Decreto 31 marzo 2020 n. 78 | End of waste PFU
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU Serie Generale n.182 del 21-07-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/2020
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Art. 1. Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso cessa di essere qualificata come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 - ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla gomma vulcanizzata qualificata come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 - bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti: a) «pneumatici»: componenti delle ruote costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere fluidi; b) «PFU»: lo pneumatico fuori uso qualificato come rifiuto; c) «gomma vulcanizzata»: la gomma derivante dalla frantumazione dei PFU e gli sfridi di gomma vulcanizzata, qualificati come rifiuto, provenienti sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall’attività di ricostruzione degli pneumatici; d) «gomma vulcanizzata granulare (GVG)»: la gomma vulcanizzata che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all’articolo 184 -ter , comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto; e) «lotto»: un quantitativo, non superiore a 1.000 tonnellate di gomma vulcanizzata granulare (GVG); f) «produttore»: il gestore di un impianto autorizzato per la produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) (di seguito impianto di produzione); g) «dichiarazione di conformità»: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore attestante le caratteristiche della gomma vulcanizzata granulare (GVG), di cui all’articolo 4; h) «autorità competente»: l’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del titolo III -bis della parte II o del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l’autorità destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto.
Art. 3. Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. Scopi specifici di utilizzabilità
1. Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184 - ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gomma vulcanizzata cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata gomma vulcanizzata granulare (GVG) se è conforme ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1. 2. La gomma vulcanizzata granulare (GVG) è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’allegato 2.
Art. 4. Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni
1. Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all’allegato 3 e inviata con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. 2. Il produttore conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. 3. Il produttore conserva per cinque anni, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche della gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevata e da consentire la ripetizione delle analisi.
Art. 5. Sistema di gestione ambientale
1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. 2. Il sistema di gestione da predisporre ai fini dell’esenzione di cui al comma 1 deve prevedere: a) il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3; b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione; c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione ambientale.
Art. 6. Norme transitorie e finali
1. Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del titolo III -bis della parte II e del titolo I, capo IV, della parte IV del medesimo decreto legislativo. 2. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, la gomma vulcanizzata granulare prodotta può essere utilizzata se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 4. 3. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto. 4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.
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Allegati
Allegato 1 (articolo 3, comma 1)
Allegato 2 (articolo 3, comma 2)
Allegato 3 (articolo 4) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
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Info e download
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