Decreto 26 luglio 2022: PI impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti / Adeguamento esistenti entro il 09.11.2027
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12 Dicembre 2024 | ||
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Decreto 26 luglio 2022 / Norme tecniche PI impianti rifiuti ID 17330 | 11.08.2022 / In allegato Decreto Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. (GU n.187 dell'11.08.2022) Entrata in vigore: 09.11.2022 Adeguamento impianti esistenti alla data di entrata in vigore (09.11.2022) Le attività esistenti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, devono adeguarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore della norma tecnica, cioè entro il 09.11.2027. Art. 1. Norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. 1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2. Art. 2. Campo di applicazione 1. Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano alle attività, di cui all’art. 1, di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente. 2. Alle attività di cui all’art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni dell’art. 5. Art. 3. Modalità applicative e coordinamento con il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 1. Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano alle attività di cui all’art. 1 in combinazione con le seguenti sezioni dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015: 2. Alle attività di cui all’art. 1 per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all’allegato 1 non si applicano le seguenti disposizioni: 3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività di cui all’art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare. 4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui all’art. 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le pertinenti norme tecniche di prevenzione incendi e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’allegato 1 all’intera attività. Art. 4. Impiego dei prodotti per uso antincendio 1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere: 2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se: 3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno, applicando le procedure previste dal regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro. Art. 5. Disposizioni transitorie e finali 1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività esistenti di cui all’art. 2, comma 2, sono adeguate alle disposizioni contenute nella regola tecnica di cui all’allegato 1 entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell’allegato 1 per l’intera attività, il presente decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi: 3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [...]
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