Attività a rischio di incendio elevato: Attestato di idoneità tecnica lavoratori / Note
ID 11674 | 01.10.2020 / Documento completo allegato
Per la Valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, tra cui la definizione delle Attività a rischio di incendio elevato, è in vigore attualmente è il D.M. 10 marzo 1998 come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 626/1994 abrogato dal D. Lgs n. 81/2008. L'articolo, oltre a note sulle attività a rischio di incendio elevato, attraverso una tabella di raffronto, mette in evidenza differenze tra le Attività a rischio elevato stesse e la necessità dell'Attestato di idoneità tecnica lavoratori addetti emergenze (Corso C - Rischio elevato).
Nel Documento sono riportate Decreti abrogati/sostituiti seppur menzionati nei testi in vigore. _______
1. Elenco esemplificativo e non esaustivo di attività ad elevato rischio di incendio
D.M. 10 marzo 1998
... ALLEGATO IX CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITÀ.
9.2 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2; h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 mq(1) e metropolitane; i) alberghi con oltre 200 posti letto; l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; n) uffici con oltre 1000 dipendenti; o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. _______
(1) Testo modificato dal D.M. 8 settembre 1999 _______
Lettera a)
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988 (abrogato dal D.P.R. n. 334/1999, abrogato a sua volta dal D.Lgs. n. 105/2015 - ndr)
Si riferisce alle ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (Seveso), ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.
In vigore il Decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 - "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" (G.U. n. 161 del 14 luglio 2015 SO 38/L). _______
2. Attività soggette a controllo VVF DPR 151/2011
In generale, le attività ad elevato rischio di incendio sono soggette a controllo controllo VVF, tale asserzione deve essere verificata con l'elencazione delle attività soggette di cui al D.P.R. 151/2011.
3. Formazione per gli addetti antincendio
D.M. 10 marzo 1998
ALLEGATO VII INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO
7.3 - FORMAZIONE ANTINCENDIO
Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica formazione antincendio. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in allegato IX.
I corsi di formazione per gli addetti nelle soprariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel corso C.
ALLEGATO IX CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITÀ.
9.5 CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE
CORSO C: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore)
1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore) - principi sulla combustione; - le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; - le sostanze estinguenti; - i rischi alle persone ed all'ambiente; - specifiche misure di prevenzione incendi; - accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; - l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; - l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
2) La protezione antincendio (4 ore) - misure di protezione passiva; - vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; - attrezzature ed impianti di estinzione; - sistemi di allarme; - segnaletica di sicurezza; - impianti elettrici di sicurezza; - illuminazione di sicurezza.
3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore) - procedure da adottare quando si scopre un incendio; - procedure da adottare in caso di allarme; - modalità di evacuazione; - modalità di chiamata dei servizi di soccorso; - collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; - esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.
4) Esercitazioni pratiche (4 ore) - presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; - presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); - esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.
4. Esercitazioni antincendio
D.M. 10 marzo 1998
ALLEGATO VII INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO
7.4 - ESERCITAZIONI ANTINCENDIO
Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto (attività soggette a controllo VVF), ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:
- percorrere le vie di uscita; - identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti; - identificare la posizione dei dispositivi di allarme; - identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento. L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco.
I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od inferme. Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro. Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un'evacuazione simultanea dell'intero luogo di lavoro. In tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro. Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per controllare l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze. Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena: - una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti; - si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori; - siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo. Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.
5. Piano di emergenza
D.M. 10 marzo 1998
ALLEGATO VIII PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO
8.1 - GENERALITÀ
In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 (attività soggette a controllo VVF) del presente decreto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; d) specifiche misure per assistere le persone disabili. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.
8.2 - CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono:
- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; - il sistema di rivelazione e di allarme incendio; - il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; - i lavoratori esposti a rischi particolari; - il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso); - il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori. Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza; b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio; c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare; d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari; e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento. Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali. Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro. Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati: - le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio; - il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione; - l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo; - l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.
6. Attestato di idoneità tecnica lavoratori addetti emergenze
D.M. 10 marzo 1998
ALLEGATO X LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ART. 6, COMMA 3
Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del Decreto-legge 1 ottobre 1996 n. 512 convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 609:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2; g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2; h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 mq(1) e metropolitane; i) alberghi con oltre 100 posti letto; l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; n) uffici con oltre 500 dipendenti; o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti; (non è nell'elenco dellle attività ad elevato rischio di incendio) p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2; q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. _______
Nota importante.
Attività rischio di incendio elevato / Necessità Attestato di idoneità tecnica lavoratori addetti emergenze
Si noti che alcune attività per cui è richiesto l'Attestato di idoneità tecnica lavoratori addetti emergenza (All. X) non corrispondono esattamente alle Attività rischio di incendio elevato (All. IX - 9.2), l'attestato di idoneità tecnica è previsto anche in attività non a rischio incendio elevato in determinati limiti superficiali/persone e altre 2 attività non a rischio elevato, secondo la tabella che segue. Si nota una forma cautelativa per la necessità dell'attestato di idoneità tecnica rispetto all'Attività rischio di incendio elevato. _______
Attività rischio di incendio elevato (All. IX - 9.2) |
Necessità attestato di idoneità tecnica (All. X) Corso C |
Note |
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; |
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; |
--- |
b) fabbriche e depositi di esplosivi; |
b) fabbriche e depositi di esplosivi; |
--- |
c) centrali termoelettriche; |
c) centrali termoelettriche; |
--- |
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; |
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; |
--- |
e) impianti e laboratori nucleari; |
e) impianti e laboratori nucleari; |
--- |
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; |
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2; |
Attestato a partire da 10.000 m2 |
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2; |
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2; |
Attestato a partire da 5.000 m2 |
h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 mq(1) e metropolitane; |
h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 mq(1) e metropolitane; |
--- |
i) alberghi con oltre 200 posti letto; |
i) alberghi con oltre 100 posti letto; |
Attestato a partire da 100 posti letto |
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; |
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; |
--- |
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; |
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; |
Attestato a partire da 300 persone presenti |
n) uffici con oltre 1000 dipendenti; |
n) uffici con oltre 500 dipendenti; |
Attestato a partire da 500 dipendenti |
o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; |
q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; |
--- |
p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. |
r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. |
--- |
--- |
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti; |
Attestato previsto |
--- |
p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2; |
Attestato previsto |
Tabella correlazione Attività rischio di incendio elevato / Attestato di idoneità tecnica lavoratori addetti emergenza _______
D.M. 10 marzo 1998
Art. 6 - Designazione degli addetti al servizio antincendio
... 3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del Decreto-legge 1 ottobre 1996 n. 512 convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. _______
Decreto-legge 1 ottobre 1996 n. 512 ...
Art. 3. Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, le attivita' per le quali e' richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L'attivita' di formazione, addestramento e di attestazione di idoneita' di cui al comma 3 e' assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalita' e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare il Fondo per la produttivita' collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneita' ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati.
D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998) ... Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020 ©Copia autorizzata Abbonati
Info e download
Collegati D.M. 10 marzo 1998 Nuovo DM 10 Marzo 1998: bozza Luglio 2018 D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 D.P.R 26 maggio 1959, n. 689
|