CEI 11-15: lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III C.A.
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28 Novembre 2024 | |||||||||||
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CEI 11-15: lavori sotto tensione impianti elettrici di Cat. II e III C.A. ID 15897 | 26.02.2022 / Documento completo allegato Il Documento illustra la norma tecnica CEI 11-15 di riferimento per i lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III. La norma costituisce "presunzione di adeguatezza" a quanto disposto dail D.Lgs. 81/2008 e dal Decreto 4 febbraio 2011 in termini di procedure, attrezzature, riconoscimento dell’idoneità e dell’abilitazione dei lavoratori. Presenti Schemi di sintesi del quadro tecnico-legislativo. CEI 11-15 (2011) Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente alternata La presente quarta edizione della Norma italiana CEI 11-15 trae origine dall’esperienza pregressa nel settore dei lavori sotto tensione sviluppatasi in conformità alle precedenti edizioni e fa riferimento imprescindibile alla Norma quadro CEI EN 50110-1 che delinea i tratti essenziali dell’argomento. La regolamentazione nazionale del settore dei lavori sotto tensione sugli impianti a frequenza industriale oltre i 1 000 V si basa sul D.Lgs. 81/2008 (art. 82 comma 1) e in particolare sul Decreto 4 febbraio 2011: “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”. Art. 82 - Lavori sotto tensione 1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; 2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica; 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione; 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività. 2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).(1) 3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente. Art. 83 - Lavori in prossimita' di parti attive 1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. (1) (2) (3) (4) 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. (1) CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici categoria I (1) (2) (3) (4) In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in: - sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata); Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra. Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale. Tab. 1 allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.
(1) CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici categoria I Presunzione di adeguatezza In particolare, la CEI 11-15 costituisce "presunzione di adeguatezza" a quanto disposto dai decreti sopra citati in termini di procedure, attrezzature, riconoscimento dell’idoneità e dell’abilitazione dei lavoratori. Decreto 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. (GU n.83 del 11.04.2011) 1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V. In particolare si applica: a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza; 2. Agli effetti del presente decreto non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative nonne tecniche, purche' si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato: a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio; Vedi tutto CEI 11-27 e CEI 11-25 / CEI EN 50110-1 / CEI EN IEC 61472-2 La CEI 11-15 si applica ai lavori sotto tensione sugli impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale superiore a 1 000 V in c.a e 1 500 V in c.c. La CEI 11-27 si applica ai lavori su impianti elettrici si applica a tutti i lavori, compreso il lavoro sotto tensione su impianti a tensione fino a 1 000 V in c.a. e 1 500 V in c.c. Schema 1 - Quadro norme tecnico “Lavori sotto tensione” 2 Campo di applicazione - manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio; Non costituisce altresì lavoro sotto tensione l'uso di apparecchi ed attrezzi durante le operazioni attinenti a prove, ricerca guasti, ecc., tecnicamente eseguibili soltanto in assenza di messa terra e in cortocircuito di parti attive messe fuori tensione, a condizione che vengano adottate, a seguito di un’attenta analisi del rischio, adeguate precauzioni per prevenire che le predette parti attive siano rimesse in tensione da ogni possibile sorgente di alimentazione. 3. Definizioni Ai fini della presente Norma valgono le definizioni della Norma CEI EN 61472, della Norma CEI EN 50110-1 e le seguenti. NOTA 3.1 commissione di controllo 3.2 parte attiva 3.3 sistemi di Categoria II (seconda) 3.4 sistemi di Categoria III (terza) 3.5 lavoro sotto tensione È altresì lavoro elettrico sotto tensione ogni altra attività in cui il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che vengono maneggiati, l’interno della zona dei lavori sotto tensione delimitata dalla distanza DL così come definita nella Norma CEI EN 50110-1. 3.6 metodo di lavoro sotto tensione a distanza (con aste isolanti) 3.7 metodo di lavoro sotto tensione a contatto (con guanti isolanti) 4 Responsabilità Nel presente articolo si evidenziano le attività di cui sono responsabili le Unità della conduzione dell’impianto elettrico (vedere. 3.17) e della realizzazione del lavoro (vedere 3.19) 4.1 Unità della conduzione dell’impianto elettrico Le responsabilità di tale struttura sono: a) predisposizione e realizzazione del piano di lavoro; 4.1.1 Responsabile dell’impianto per i lavori (RI) Fermo restando quanto definito in 3.18, il responsabile dell’impianto per i lavori, in particolare, interviene o delega un’altra persona per lo svolgimento delle attività assegnate all’Unità di appartenenza di cui ai punti succitati. 4.2 Unità della realizzazione del lavoro Le responsabilità di tale struttura sono: a) verifica preliminare e la condivisione con l’unità della conduzione dell’impianto elettrico della scelta metodologica e organizzativa del lavoro attraverso un sopralluogo; 4.2.1 Preposto al lavoro (PL) Il preposto al lavoro sovrintende ai lavori ed è, a tale titolo, responsabile di quanto segue: - recepimento e condivisione del piano di intervento; Se lo ritiene opportuno, all’inizio dei lavori e durante lo svolgimento degli stessi, il preposto, impiegando i mezzi a sua disposizione, fa effettuare la misura delle distanze da rispettare nel corso dell’intervento e la loro applicabilità alla situazione reale. Il preposto al lavoro opera normalmente al suolo. In caso contrario, egli deve mantenere una posizione che gli consenta di poter controllare i reali movimenti degli operatori che dirige. Il preposto al lavoro consente l’accesso alle zone interessate ai lavori sotto tensione solo agli operatori abilitati a tale compito. Verifica che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni, comprese quelle da adottare in caso di emergenza, accedano alle zone che li espongono al rischio tipico dei lavori sotto tensione. Il preposto al lavoro frequenta appositi corsi di formazione e segnala tempestivamente al responsabile dell’Unità della realizzazione del lavoro eventuali deficienze dei mezzi e delle attrezzature e DPI e di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, della quale venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. 5 Organizzazione e controllo 5.1 Generalità Per l’esecuzione di lavori sotto tensione è necessario attuare un’organizzazione che funzioni con un regime particolare. L’elevato livello di qualità richiesto per garantire la sicurezza e l’efficacia dei lavori sotto tensione impone adozione di regole per le persone, per le strutture, per le procedure e per i sistemi in grado di assicurare in ogni caso con chiarezza il corretto funzionamento di tutta l’organizzazione. Devono essere previste procedure particolari per garantire nel tempo il mantenimento del livello di qualità richiesto e impediscano la perdita di controllo del processo. a) Per quanto suddetto, l’azienda deve: - istituire un sistema di gestione della sicurezza al fine di eliminare o ridurre i rischi associati alle proprie attività; b) L’azienda deve instaurare e promuovere una politica della sicurezza che, fermo restando il rispetto della legislazione vigente in materia, sia basata sui seguenti principi: - essere appropriata alla natura ed all’entità dei rischi presenti in azienda; c) L’azienda deve documentare e tenere aggiornata la documentazione sufficiente per assicurare che il proprio sistema di gestione della sicurezza possa essere compreso e applicato in modo efficace ed efficiente. A tal fine deve predisporre almeno: - un documento (Manuale) contenente la visione d’insieme della documentazione del sistema di gestione della sicurezza; L’azienda, ai fini della gestione della documentazione del sistema (Manuale, Procedure, Istruzioni, Registri, ecc.) ha facoltà di scegliere il supporto più idoneo alla propria organizzazione (cartaceo, informatico, ecc.). NOTA 6 .Procedure di lavoro 6.1 Generalità L'azienda deve predisporre ed applicare idonee procedure per la corretta conduzione dei lavori sotto tensione, delle attrezzature e dei DPI al fine di garantire che i criteri ed i requisiti di sicurezza specificati siano soddisfatti. In particolare, le procedure devono definire l’organizzazione decisionale ed esecutiva dei lavori. Devono altresì individuare in dettaglio, in relazione al livello di complessità organizzativa delle aziende interessate, i rapporti tra le persone al fine di realizzare al meglio le condizioni di sicurezza. L'azienda deve predisporre procedure documentate coerenti con i requisiti della presente Norma e con la propria politica dichiarata per la sicurezza. Le procedure devono essere predisposte e documentate in modo da identificare, documentare, riesaminare approfonditamente ed approvare tutti i cambiamenti e le modifiche. Le stesse devono riportare la data dell'ultima revisione ed il responsabile che l'ha effettuata. Devono essere documentate in modo ordinato e sistematico, per quanto possibile redatte in modo semplice, chiaro e comprensibile al fine di consentire a tutti una immediata e univoca interpretazione. 7 Attrezzatura e DPI 8 Effettuazione dei lavori 9 Distanze elettriche 10 Formazione, idoneità e abilitazione del personale operativo 11 Casi particolari Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022 Collegati |
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