Norme molto più semplici per le piccole imprese e per gli esercizi commerciali, cioè per i luoghi di lavoro ritenuti a basso rischio di incendio. Inoltre, misure di prevenzione, di protezione e gestionali derivanti principalmente dalla valutazione del rischio incendi e raramente imposte da prescrizioni normative. Un'ulteriore rivoluzione è in preparazione nel campo della prevenzione incendi.
I Vigili del Fuoco stanno riscrivendo nuovamente la normativa contenente i criteri per la valutazione del rischio incendi e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, destinata a soppiantare il vecchio DM 10 marzo 1998. Le novità di impatto sono molteplici e vanno inquadrate nell'ambito delle innovazioni che, negli ultimi mesi, hanno rafforzato la normativa del cosiddetto "Codice di prevenzione incendi" (DM 3 agosto 2015).
La normativa per i luoghi di lavoro a basso rischio, inoltre, non solo sta prendendo forma aderendo ai metodi più moderni del Codice - come il capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, aveva anticipato, ma sarà anche parte integrante del DM 3 agosto 2015.
Vi sarà inclusa infatti come nuova Regola tecnica verticale (Rtv). Questa andrà a regolare i luoghi di lavoro, come detto a basso rischio di incendio, e non rientranti tra le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Significa, dunque, che l'ingresso nel testo del 2015 della Rtv sui luoghi di lavoro comporterà un considerevole ampliamento del campo di applicazione del Codice.
Ormai la strada è segnata e con decisione: si vira verso l'utilizzo ampio del "Codice di prevenzione incendi", già diventato, lo scorso 20 ottobre, cogente per le attività cosiddette «soggette e non normate» (ossia per ben 42 delle 80 elencate nell'allegato I al DPR 151 del 2011), seppure con qualche limitazione per le modifiche e gli ampliamenti delle attività esistenti. Più nel dettaglio, la nuova Rtv andrà a definire alcuni parametri che individueranno i luoghi di lavoro classificabili a basso rischio.
È molto probabile che rientrino in questa categoria i luoghi di lavoro con affollamento complessivo non superiore a 50 occupanti, che rispettino al contempo alcuni limiti che la norma individuerà relativamente al carico di incendio specifico, alla superficie dell'attività, alla quota dei piani, alla detenzione di sostanze o miscele pericolose. L'obiettivo è regolare queste attività più "semplici" con una normativa più "snella" rispetto a quella contenuta nel DM 10 marzo 1998, dando maggior forza alle risultanze della valutazione del rischio.
Se per le piccole attività la normativa è destinata dunque ad essere semplificata parecchio, diverso è il caso di quei luoghi di lavoro che non rientrano nei canoni che la Rtv andrà a definire per delineare il perimetro dei luoghi di lavoro classificabili a basso rischio. Si persegue il concetto di proporzionalità dell'azione tecnica rispetto ai rischi.
Per le attività, infatti, che non sono incluse in quel perimetro, e al contempo non rientrano nei limiti di assoggettabilità ai controlli dei Vigili del fuoco definiti dal DPR 151 del 2011 (allegato I), si andrà ad applicare l'intera Regola tecnica orizzontale (RTO) del Codice. Almeno questo è l'orientamento che - secondo i bene informati - sta guidando la definizione della nuova normativa.
Risulterà a questo punto forse già palese che il nuovo orientamento, assunto con la direzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco da parte di Fabio Dattilo (a partire dal primo dicembre 2018), ha comportato l'abbandono della bozza di Dm, licenziata a novembre 2018 in sede di Comitato tecnico scientifico di prevenzione incendi (Ccts) (in allegato), con la quale erano già stati rielaborati i criteri per la valutazione del rischio antincendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.
L'iter che porterà le nuove norme verso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale è comunque ancora lungo. Salvo imprevisti, la bozza, dopo ulteriori riflessioni e limature, sarà presentata ai membri del Ccts, organo tecnico consultivo e propositivo istituito nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. I membri del Ccts, tra cui siedono i rappresentanti delle professioni tecniche, potranno avanzare proposte di modifica.
Queste possono essere recepite, dopodiché, occorrerà almeno un'altra riunione del Ccts affinché la bozza possa essere licenziata definitivamente. Inoltre la norma, ovviamente, va concordata con il ministero del Lavoro. Prima dell'approdo in Gazzetta ufficiale c'è, poi, un altro importante passaggio: il provvedimento va notificato alla Commissione Ue, che con gli Stati membri verifica che dalle nuove norme non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci.
Il tempo di "sosta" a Bruxelles è di tre mesi ma può raddoppiare (è raro) nel caso dovessero emergere osservazioni. La riscrittura del DM 10 marzo 1998 – va ricordato – è stata prevista dal Dlgs 81 del 2008 che l'affida a un decreto interministeriale, firmato dal Viminale e dal ministero del Lavoro (il DM 10 marzo 1998 fa ancora riferimento al Dlgs 626 del 1994).
Più bozze sono state elaborate nel corso degli anni per aggiornare il decreto del 1998, poi puntualmente dimenticate e riscritte. Mai si è andati oltre la presentazione e l'approvazione dei testi in Ccts. Questa volta, però, data la decisione con cui si sta portando avanti un concreto cambiamento, è lecito pensare che possano esserci maggiori chance di successo.
Nella Fig. 1 seguente un diagramma (indicativo) per la possibile suddivisione delle norme applicabili per la Valutazione del rischio antincendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro:
Fig. 1 - Norme applicabili per la Valutazione del rischio antincendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro (su indicazioni alla data news)
Fonte: CNI
Il Sole 24 ore
Info e download
Collegati
D.M. 10 marzo 1998
Decreto 3 agosto 2015: Pubblicato il Testo Unico di Prevenzione Incendi (RTO)
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151