Obbligo Green Pass Tabella: Attività / Soggetti Rev. 4.0 del 29.11.2021
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Obbligo Green Pass Tabella: Attività / Soggetti ID 14538 | Rev. 4.0 del 29.11.2021 / Tabella riepilogativa in allegato In allegato tabella nella quale vengono individuati i settori, le attività ed i servizi per cui l'accesso comporta l'obbligo o meno del possesso della Certificazione verde COVID-19 (Green pass / Super green pass). Green pass rafforzato / Super green pass (introdotto dal D.L. 26 novembre 2021 n. 172) Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2021 anche in zona bianca per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche si dovrà avere il green pass "rafforzato", cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione. Fig. 1 - Super Green pass / Green pass rafforzato - Modalità Chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità. In zona gialla o arancione, già dal 29 novembre, chi possiede un green pass rafforzato potrà accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero limitati o sospesi. Dal 29 novembre al 5 dicembre in zona gialla e arancione i controlli potranno essere effettuati sulla Certificazione cartacea. La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni (DL n. 52/2021): (*) Estensione a 72 ore della validità del test molecolare per la durata della certificazione verde introdotta dalla Legge 24 settembre 2021 n. 133, conversione in legge del DL 111/2021. La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata. In caso di vaccinazione: - per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva; Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo. Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi). Terza dose di vaccino e Certificazione verde COVID-19 Viene emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e verrà inviato via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE. Le nuove Certificazioni per “terza dose” (anche dette dose “booster” o “richiamo”) e “seconda dose” nel caso di vaccino Janssen (Johnson & Johnson) o vaccino dopo guarigione vengono emesse entro 48 ore dalla vaccinazione e, a partire dal 15 dicembre 2021, hanno validità per 9 mesi dalla data della somministrazione. Dal 12 novembre 2021, i nuovi green pass vaccinali di richiamo vengono emessi indicando nel "numero di dosi effettuate / numero totale dosi previste per ciclo vaccinale completo": 2 di 2 nel caso di richiamo dopo un vaccino monodose (Janssen); 2 di 2 nel caso di richiamo dopo dose unica a seguito di guarigione da Covid-19; 3 di 3 nel caso di richiamo dopo il completamento del primo ciclo vaccinale con due dosi o nel caso di richiamo per le persone vaccinate all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA. Vaccini che consento il rilascio della certificazione verde COVID-1 Vaccini autorizzati in Italia - Vaccino Comirnaty di Pfizer-BioNtech - è il primo vaccino ad essere stato autorizzato in Unione Europea: il 21 dicembre 2020 dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e il 22 dicembre dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all’estero Sono riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2: - vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’UE; La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per: La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per: In Italia, la Certificazione verde COVID-19, o green pass, consente di viaggiare e di accedere ai luoghi di lavoro, a scuola, all’università, alle strutture sanitarie e ai locali che offrono servizio di ristorazione. Permette, inoltre, di usufruire di alcuni servizi e partecipare a numerose attività culturali, ricreative e sportive. All’interno delle seguenti sezioni è possibile scoprire a chi, quando e dove è richiesta. Lavoro pubblico e privato Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è indispensabile per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati: - tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche per accedere ai luoghi di lavoro è tenuto a essere in possesso, da esibire su richiesta, della Certificazione verde Covid-19. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni; La Certificazione verde Covid-19 è inoltre richiesta per partecipare ai concorsi pubblici dal 23 luglio 2021. Scuole e Università Fino al 31 dicembre 2021, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è necessaria per accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche e universitarie. L’obbligo riguarda: - chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. Mezzi di trasporto La Certificazione verde COVID-19, all’interno del territorio italiano, consente di: - spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione "; Strutture sanitarie La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per stare vicino alle persone più fragili e care. Permette di: - accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti da Covid-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti e altre strutture residenziali e socioassistenziali. Le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente; Attività e servizi La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per: - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; Dal 29 novembre 2021, in zona gialla e arancione soltanto ai possessori di green pass da vaccinazione o da guarigione è consentito accedere alle attività e ai servizi limitati o sospesi dalla normativa vigente, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, per i quali valgono tutti i tipi di green pass. Green pass rafforzato Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nei territori in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente a chi è in possesso del green pass da vaccinazione o da guarigione. Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per color che hanno idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Esenzioni L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone: - ai bambini sotto i 12 anni; In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione). Tabella Obbligo Green Pass Tabella Attività / Soggetti [...] Segue in allegato (*) Esenzioni - bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale. (**) Art. 9-bis Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 Impiego certificazioni verdi COVID- 19 1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste salvo quanto previsto al comma 2 -bis. Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 Art. 1 Modifiche al Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 1. Al Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter sono inseriti i seguenti: Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). 2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Art. 9-ter.2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso nelle strutture della formazione superiore). 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle medesime Istituzioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.». 2. La violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9-ter.1 del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, di cui al comma 1 del presente articolo, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per i soggetti/attività con obbligo vaccinale vedasi il documento specifico: Maggiori info Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2021 Matrice Revisioni
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