Tutela del Lavoratore "Fragile" Covid 19: Note normative e Documenti Rev.1.0 del 31 maggio 2020
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||
24 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Tutela del Lavoratore "Fragile" Covid 19 ID 10689 | Rev. 1.0 31.05.2020 Documento completo e Modelli allegati Note normative e Documentazione per il rientro in azienda dei lavoratori. Il Documento tecnico INAIL rimodulazione misure SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, detta precise indicazioni di Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili. Update 1.0 del 31.05.2020 - DPCM 17 maggio 2020 - Decreto-Legge 19 Maggio 2020 n. 34 - Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 Aprile 2020 1. I riferimenti normativi Decreto-Legge 19 Maggio 2020 n. 34 Art. 74 Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato 1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (GU n. 70 del 17.03.2020), convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (GU n.110 del 29-04-2020 - SO n. 16) Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale DPCM 26 Aprile 2020 Sostituito dal DPCM 17 maggio 2020 2. Il Protocollo sicurezza 24.04.2020 Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 24.04.2020 Per lavoratore "fragile" si intende il lavoratore affetto da patologia che ne aumenta la vulnerabilità nei confronti dell'infezione virale: soggetti immunodepressi (Circolare 7942-27/03/2020 del Ministero della Salute), donne in gravidanza, soggetti affetti da patologie cronico-degenerative come diabete, cardio vasculopatie, bronco pneumopatia, nefropatie. I lavoratori devono essere informati della normativa specifica e, in accordo con la raccomandazione di cui all'art. 3 del DPCM 26 Aprile 2020, spetta a questi, anche se asintomatici, di rivolgersi al proprio medico di medicina generale (MMG) al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre l'infezione, secondo le disposizioni dell'INPS. Secondo l'Accordo Governo-Parti sociali del 14 marzo 2020 e sua integrazione del 24 aprile 2020, spetta al medico competente segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Tuttavia, situazioni di fragilità potrebbero infatti non essere note al medico competente (ad esempio per patologie insorte fra una visita periodica e la successiva), o potrebbero riguardare lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria. Il medico competente deve in ogni caso restare a disposizione per l'eventuale identificazione del lavoratore "fragile", che gli si rivolga ai fini dell'inquadramento della propria patologia fra quelle per cui si rende necessaria la tutela. 1) il lavoratore con patologie che determinano immunodepressione, patologie cardiovascolari importanti, malattie respiratorie croniche o altre che determinano iper-suscettibilità alle infezioni può rivolgersi al medico curante per una valutazione dello stato di salute e gli eventuali provvedimenti del caso; L'Azienda deve informare tutti i lavoratori, certamente o potenzialmente "fragili", mediante adeguata l'informativa (Allegata). Ai lavoratori è richiesta la Dichiarazione di rientro (Allegata). Figure preposte a rilasciare la certificazione di lavoratore "fragile" Con la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 Marzo 2020, sono chiariti che sono organi abilitati a certificare la condizione di cui all'articolo 26, comma 2 sia i medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici di base), che i medici convenzionati con il S.S.N. Indicazioni operative relative alle attività del medico competente Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 Aprile 2020 […] Relativamente alle misure organizzative e logistiche da mettere in atto, è auspicabile il coinvolgimento del medico competente fin dalle fasi di individuazione delle stesse anche in riferimento ad aspetti correlati ad eventuali fragilità; qualora ciò non fosse possibile, il datore di lavoro fornisce al medico competente informazioni in merito a quanto già pianificato, anche al fine di agevolare, ad esempio, l’individuazione, in corso di sorveglianza sanitaria, di eventuali prescrizioni/limitazioni da poter efficacemente introdurre nel giudizio di idoneità. In merito, si rileva che diversi interventi organizzativi che già nell’ordinarietà contribuiscono al mantenimento al lavoro di soggetti cosiddetti “fragili”, a maggior ragione in questo periodo emergenziale vanno a potenziare la loro portata in termini di efficacia. [segue in allegato] Matrice revisioni
Info e download Collegati D.P.C.M. 26 Aprile 2020 Circolare Presidenza Consiglio 27 Marzo 2020 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 Legge 24 aprile 2020 n. 27 |
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