Lavori esclusi dal campo applicazione del Titolo IV TUSSL "cantieri"
ID 20070 | Rev. 0.0 del 30.07.2023
Documento di controllo sui lavori esclusi dal campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 ed individuazione ed applicazione delle norme specifiche.
I lavori di cui all'Art. 88 c. 2 sono esclusi dall'applicazione del Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
Si tratta di specifici lavori elencati nel c. 2 dell'Art. 88.
In questo caso non sono applicabili quindi gli articoli da 88 a 104-bis:
Art. 88. Campo di applicazione Art. 89. Definizioni Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi Art. 95. Misure generali di tutela Art. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Art. 99. Notifica preliminare Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento Art. 101. Obblighi di trasmissione Art. 102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza Art. 103. Articolo abrogato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Art. 104. Modalità attuative di particolari obblighi Art. 104-bis. Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili _______
Attenzione:
Restano applicabili gli altri obblighi pertinenti di cui al D.Lgs. 81/2008 o dalle norme specifiche riportate / altro dedotto _______
E' considerato cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008: Art. 89 Definizioni..."a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X". _______
D.Lgs. n. 81/2008
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88. Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; (applicare il DLgs 25 novembre 1996, n. 624 Art. 1 c. 2a)
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; (applicare il DLgs 25 novembre 1996, n. 624 Art. 1 c. 2b)
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; (applicare il DLgs 25 novembre 1996, n. 624 Art. 1 c. 2c) (8) (9)
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; (applicare il DLgs 25 novembre 1996, n. 624 Art. 1 c. 2d)
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; (applicare il DLgs 25 novembre 1996, n. 624 Art. 1 c. 2e)
f) ai lavori svolti in mare; (è da intendere e applicare il Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 271) (10) (11)
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X. (1) (2) (4)
g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X. (applicare decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 condizionato allegato X)
2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013. (3) (5) (6) (7) _______
(1) Il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, all'art. 32, c. 1, lett. g dispone l'inserimento del periodo "nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi"
(2) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(3) Comma aggiunto dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(4) Comma sostituito dall'art. 16 della legge 29 luglio 2015, n. 115 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014
(5) Pubblicato il Decreto MLPS 22 luglio 2014 Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.
(6) Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 Istruzioni operative tecnico - organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto MLPS 22 luglio 2014.
(7) Circolare MI n. 1689 del 01.04.2011 - Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.
(8) Per i lavori su edifici all’interno delle pertinenze della miniera/cava che comportano lavori edili o d’ingegneria civile, applicazione del Titolo IV.
(9) Regio Decreto 29 luglio 1927 n. 1443 23. Sono pertinenze della miniera gli edifici (non riportato nei casi), gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale.
(10) Cassazione Penale, Sez. 4, 02 settembre 2022, n. 32233 "lavori svolti in mare"
"La ratio di tale disposizione consiste nell'escludere dall'applicazione del capo I, Titolo IV solo i lavori svolti nelle navi in ragione della particolarità degli ambienti di lavoro. [...]
(11) es.
l'installazione di frangiflutti a ridosso delle coste non è da considerarsi lavoro svolto in mare, e quindi rientra nel campo di applicazione del Titolo IV.
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1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; (1)
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
ALLEGATO X
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. _______
... segue in allegato
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Collegati Sentenza CP Sez. 4 n. 32233 del 02 settembre 2022 D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624 Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 271 D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 272 Lavori su impianti ai quali non si applica il Titolo IV TUS DVR Cantieri: Modello doc FAQ – CANTIERI EDILI Documentazione sicurezza cantieri www.tussl.it
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