Regolamento cessazione qualifica di rifiuto (EoW) carta e cartone
ID 10934 | 06.06.2020 - Schema Regolamento e iter
Dopo il Parere favorevole del CdS del 13 Maggio 2020 (allegato), il nuovo Regolamento è stato notificato il 5 Giugno 2020 alla Commissione Europea per il via libera.
Allegati: - Notifica 2020/340/I (Italia) - Testo Regolamento notificato EC il 5 Giugno 2020 - Parere CdS del 13 Maggio 2020 ______
Update 05 Giugno 2020
Schema di regolamento notificato alla Commissione in data 05/06/2020, termine status quo di tre mesi il 07/09/2020.
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Numero di notifica: 2020/340/I (Italia) Data di ricezione: 05/06/2020 Termine dello status quo: 07/09/2020
Lo schema di regolamento individua, sulla base della delega contenuta nell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone, a valle di apposito trattamento e se soddisfano i requisiti stabiliti nel regolamento, cessano di essere qualificate come rifiuti, per essere reintrodotte nel ciclo economico come prodotti.
Il regolamento è composto da 7 articoli e 3 allegati.
L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del regolamento, l’articolo 2 opera un rinvio alle definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 integrate con le definizioni specifiche; l’articolo 3 dispone che all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all’Allegato 1. L’articolo 4 individua gli usi specifici di utilizzo dei materiali end of waste; l’articolo 5 introduce la dichiarazione di conformità di cui devono essere accompagnati i materiali end of waste; l’articolo 6 prevede che il produttore applichi un sistema di gestione della qualità, ed infine, l’articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali.
L’allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con esplicito riferimento alla norma UNI EN 643- L’allegato 2 individua gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati. L’allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC).
Motivazioni in breve La cessazione della qualifica di rifiuto - End of Waste (EoW) rappresenta una misura concreta per realizzare, come deciso da tutti gli stati dell’UE, una società del riciclo e del recupero, che diventa reale nel momento in cui i materiali, risultato di un processo di riciclaggio o di recupero di alta qualità, possono nuovamente essere introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime. Il rifiuto carta e cartone diventa risorsa e contribuisce a ridurre l’utilizzo di materia prima e il quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento, favorendo il recupero di materia. ______
Update 20 maggio 2020
Schema di regolamento recante disciplina "End of Waste" da carta e cartone - Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 - Parere favorevole
Il Consiglio di Stato, nell’Adunanza di sezione del 7 maggio, ha espresso parere favorevole (numero affare 258/2020) sullo schema di regolamento presentato da MATT in ordine alla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) di carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 152/2006. ______
D.Lgs. n. 152/2006 ...
Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) ... 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. ... ______
Info e download
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