DM 24 maggio 2002 | Testo consolidato 2019
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30 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DM 24 maggio 2002 | Testo consolidato 2019 Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione. Testo consolidato 2019 del decreto 24 maggio 2002 con le modifiche successive introdotte dal D.M. 27 gennaio 2006, D.M. 11 settembre 2008, dal D.M. 31 marzo 2014 e dal DM 12 marzo 2019. Riservato Abbonati: Sicurezza, 2X, 3X, 4X, Full, il Testo Consolidato 2019 del DM 24 maggio 2002 pdf in Allegato. Il testo consolidato 2019 tiene conto inoltre, della modifica di cui della recente modifica di cui al: Decreto 12 Marzo 2019 - Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante: «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione». (GU n.67 del 20-03-2019) Entrata in vigore: 19.04.2019 ... Il testo consolidato tiene conto delle Modifiche/integrazioni a Marzo 2019: DM Interno 24 maggio 2002 Decreto 12 Marzo 2019 - Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002 .... Attività n 13 del DPR 01/08/2011 n. 151 – Criteri di assoggettabilità Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi; b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)
Stato normativo I gas combustibili che per lo più vengono utilizzati attualmente per il rifornimento degli automezzi sono il gpl ed il gas naturale. Per quanto attiene il rifornimento stradale di gas naturale il decreto di riferimento è, adesso, il DM 24/05/02 che ha sostituito i seguenti decreti che si sono nel tempo succeduti: il DM 08/06/93 e la parte terza del DM 24/11/84. Il DL 31 maggio 2010 dà la possibilità di installare piccoli impianti di distribuzione di gas naturale (VRA), senza serbatoio di accumulo, senza necessità di autorizzazione in materia di prevenzione incendi per gli impianti aventi una portata di ricarica inferiore a 3 Nm3/h; le misure antincendio sono riportate nel DM 30/04/2012. La difficoltà di alcuni siti di essere raggiunti dalle condotte di gas naturale, ha portato all’emanazione della lettera circolare 21/03/2013 n. 3819 che riporta le misure antincendio per impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL), con serbatoio criogenico fuori terra, a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione Un altro combustibile gassoso previsto per l’autotrazione è l’idrogeno; per gli impianti di distribuzione che lo utilizzano è stato prima emanato il DM 31/08/2006, successivamente sostituito dal DM 23 ottobre 2018. Il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici ed il previsto aumento delle infrastrutture di ricarica di tali veicoli, hanno reso necessaria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o di esplosione connesso all’uso di tali infrastrutture, in particolare se installate nell’ambito di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco; per tali motivi è stata emanata la Circolare 05/11/18, n. 2 - prot. n. 15000 con allegate le “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Collegati: |
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