Nuovo obbligo gestori impianti rifiuti (Informazioni PEE) entro il 06.12.2021
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27 Novembre 2024 | ||
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Nuovo obbligo gestori impianti rifiuti (Informazioni PEE) ID 14720 | 11.10.2021 / Download Scheda PDF Vedi Prodotto Piano Emergenza Interno Rifiuti - Integrato 2021 Il DPCM 27 agosto 2021, pubblicato nella GU n.240 del 07.10.2021, contenente le linee guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE) a cura delle Prefetture e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, stabilisce che i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del DPCM 27 agosto 2021 (ovvero entro il 06.12.2021), trasmettano al prefetto competente per territorio, ai sensi dell’art. 26-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna (PEE). Il prefetto, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attività, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti pertanto, dovranno inviare entro il 06 dicembre p.v., quanto contenuto nell'Allegato C.2 del DPCM 27 agosto 2021 ovvero: 1. Modulo di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle informazioni relative all'impianto, ai sensi dell’art. 26, c. 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 Integrazione Piano di Emergenza Interno Rifiuti (PEIR) - Già trasmesso Si mette in evidenza che le Informazioni che il Gestore deve fornire, sono quelle inerenti la classificazione del rischio incendio negli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, in quanto, come riportato nel DPCM 27 agosto 2021 "Si è ritenuto di considerare l’incendio quale scenario di riferimento per la valutazione del rischio dell’impianto, anche a seguito della complessità e variabilità delle caratteristiche dei rifiuti che comportano una differente pericolosità degli effluenti", parte specifica del Piano di Emergenza Interno Rifiuti. Il PEIR già elaborato, dovrà essere integrato con tale Classificazione. Le informazioni trasmesse alle Prefetture saranno così armonizzate in tutta Italia. Si evidenzia il ritardo e un flusso normativo di richiesta informazioni per i gestori disallineato -per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi- dopo la pubblicazione del DPCM 27 agosto 2021 “Linee guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE) e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti” (GU n.240 del 07.10.2021, previsto al comma 9 dell’26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che obbliga alla trasmissione di altri dati da parte dei Gestori per il PEIR, non previsti nell'iniziale scadenza di trasmissione del PEIR (4 marzo 2019). Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113
Prodotto per la redazione del Piano Emergenza Interno Rifiuti Integrato DPCM 27 agosto 2021 Ed. 3.0 2021 del 09 Ottobre 2021 Aggiornamento PEIR: A seguito della pubblicazione del DPCM 27 agosto 2021 (GU n.240 del 07.10.2021), i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore (06 Dicembre 2021), devono inviare specifiche informazioni sulla Valutazione del rischio incendio dell’Impianto, secondo il metodo speditivo proposto nell’Allegato B (Invio Modulo Allegato C2 - Allegato G Prodotto). Le Informazioni vanno trasmesse con il Modulo Allegato C.2 / Modulo G Prodotto, a firma tecnico abilitato iscritto Ordine/Collegio e del gestore dell'impianto. Download Demo e Acquisto Collegati |
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