(Normativa di riferimento D.Lgs 81/2008 artt. 25, 40, 41)
Medico Autorizzato
Il Medico Autorizzato è un medico in possesso del titolo di Medico Competente, abilitato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.Lgs. n. 230/1995, a svolgere l’attività di Radioprotezione Medica, cioè qualsiasi tipologia di sorveglianza medica per lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.
Nella fattispecie le attività del Medico Autorizzato sono:
- sorveglianza medica dei lavoratori esposti di categoria A e B;
- sorveglianza medica delle squadre speciali di intervento;
- sorveglianza medica eccezionale.
Il datore di lavoro, nell'ambito di attività con l'esposizione a radiazioni ionizzanti, deve assicurare la sorveglianza medica del personale dipendente avvalendosi esclusivamente di tale figura professionale. La sorveglianza medica sui lavoratori esposti classificati in categoria B, oltre che dal medico autorizzato, può essere effettuata anche dal medico competente (art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 230/1995).
E' competenza esclusiva del medico autorizzato la sorveglianza medica eccezionale (art. 91, D.Lgs. n. 230/1995) e la consulenza al datore di lavoro in caso di esposizioni accidentali o di emergenza (art. 89, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 230/1995).
Queste le attribuzioni del medico autorizzato (elencate nell'art. 89, D.Lgs. n. 230/1995):
- analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
- istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e loro consegna all'ISPESL (ora Inail, ndr);
- consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali, nel caso di cessazione dall'incarico;
- consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.
Inoltre per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza medica deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario personale in cui sono compresi:
- i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale;
- la destinazione lavorativa, i rischi ad essa connessi e i successivi mutamenti;
- le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato.
I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami medici e radiotossicologici, nonchè ai risultati delle valutazioni di idoneità, che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione.
Fig. 1 - Medico autorizzato e Medico competente: percorso abilitativo e sorveglianza sanitaria prevista
Procedure per l'iscrizione all'elenco dei medici autorizzati
Nell'ambito della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Divisione III della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali gestisce le procedure per l'iscrizione all'elenco dei medici autorizzati.
Si tratta di medici ai quali i datori di lavoro affidano la sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti, in possesso delle cognizioni e dell'addestramento a ciò necessari, quali definiti dall'allegato V del D.Lgs. n. 230/1995.
Tempi e modalità di svolgimento delle procedure d’esame per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei Medici Autorizzati sono sul sito del MLPS.
I Medici Autorizzati alla Radioprotezione sono iscritti, dal momento del conseguimento dell'abilitazione, in un elenco nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (vedi allegato).
D.Lgs. n. 230/1995
Art. 4 - Definizioni
...
3. Inoltre, si intende per:
a) medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalita' stabilite nel presente decreto;
...
v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;
Art. 83 Sorveglianza medica
1. Il datore di lavoro deve provvedere ad assicurare mediante uno o piu' medici la sorveglianza medica dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformita' alle norme del presente capo ed alle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82. Tale sorveglianza e' basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro.
2. La sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A e' assicurata tramite medici competenti o medici autorizzati. La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A e' assicurata tramite medici autorizzati.
3. Il datore di lavoro non puo' assegnare le persone di cui al comma 1 ad alcuna attivita' che le esponga al rischio di radiazioni ionizzanti qualora le conclusioni mediche vi si oppongano.
4. Il datore di lavoro deve assicurare ai medici di cui al comma 1 le condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.
5. Il datore di lavoro deve consentire ai medici di cui al comma 1 l'accesso a qualunque informazione o documentazione che questi ritengano necessaria per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di idoneita' dei lavoratori.
6. Le funzioni di medico autorizzato e di medico competente non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro ne' dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attivita' disciplinata, ne' dai preposti che ad essa sovrintendono, ne' dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2.
Art. 84 Visita medica preventiva
1. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70, prima di essere destinati ad attivita' che li espongono alle radiazioni ionizzanti, siano sottoposti a visita medica a cura del medico addetto alla sorveglianza medica.
2. Il datore di lavoro deve altresi' rendere edotto il medico, all'atto della visita, della destinazione lavorativa del soggetto, nonche' dei rischi, ancorche' di natura diversa da quella radiologica, connessi a tale destinazione.
3. La visita medica preventiva deve comprendere una anamnesi completa, dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici, e un esame clinico generale completato da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio, per valutare lo stato generale di salute del lavoratore.
4. In base alle risultanze della visita medica preventiva i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei;
b) idonei a determinate condizioni;
c) non idonei.
5. Il medico comunica per iscritto al datore di lavoro il giudizio di idoneita' ed i limiti di validita' del medesimo.
6. Il medico, nell'ambito della visita preventiva nonche' in occasione delle visite previste dall'articolo 85, illustra al lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e gli comunica i risultati dei giudizi di idoneita' che lo riguardano.
7. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ISPESL, l'ISS e l'ANPA, sono definiti criteri indicativi per la valutazione dell'idoneita' all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Art. 85 Visite mediche periodiche e straordinarie
1. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70 siano sottoposti, a cura del medico addetto alla sorveglianza medica, a visita medica periodica almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione. La visita medica per i lavoratori di categoria A e per gli apprendisti e studenti ad essi equiparati deve essere effettuata almeno ogni sei mesi. Le visite mediche, ove necessario, sono integrate da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio.
2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2 dell'articolo 59 e i medici addetti alla sorveglianza medica possono disporre che dette visite siano ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le condizioni di esposizione e lo stato di salute dei lavoratori lo esigano.
3. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2, i lavoratori sono classificati in:
a) idonei;
b) idonei a determinate condizioni;
c) non idonei;
d) lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.
4. Il datore di lavoro ha l'obbligo di disporre la prosecuzione della sorveglianza medica per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del medico, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perche' non idonei o trasferiti ad attivita' che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico formulera' il giudizio di idoneita' ai sensi del comma 3, al fine di un loro eventuale reinserimento in attivita' con radiazioni.
5. Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve provvedere a che il lavoratore sia sottoposto a visita medica. In tale occasione il medico deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
6. Ferma restando la periodicita' delle visite di cui al comma 1, nel periodo necessario all'espletamento e alla valutazione delle indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il giudizio di idoneita', di cui al comma 3, in precedenza formulato conserva la sua efficacia.
Art. 86 Allontanamento dal lavoro
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di allontanare immediatamente dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del medico, non idonei.
2. Detti lavoratori non possono proseguire l'attivita' cui erano adibiti, ne' altre attivita' che li espongano ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, se non dopo essere stati riconosciuti nuovamente idonei dal medico.
3. Il medico deve richiedere l'allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proporre il reinserimento di essi quando accerti la cessazione dello stato di non idoneita'.
Art. 87 Sorveglianza medica effettuata da medici autorizzati
1. Il datore di lavoro deve far eseguire da medici autorizzati la sorveglianza medica dei lavoratori classificati in categoria A e degli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70, ad essi equiparati ai sensi del decreto di cui all'articolo 82.
2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio i nominativi dei medici autorizzati prescelti, con la dichiarazione di accettazione dell'incarico.
Art. 88 Elenco dei medici autorizzati
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo dei medici autorizzati.
2. All'elenco possono essere iscritti, su domanda, i medici competenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che abbiano i requisiti stabiliti ai sensi del comma 3 e che dimostrino di essere in possesso della capacita' tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza medica della protezione dei lavoratori di categoria A.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'elenco e le modalita' per la formazione professionale, per l'accertamento della capacita' tecnica e professionale e per l'iscrizione all'elenco stesso, nonche' per l'eventuale sospensione o cancellazione da esso, fermo restando quanto stabilito all'articolo 93 per i casi di inosservanza dei compiti.
Art. 89 Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medica
1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti e' tenuto in particolare ai seguenti adempimenti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti nel presente capo:
a) analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
b) istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e loro consegna all'ISPESL con le modalita' previste all'articolo 90 del presente decreto;
c) consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali di cui alla lettera b, nel caso di cessazione dall'incarico;
d) consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.
Art. 90 Documento sanitario personale
1. Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza medica deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essi connessi e i successivi mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato.
2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami medici e radiotossicologici, nonche' ai risultati delle valutazioni di idoneita', che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale deve essere consegnata dal medico all'interessato alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il documento sanitario personale deve essere conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di eta', ed in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.
4. Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attivita' di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere d) ed e) all'ISPESL, che assicurera' la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalita' previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico e valutate le circostanze dei singoli casi, l'Ispettorato medico centrale del lavoro puo' concedere proroga ai predetti termini di consegna.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate particolari modalita' di tenuta e di conservazione della predetta documentazione e approvati i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio.
Art. 91 Sorveglianza medica eccezionale
1. Il datore di lavoro deve provvedere affinche' i lavoratori che hanno subito una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di decontaminazione.
2. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a che siano sottoposti a visita medica eccezionale, da parte di un medico autorizzato, i lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo 96. Deve altresi' provvedere a che i lavoratori in questione siano sottoposti a sorveglianza medica eccezionale, comprendente in particolare i trattamenti terapeutici, il controllo clinico e gli esami, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato a seguito dei risultati della visita medica. Le successive condizioni di esposizione devono essere subordinate all'assenso del medico autorizzato.
3. Nel caso in cui, nell'ambito della sorveglianza medica eccezionale di cui al comma 2, il medico autorizzato decida l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato, il datore di lavoro deve darne notizia all'Ispettorato del lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.
Art. 92 Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo e comunque entro tre giorni, all'ANPA, all'Ispettorato provinciale del lavoro ed agli organi del servizio sanitario nazionale, competenti per territorio, gli incidenti verificatisi nelle attivita' previste dall'articolo 59, nonche' le esposizioni che abbiano comportato il superamento di valori stabiliti ai sensi dell'articolo 96.
2. Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi il medico deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio i casi di malattia professionale.
3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
4. L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i casi di neoplasia di cui al comma 3.
Art. 93 Provvedimenti a carico dell'esperto qualificato e del medico autorizzato
1. Su segnalazione degli organismi di vigilanza il capo dell'Ispettorato medico centrale puo' disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la sospensione, non superiore a sei mesi, dall'esercizio delle funzioni dell'esperto qualificato o del medico autorizzato, in caso di accertata inosservanza dei rispettivi compiti.
2. Nei casi piu' gravi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro, con le modalita' stabilite al comma 1, puo' disporre la cancellazione dell'esperto qualificato o del medico autorizzato dagli elenchi previsti rispettivamente dagli articoli 78 e 88.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere adottati dopo che sia stato assegnato all'interessato un termine di sessanta giorni per presentare le proprie controdeduzioni sugli addebiti contestati. Tali provvedimenti non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle controdeduzioni da parte dell'interessato.
4. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 o 2 viene iniziata d'ufficio in caso di condanna definitiva a pena detentiva del medico autorizzato o dell'esperto qualificato per reati inerenti alle funzioni attribuite. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 viene iniziata d'ufficio anche in caso di sentenza non passata in giudicato con condanna a pena detentiva.
Art. 95 Ricorso avverso il giudizio di idoneita' medica
1. Avverso il giudizio in materia di idoneita' medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti e' ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all'Ispettorato medico centrale del lavoro. 2. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza che l'Ispettorato abbia provveduto, il ricorso si intende respinto.
Art. 139 Contravvenzioni ai capi IV e VIII
1. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori delle miniere:
a) chi viola gli articoli 12; 13, 15; 16; 17; 61, comma 3; 62, commi 2 e 4; 63, comma 2; 65; 67; 69, commi 1 e 3; 71; 73; 74; 75; 77; 83; 84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1 e 2; 87; 91; 92, comma 1, punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da tre a otto milioni;
b) chi viola gli articoli 14; 61, commi 2, 4 e 4-bis; 66; 72; 80, commi 2 e 3; 81, commi 3, 4 e 5, e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
2. Contravvenzioni commesse dai preposti:
a) chi viola gli articoli 61, commi 3 e 4; 67; 73; 74 e' punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a un milione.
3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori:
a) chi viola gli articoli 64; 68, 68-bis e 69, comma 2, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.
4. Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai medici addetti alla sorveglianza medica:
a) l'esercizio di funzioni tipiche degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ad opera di soggetti non legittimati e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni;
b) chi viola gli articoli 79; 80, comma 1; 81, comma 1; 84, commi 5 e 6; 85, comma 5; 86, comma 3; 89; 90; 92, commi 2 e 3, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a tremilioni.
5. Contravvenzioni commesse nell'esercizio dei servizi di dosimetria:
a) chi viola gli obblighi di cui all'articolo 76 e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
...
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Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro