Piano di primo soccorso | Settembre 2021
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Piano di primo soccorso | Rev. 0.0 Settembre 2021 ID 14528 | 15.09.2021 / In allegato documento di lavoro completo e modelli .doc di piano L'elaborato illustra i contenuti del piano di primo soccorso nel quale vengono indicate in modo chiaro ed esaustivo le procedure, i compiti, i ruoli ed i comportamenti che ogni lavoratore deve assumere in caso di emergenza. Il piano deve indicare in maniera chiara cosa fare: In allegato inoltre, sono disponibili due modelli di piano di primo soccorso (un modello di piano riguardante gli istituti scolastici ed un altro riguardante altre attività). Entrambi i modelli sono in formato .doc, pertanto adattabili e modificabili. - 01. Modello di piano di soccorso Istituti scolatici. doc Allegati e parti integranti del documento: - 02. Modello di piano di soccorso Altre attività.doc Allegati e parti integranti del documento: La normativa (d.lgs. 81/2008; d.m. salute 388/2003) conferisce al primo soccorso un ruolo importante all’interno del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed obbliga il datore di lavoro a designare e formare gli addetti e ad organizzare il piano di emergenza. Dall’organizzazione del sistema di primo soccorso aziendale dipende infatti l’attivazione precoce e tempestiva dei primi tre anelli della catena dell’emergenza, in attesa dell’arrivo dei soccorsi avanzati. Una corretta gestione delle prime fasi di un’emergenza sanitaria può fare la differenza tra la vita e la morte, tra recupero rapido o prolungato, tra disabilità temporanea o permanente. Il primo soccorso è l’insieme di interventi, di manovre ed azioni messe in essere da chiunque si trovi a dover affrontare una emergenza sanitaria, in attesa dell’arrivo di personale specializzato. Gli obiettivi del primo soccorso sono: - riconoscere una situazione di emergenza, valutare le condizioni della vittima e attivare la catena dell’emergenza, allertando i soccorsi avanzati se necessario; L'organizzazione del primo soccorso rientra nelle misure generali di tutela (art.15 d.lgs. 81/2008) e si inserisce all'interno del più ampio capitolo della gestione delle emergenze (Sezione VI d.lgs. 81/2008), insieme ad altre misure quali prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio (Figura 1). Figura 1 – Piano di gestione delle emergenze Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione all’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati d.m. salute 388/2003, così suddiviso: - art. 1: classificazione delle aziende; Figura 2 - Gestione del primo soccorso nei luoghi di lavoro La valutazione del rischio e la classificazione aziendale Come per le azioni preventive, anche per il primo soccorso e per la redazione del relativo piano, la fonte informativa di base è il documento di valutazione dei rischi (DVR) che fornisce gli strumenti per identificare, valutare e gestire i possibili rischi e i danni che ne possono conseguire. Quando si organizza un piano di primo soccorso è necessario tenere conto di: - tipologia di attività e rischi specifici presenti in azienda. Questo aspetto è importante, ad esempio, per definire l’adozione di altri presidi sanitari oltre a quelli obbligatori previsti dalla normativa o il trasferimento di competenze specifiche agli addetti al primo soccorso; Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero di lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato. Nel caso in cui l’azienda appartenga al gruppo A, il datore di lavoro ha l’obbligo di darne comunicazione all'Azienda sanitaria locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Dalla classificazione aziendale dipendono le attrezzature da collocare in azienda e le ore di formazione degli addetti (artt. 2 e 3 d.m. salute 388/2003). Il datore di lavoro in base ai rischi specifici, in collaborazione con il medico competente, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo soccorso (art. 4 d.m. salute 388/2003). Designazione e nomina degli addetti Il datore di lavoro deve designare gli addetti al primo soccorso (art. 18 d.lgs.81/2008), tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva. Il numero dei soccorritori presenti nell'unità produttiva non può essere rigida- mente stabilito, ma dovrà comunque essere rapportato al numero di lavoratori contemporaneamente presenti nel luogo di lavoro ed alla tipologia di rischio infortunistico. In ogni caso dovrà essere previsto un sostituto, con pari competenze, per ognuno dei soccorritori individuati, al fine di garantire la presenza di un soccorritore. Il numero degli addetti contemporaneamente presenti in azienda, tenendo conto ad esempio dei turni lavorativi, sarà almeno pari a due, per coprire l'eventualità in cui l'infortunato sia uno dei soccorritori stessi. Anche se non esistono precise indicazioni normative, la selezione degli addetti dovrebbe basarsi sulle attitudini, sulle esperienze personali nel campo dell’emergenza e sulle disponibilità individuali. Il datore di lavoro, nella scelta di per- sonale da adibire alla gestione delle emergenze, deve tenere conto di capacità e dello stato di salute del lavoratore che non deve presentare patologie o condizioni tali da impedire o limitare l’intervento immediato in emergenza. [...] Attrezzature e dispositivi di primo soccorso Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature (art. 2 d.m. 388/2003): - cassetta di primo soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 1 del decreto; Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: - pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 2 del decreto; Il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione è aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica. La cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione devono essere: - mantenuti in condizione di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile; Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alla cassetta di primo soccorso, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di primo soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al d.p.r. del 27 marzo 1992 e successive modifiche. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale. Manutenzione e integrazione dei presidi e delle attrezzature È necessario predisporre un piano affinché il personale addetto effettui periodicamente un controllo del contenuto e della validità dei presidi medico-chirurgici, del pacchetto di medicazione e della cassetta di primo soccorso. Se ritenuto necessario, a seconda dei rischi presenti in azienda, si consiglia di provvedere ad una personalizzazione dei presidi, aggiungendo eventualmente attrezzature per l’immobilizzazione dell’infortunato e presidi per la mobilizzazione atraumatica. In tal caso è necessario addestrare gli addetti al primo soccorso al corretto utilizzo di tali presidi con una specifica formazione. Piano di primo soccorso Un piano di soccorso e di emergenza è un documento che indica, con procedure chiare, compiti, ruoli e comportamenti che ogni lavoratore deve assumere in caso di emergenza. Il piano deve indicare in maniera chiara cosa fare: - a chi scopre l’incidente; Figura 1 - Piano di primo soccorso Informazione dei lavoratori Se il piano di soccorso rimane nel cassetto del datore di lavoro ogni sforzo organizzativo sarà stato vano. Il datore di lavoro ha infatti l’obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sulle procedure di primo soccorso e sui nominativi dei lavoratori incaricati (art. 36 d.lgs. 81/2008). La regola principale è quella di valutare l’ambiente circostante senza esporsi a pericoli e allertare gli addetti al primo soccorso. Allo stesso modo tutti dovrebbero essere informati su come allertare il 112 e quali informazioni fornire. Per la diffusione di tali informazioni è possibile prevedere: - incontri informativi con i lavoratori; [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
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