Proroga obblighi esercente pratiche impiego di RADON | Legge n. 87/2021
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||||||||||||||||||
26 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Proroga obblighi esercente pratiche impiego di RADON | L. 87/2021 ID 13857 | 26.06.2021 / Documento completo allegato La Legge 17 giugno 2021, n. 87 (GU n.146 del 21.06.2021) di conversione del Dcreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (GU n.96 del 22.04.2021) che ha disposto anche l'abrogazione del Decreto-Legge 30 aprile 2021 n. 56 (GU n.103 del 30.04.2021) (Proroghe in materia di termini legislativi), con l'Art. 11- undecies modifica (Misure urgenti in materia di controlli radiometrici) il D.Lgs. 101/2020 Art. 22 e proroga le pratiche degli esercenti per l'impiego di materiali contenenti RADON per le attività cui all'Allegato II del D.Lgs. 101/2020 al 31 dicembre 2021 (anziché al 27 Agosto 2021). La Legge 17 giugno 2021, n. 87 (GU n.146 del 21.06.2021) di conversione del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 porta la proroga degli obblighi degli esercenti di registrazione delle pratiche RADON al 31 Dicembre 2021. Art. 11- undecies Misure urgenti in materia di controlli radiometrici 1. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto o dall’inizio della pratica - 27/08/2021 - ndr» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall’inizio della pratica». 2. All’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l’articolo 7 dell’allegato XIX al presente decreto» Vedi Articolo su Proroga. Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 Sezione III PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE AL RADON NELLE ABITAZIONI PRATICHE CHE COMPORTANO L’IMPIEGO DI MATERIALI CONTENENTI RADIONUCLIDI DI ORIGINE NATURALE Art. 20. Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis e allegato 1-bis). 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle pratiche nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell’ambiente e che si svolgono nell’ambito dei settori industriali di cui all’allegato II, che comportano: a) l’uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale; Art. 21. Registrazione dati (direttiva 59/2013/ EURATOM, articolo 104) 1. Nell’ambito della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all’articolo 152, è istituita una sezione nella quale sono inseriti i dati e le informazioni, comprese le misure di concentrazione di attività nei materiali, nei residui e negli effluenti presenti nei cicli produttivi dei settori industriali di cui all’allegato II. L’ISIN, a richiesta, fornisce i dati dell’apposita sezione ai ministeri e agli enti interessati e alle autorità di vigilanza competenti per territorio. 2. Gli esercenti trasmettono i risultati delle misurazioni di cui all’articolo 22, comma 8, all’ISIN. Art. 22. Obblighi dell’esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31, 32, 34 e 35; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10-ter e 10- quinques). 1. Per le pratiche di cui all’articolo 20,l’esercente, entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall’inizio della pratica, provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attività lavorativa stessa ai sensi del comma 6. Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 Allegato II SEZIONE II - PRATICHE CHE COMPORTANO L'IMPIEGO DI MATERIALI CONTENENTI RADIONUCLIDI DI ORIGINE NATURALE 1. Elenco dei settori industriali di cui all’articolo 20 L’elenco dei settori industriali e delle relative classi o tipi di pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, compresa la ricerca e i processi secondari pertinenti, di cui all’articolo 20 è riportato nella tabella II-1. Tabella II-1.
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