Dispositivi di Protezione Collettiva: Priorità DPC rispetto DPI / Note 07.2021
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26 Novembre 2024 | ||
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Dispositivi di Protezione Collettiva: Priorità DPC rispetto DPI / Note ID 14138 | 26.07.2021 / Documento completo allegato Documento relativo ai Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) e DPI e loro gerarchia d’adozione, estratti D.Lgs 81/2008, Interpello 6/2019, Sentenza CC, Altro. I Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) I DPC sono quei sistemi che intervengono direttamente sulla fonte del pericolo e limitano il rischio di esposizione di tutti i lavoratori e non solo del singolo lavoratore. D.Lgs. 81/2008 (Art. d’interesse - testo esteso a seguire) L'Art. 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Misure generali di tutela”, al comma 1, lettera i), prevede "la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale". L’Art. 75 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008riporta che i "DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro". L'Art. 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota”, al comma 1, lettera a), statuisce la “priorità” delle “misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” ed al comma 6, prevede che “Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci […]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati”; L'Art. 148, comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 afferma che il datore di lavoro "ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare. L'Art. 15, quindi, sancisce il principio della priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (ripreso come detto dagli Art. 75, Art. 111 e Art. 148). In scala gerarchica, quindi, l’adozione dei DPI è quindi subordinata (Art. 75, salvo quanto previsto dall’Art. 148): 1. Alla preventiva valutazione dei rischi (da misure tecniche di prevenzione) Fig. 1 - Ordine gerarchico adozione DPC e DPI (Art. 75 e Art. 148) 1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta. Norme Mentre per i DPI, sono previste norme legislative dedicate generali quali: Per i DPC non sono previste norme legislative generali, ma solo dedicate e specifiche. Da individuare sempre, sia DPI/DPC, eventuali norme tecniche per la fabbricazione, istallazione uso e manutenzione. Dispositivi di protezione collettiva - Esempi A seguire un breve elenco di DPC: Gli Art. del D.Lgs. 81/2008 Art. 15 - Misure generali di tutela 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati. 1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta. Interpello 6/2019 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. “Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”. Seduta della Commissione del 15 luglio 2019. La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: "Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’articolo 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?". Il richiedente afferma che "Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’articolo 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre". Al riguardo, premesso che: - l’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Misure generali di tutela”, al comma 1, lettera i), prevede "la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale"; sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, da un’attenta analisi del quadro normativo, non sussiste alcun ”contrasto” tra l’articolo 148 e l’articolo 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. In particolare, il citato articolo 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette. La norma de qua è, dunque, una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 del menzionato decreto legislativo che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste. Sentenza CC n. 18137 del 31 agosto 2020 "....il criterio di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale ha carattere diffuso e si estende anche a lavorazioni specifiche (come quelle “in quota” ex art 111, co. 1, lettera a)). L’obbligatorietà dei dispositivi collettivi trova poi una doppia conferma nel comma 6 dell’art. 111 che, da un lato, impone l’adozione di “misure di sicurezza equivalenti ed efficaci” nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda l’eliminazione delle misure di protezione collettiva e, dall’altro, impone il ripristino dei dispositivi di protezione collettiva una volta terminato il lavoro. ... Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021 Collegati |
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