Guida breve acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia
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24 Novembre 2024 | ||
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Guida breve acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia ID 9927 | 21.01.2020 Guida breve sulle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia: Quadro normativo, Linea guida trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia provenienti da impianti di distribuzione carburanti FVG 2018 e Simulazione grafica sistema di depurazione acque di prima pioggia. Le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (al di fuori di ipotesi giuridiche), sono di principio escluse dalla normativa sugli scarichi (art. 113 D.Lgs. n. 152/2006) e sono disciplinate dalle Regioni. D.Lgs. n. 152/2006 1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano: 2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto (PARTE TERZA - NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE) 3. Le regioni disciplinano altresi' i casi in cui puo' essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici. 4. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee. L’esclusione non è però assoluta, così come previsto dall’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 e confermato dalla giurisprudenza, le acque meteoriche che prima di dilavare le superfici esterne e recapitare nei corpi ricettori vengono (o sono a rischio di venire) a contatto con sostanze e materiali inquinanti ivi depositati o per attività svolte all’aperto nelle dette aree esterne, ricadenti nella lista delle attività “a rischio” definite dalle Regioni attraverso i Piani di Tutela delle Acque o specifici Regolamenti, devono essere sottoposte ad idoneo trattamento previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia. Le acque reflue di dilavamento Il dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attività che in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi. In linea generale tali condizioni si realizzano quando non sono state adottate le misure atte ad evitare / contenere, durante il periodo di pioggia, il dilavamento delle zone nelle quali si svolgano fasi di lavorazione o attività di deposito / stoccaggio di materie prime / scarti o rifiuti. A titolo esemplificativo rientrano in questo ambito particolari lavorazioni che per loro natura non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi o per le quali non è fattibile realizzare interventi di protezione dalle acque di pioggia ovvero le operazioni per loro natura tipicamente "sporcanti" (ad esempio l'autodemolizione, deposito all’esterno di materiali inerti ecc..).
Al di fuori di ipotesi giuridiche, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, sono di principio escluse dalla normativa sugli scarichi. Considerata la delega alle Regioni prevista dall’art. 113, D.Lgs. n. 152/2006, delle acque meteoriche di dilavamento non si ha una definizione unitaria, dal T.U.A. si desume però una esclusione dalla definizione di “acque reflue industriali” ex art. 74 rubricato - Definizioni – al cui comma 1, lett. h) le definisce : «qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento». Certa è anche l’inclusione delle stesse alla definizione di “acque reflue urbane” ex art. 74, comma 1, lett. i), qualora «…acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate…», che, nella combinata previsione dell’art. 113, comma 1, lett. b) possono essere sottoposte a «particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione». Definizioni di acque meteoriche di dilavamento / prima pioggia / seconda pioggia (Fonte R. FVG) A titolo esemplificativo si riportano alcune definizioni date dalle diverse Regioni (es. RVFG): Regione FGV: D.R.G. n° 591 dd 15/03/2018 a) acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica, diversa da quella di processo; Art. 26 Acque di prima pioggia 1. Si considerano acque di prima pioggia, ai fini del convogliamento e successivo trattamento, quelle contaminate provenienti dal dilavamento di superfici scolanti di qualsiasi estensione, ove vi sia la presenza di: Art. 27 Scarichi di acque di prima pioggia 1. Le acque di prima pioggia sono recapitate, nell'ordine preferenziale presso i seguenti corpi recettori e nel rispetto dei limiti di emissione indicati: a) nella condotta nera o mista della rete fognaria, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 107, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e in conformità alle prescrizioni del Gestore del servizio idrico integrato; b) in corpo idrico superficiale o rete bianca, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3, dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2 del decreto stesso; 1. La rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche deve essere dimensionata sulla base degli eventi meteorici di breve durata e di elevata intensità caratteristici di ogni zona e, comunque, assumendo Art. 29 Trattamento delle acque di prima pioggia 1. Gli scarichi delle acque di prima pioggia sono soggetti a idoneo trattamento di depurazione ai fini del rispetto dei valori limite di emissione prescritti all’articolo 27. 2. Le acque di prima pioggia, da recapitare in corpo idrico superficiale, in rete bianca ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, prima di essere sottoposte a trattamento, sono avviate a vasche di raccolta a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 metri cubi per ettaro di superficie scolante, ovvero la quantità più adeguata, motivatamente prescritta dall’Autorità competente, in funzione dell’attività esercitata sulle superfici scolanti. 3. Le acque di prima pioggia in alternativa all’accumulo, possono essere trattate in impianti con funzionamento in continuo, sulla base della portata stimata in connessione agli eventi meteorici di cui al comma 1 dell'art. 28, fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui all’articolo 27. Nel caso in cui l’azione di dilavamento sia limitata alla superficie scolante, è attuato un trattamento in continuo dimensionato tenendo conto di una portata minima riferita ad una precipitazione di 20 mm/h. Nel caso in cui l’azione di dilavamento interessi anche il materiale stoccato, è attuato un trattamento in continuo dimensionato tenendo conto di una portata minima riferita ad una precipitazione di 35 mm/h. 4. Le opere di scarico devono essere realizzate in modo da consentire l’esecuzione dei campionamenti secondo le modalità prescritte all’articolo 30. Art. 30 Campionamenti e accertamenti degli scarichi delle acque di prima pioggia 1. Gli scarichi delle acque di prima pioggia devono essere accessibili per il controllo. 2. Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite di emissione prescritti dall’articolo 27 sono eseguiti su campioni istantanei, ferma restando la possibilità, in sede di controllo, di eseguire il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare le caratteristiche di variabilità dello scarico. 3. Per i metodi di campionamento e analisi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4, dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 recante “Metodi di campionamento ed analisi”. Il Piano di tutela delle acque FVG è costituito dal documento allegato, parte integrante del Decreto del Presidente della Regione n. 074/Pres dd. 20 marzo 2018. Sistema impianto depurazione acque prima pioggia Vasche di prima pioggia (ndr): La prima pioggia in arrivo dalla fognatura raccoglie tutte le acque delle strade, parcheggi (aree di transito) del piazzale in oggetto e vengono convogliate verso le vasche di accumulo tramite un pozzetto scolmatore o di by-pass, questo manufatto separa le prime "quelle potenzialmente inquinate identificate nei primi 5 mm." da quelle di seconda pioggia che teoricamente sono pulite e non contaminate quindi pronte per essere convogliate allo scarico finale. Simulazione grafica Fig. 1 Fig. 3
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