Responsabilità Estesa del Produttore (ERP)
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24 Novembre 2024 | ||
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Responsabilità Estesa del Produttore Prodotti (ERP) ID 11545 | 18.09.2020 - Documento completo in allegato Con il Decreto Legislativo 3 settembre n. 116 (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020), recepimento della direttiva (UE) 2018/851, in tema di economia circolare, sono disciplinati i regimi di responsabilità del produttore. Alla responsabilità estesa del produttore è soggetta qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto). Direttiva (UE) 2018/851 considerando 14 (14) È auspicabile introdurre la definizione di «regimi di responsabilità estesa del produttore» al fine di precisare che si tratta di una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento. Tale obbligo può comprendere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti. I produttori dei prodotti possono adempiere agli obblighi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore a titolo individuale o collettivo. La responsabilità estesa del produttore, “Extended producer responsibility” (EPR) può essere definita come un approccio di politica ambientale nel quale il produttore di un bene (prodotto) è responsabile anche alla fase post-consumo, ovvero della sua gestione una volta diventato rifiuto. La Direttiva (UE) 2018/851 parte integrante del Pacchetto Europeo sull’Economia Circolare, postula importanti novità in materia di EPR, per assicurare un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali. In particolare, vengono previsti requisiti minimi per i regimi EPR nazionali al fine di garantire una maggiore uniformità degli schemi adottati nei diversi paesi per le diverse tipologie di flussi e la loro coerenza con i principi e gli obiettivi europei in materia di economia circolare, efficienza nell’uso delle risorse, mitigazione dei cambiamenti climatici, gestione dei rifiuti. Nonostante i regimi EPR adottati a livello nazionale abbiano indubbiamente contribuito al miglioramento della gestione dei rifiuti, la Commissione Europea evidenzia la loro scarsa capacità di incidere sulla progettazione dei prodotti secondo la logica circolare, con particolare riguardo alle caratteristiche di durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità, impiego di materiali riciclati e presenza di sostanze pericolose in fase di progettazione. Extended producer responsibility” (EPR) La responsabilità estesa del produttore, “Extended producer responsibility” (EPR) può essere definita come un approccio di politica ambientale nel quale il produttore di un bene (prodotto) è responsabile anche alla fase post-consumo, ovvero della sua gestione una volta diventato rifiuto. La Direttiva (UE) 2018/851 parte integrante del Pacchetto Europeo sull’Economia Circolare, postula importanti novità in materia di EPR, per assicurare un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali. In particolare, vengono previsti requisiti minimi per i regimi EPR nazionali al fine di garantire una maggiore uniformità degli schemi adottati nei diversi paesi per le diverse tipologie di flussi e la loro coerenza con i principi e gli obiettivi europei in materia di economia circolare, efficienza nell’uso delle risorse, mitigazione dei cambiamenti climatici, gestione dei rifiuti. Nonostante i regimi EPR adottati a livello nazionale abbiano indubbiamente contribuito al miglioramento della gestione dei rifiuti, la Commissione Europea evidenzia la loro scarsa capacità di incidere sulla progettazione dei prodotti secondo la logica circolare, con particolare riguardo alle caratteristiche di durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità, impiego di materiali riciclati e presenza di sostanze pericolose in fase di progettazione. Tali misure incoraggiano, tra l’altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo. Con uno o più decreti interministeriale sono istituiti, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore. Con il medesimo decreto saranno definiti, per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, i requisiti, sono inoltre determinate le misure che includono l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali attività nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. I regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prevedono misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri della gerarchia dei rifiuti e nel rispetto dei criteri di gestione degli stessi. I regimi di responsabilità estesa del produttore rispettano i seguenti requisiti: - definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale; I soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 26 Settembre 2020 si conformano alle disposizioni dettate in materia di responsabilità estesa del produttore entro il 5 gennaio 2023. Questi ultimi comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le modifiche statutarie apportate entro il 1° giugno 2022. Nei sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può indicare le modifiche che devono essere apportate dai predetti soggetti nei trenta giorni successivi alla comunicazione. Art. 178 -bis (Responsabilità estesa del produttore) 1. Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore. Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilità Art. 178 -ter (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore) 1. I regimi di responsabilità estesa del produttore rispettano i seguenti requisiti: a) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale; 2. I regimi di responsabilità estesa assicurano: a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più 3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti. 3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinché lo stesso: 4. La lettera a) di cui al comma 3 non si applica ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Il principio della copertura finanziaria dei costi, così come declinato alla lettera a) del comma 3 può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra la necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsabilità estesa, a condizione che: a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l’80 per cento dei costi necessari; 5. La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018. 6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e, in particolare: a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma 8 e ne verifica la correttezza e la provenienza; 7. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità di vigilanza e controllo di cui al comma 6. 8. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 6, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 7; in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell’Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall’istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l’adempimento degli obblighi e l’iscrizione al Registro. 9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7: i dati relativi all’immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto; entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell’attività di gestione in caso di sistemi individuali; entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all’anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno successivo; entro il 31 ottobre di ogni anno l’entità del contributo ambientale per l’anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono. ...Segue in allegato
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