione UE e il fascicolo informativo D. Il fascicolo informativo All’atto della presentazione di una domanda di omologazione UE il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE fornisce all’autorità di omologazione un fascicolo informativo. Comprende: a) una scheda informativa; Il fascicolo informativo è fornito su carta o in un formato elettronico accettato dal servizio tecnico e dall’autorità di omologazione. E. Dimostrazione di conformità per l’omologazione UE 1. Ai fini del rilascio dell’omologazione UE di macchine mobili non stradali viene dimostrata la conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento, in particolare ai requisiti tecnici applicabili. 2. Il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE dimostra la conformità ai requisiti tecnici applicabili predisponendo la documentazione tecnica. 3. La documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 comprende una dichiarazione di conformità del fabbricante o, se gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento prescrivono prove, i pertinenti verbali di prova relativi alle procedure di prova seguenti: a) prove effettuate dal fabbricante; per le procedure di prova di cui alla presente lettera, la responsabilità dell’autorità di omologazione si limita alla verifica che la dichiarazione e i verbali di prova siano inclusi nel fascicolo; F. Omologazione UE Le autorità di omologazione (autorità di uno Stato membro, da questo notificata alla Commissione, competente per tutti gli aspetti dell’omologazione di una macchina mobile non stradale) rilasciano una sola omologazione UE per ciascun tipo di macchina mobile non stradale. L’autorità di omologazione riunisce in un fascicolo di omologazione la documentazione che segue: a) un fascicolo informativo, i verbali di prova e tutti gli altri documenti aggiunti a tale documentazione dal servizio tecnico o dall’autorità di omologazione nell’esercizio delle loro funzioni; L’autorità di omologazione tiene a disposizione le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione per un periodo di 10 anni dopo il termine di validità dell’omologazione UE in questione. Dopo il rilascio dell’omologazione UE, il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE riceve dall’autorità di omologazione un certificato di omologazione UE. G. Certificato di conformità Il fabbricante rilascia un certificato di conformità che accompagna ogni macchina mobile non stradale fabbricata conformemente al relativo tipo omologato UE. H. Conformità delle modalità di produzione L’autorità di omologazione che rilascia un’omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare, direttamente, in collaborazione con l’autorità di omologazione di un altro Stato membro, o in base alla verifica già effettuata da detta autorità, che siano state predisposte modalità di produzione atte a garantire la conformità al tipo omologato e ai piani di controllo documentati, da concordare con il titolare dell’omologazione UE per ciascuna omologazione, delle macchine mobili non stradali in produzione. Collegati
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