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UN 3481: Batterie / pile al litio ADR
ID 5031 | Rev. 1.0 2020 del 24 marzo 2020
Documento sul Trasporto ADR di pile litio ionico contenute/imballate in equipaggiamento (UN 3481), con tutti i riferimenti ADR, Disposizioni Speciali (DS) Istruzioni di Imballaggio (P). ______
Update 1.0 2020: Aggiornamento ADR 2019 ______
Le pile e le batterie devono essere trasportate conformemente alle disposizioni applicabili ai nn. ONU 3090, 3091, 3480 e 3481, ad eccezione della disposizione speciale 230 e a meno che non sia specificato diversamente nella presente disposizione speciale.
3090 |
PILE AL LITIO METALLO (COMPRESE LE PILE DI LEGA AL LITIO) |
3091 |
PILE AL LITIO METALLO CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO O PILE AL LITIO METALLO IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO (COMPRESE LE PILE DI LEGA AL LITO) |
3480 |
PILE AL LITIO IONICO (COMPRESE LE PILE AL LITIO IONICO POLIMERICO) |
3481 |
PILE AL LITIO IONICO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO O PILE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO (COMPRESE LE PILE AL LITIO IONICO POLIMERICO) |
I report materia Tabella A 3.2 ADR elaborati Certifico ADR:
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Download Report materia UN 3091
Download Report materia UN 3480
Download Report materia UN 3481 ...
Excursus
Imballaggio ed etichettatura dispositivo elettronico con pila al litio
Tabella A 3.2 ONU 3481
[1] Numero ONU 3481 [2] Denominazione e descrizione PILE AL LITIO IONICO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO O PILE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO (COMPRESE LE PILE AL LITIO IONICO POLIMERICO) [3a] Classe 9 [3b] Codice classificazione M4 [4] Gruppo di Imballaggio [5] Etichette 9A [6] Codice disposizioni speciali 188;230;348;360;376;377;636;310 [7a] Codice quantità limitate 0 [7b] Codice quantità esenti E0 [8] Istruzioni di imballaggio P908;P909;LP903;LP904;P910 [9a] Disposizioni speciali di imballaggio [9b] Disposizioni relative all'imballaggio in comune [10] Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa [11] Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa [12] Codici cisterna per le cisterne ADR [13] Disposizioni speciali per le cisterne ADR [14] Veicolo per il trasporto in cisterne [15] Categoria di trasporto 2 [ND] Quantità massima esenzione parziale 333 [15] Codice di restrizione in galleria E [16] Disposizioni speciali relative al trasporto - Colli [17] Disposizioni speciali relative al trasporto - Alla rinfusa [18] Disposizioni speciali relative al trasporto - Carico e scarico [19] Disposizioni speciali relative al trasporto - Esercizio [20] Numero identificazione pericolo - Codice Kemler
Info generali Tabella A
PILE AL LITIO IONICO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO O PILE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO (COMPRESE LE PILE AL LITIO IONICO POLIMERICO)
ONU: 3481 Classe: 9 Gruppo di imballaggio (GI): -- Codice classificazione: M4 (Pile al litio) Etichetta: 9A
Codice quantità limitate: 0 Codice quantità esenti: E0 Categoria di trasporto: 2
Quantità massima esenzione parziale: 333
PARTE 2 - CLASSIFICAZIONE CAPITOLO 2.2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE DIVERSI CLASSI
2.2.9. Classe 9 - Materie e oggetti pericolosi diversi
Pile al litio
2.2.9.1.7. A meno che non sia specificato diversamente nell'ADR (ad esempio per i prototipi e le piccole produzioni di batterie secondo la disposizione speciale 310 o per le batterie danneggiate secondo la disposizione speciale 376), le batterie al litio devono soddisfare le seguenti prescrizioni.
NOTA: Per il n. ONU 3536 BATTERIE AL LITIO INSTALLATE IN UNITÀ DI TRASPORTO, vedere la disposizione speciale 389 nel capitolo 3.3 (ADR 2019)
Le pile e le batterie, le pile e le batterie contenute in un equipaggiamento, o le pile e le batterie imballate con un equipaggiamento, contenenti del litio sotto qualsiasi forma devono essere classificate sotto i nn. ONU 3090, 3091, 3480 o 3481, a seconda dei casi. Possono essere trasportate sotto tali rubriche se soddisfano le disposizioni sottostanti: ....
CAPITOLO 3.4 Merci pericolose imballate in quantità limitate
PARTE 3 DISPOSIZIONI SPECIALI ED ESENZIONI RELATIVE A QUANTITÀ LIMITATE E QUANTITÀ ESENTI CAPITOLO 3.4 Merci pericolose imballate in quantità limitate |
3.4.1.Il presente capitolo contiene le disposizioni applicabili al trasporto di merci pericolose di alcune classi imballate in quantità limitate. La quantità limitata applicabile per imballaggio interno o oggetto è specificata per ogni materia nella colonna (7a) della tabella A del capitolo 3.2. Quando la quantità "0" figura in tale colonna per una merce presente nella lista, il trasporto della stessa alle condizioni di esenzione del presente capitolo non è autorizzato. ... |
...
PARTE 3 DISPOSIZIONI SPECIALI ED ESENZIONI RELATIVE A QUANTITÀ LIMITATE E QUANTITÀ ESENTI CAPITOLO 3.5 - Merci pericolose imballate in quantità esenti |
3.5.1.Quantità esenti
3.5.1.1. Le quantità esenti di merci pericolose diverse dagli oggetti appartenenti ad alcune classi che soddisfano le disposizioni del presente capitolo non sono soggette a nessun'altra disposizione dell'ADR, eccetto:
a) disposizioni concernenti la formazione enunciate nel capitolo 1.3;
b) procedure di classificazione e criteri applicati per determinare il gruppo d'imballaggio (parte 2);
c) disposizioni relative agli imballaggi del 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 e 4.1.1.6.
NOTA: Nel caso di materiali radioattivi, si applicheranno le disposizioni relative ai materiali radioattivi in colli esenti, di cui al 1.7.1.5.
3.5.1.2. Le merci pericolose ammesse al trasporto in quantità esenti, conformemente alle disposizioni del presente capitolo, sono indicate nella colonna (7b) della tabella A del capitolo 3.2 con un codice alfanumerico, come segue: (vedi Tabela 1)
3.5.1.3. Nel caso dei gas, il volume indicato per l'imballaggio interno rappresenta la capacità in acqua del recipiente interno mentre il volume indicato per l'imballaggio esterno rappresenta la capacità globale in acqua di tutti gli imballaggi interni contenuti in un unico imballaggio esterno.
Per le merci pericolose in quantità esenti a cui sono assegnati codici diversi ma imballati insieme, la quantità totale per imballaggio esterno deve essere limitata a quella corrispondente al codice più restrittivo.
3.5.1.4. Le quantità esenti di merci pericolose alle quali sono assegnati i codici E1, E2, E4 e E5 con quantità massima netta di merci pericolose per recipiente interno limitata a 1 ml per i liquidi e i gas e a 1 g per i solidi e con quantità massima netta di merci pericolose per imballaggio esterno inferiore a 100 g per i solidi o 100 ml per i liquidi e i gas sono soggette esclusivamente:
a) alle disposizioni del 3.5.2, eccetto nel caso d'imballaggio intermedio che non è richiesto quando gli imballaggi interni sono solidamente imballati in un imballaggio esterno imbottito in modo tale che, nelle condizioni normali di trasporto, non possono né rompersi, né bucarsi, né lasciar fuoriuscire del contenuto; e che nel caso di liquidi, l'imballaggio esterno contenga sufficiente materiale assorbente per assorbire tutto il contenuto degli imballaggi interni; e
b) alle disposizioni del 3.5.3. ...
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CAPITOLO 3.5 - Merci pericolose imballate in quantità esenti
Codice |
Quantità massima netta per imballaggio interno (in grammi per solidi e in ml per liquidi e gas) |
Quantità massima netta per imballaggio esterno (in grammi per solidi e in ml per liquidi e gas, oppure la somma dei grammi e degli ml nel caso di imballaggi in comune) |
E0 |
Non autorizzato come quantità esente |
E1 |
30 |
1000 |
E2 |
30 |
500 |
E3 |
30 |
300 |
E4 |
1 |
500 |
E5 |
1 |
300 |
CAPITOLO 5.2 MARCATURA ED ETICHETTATURA Tabella 1 - Quantità esenti ...
5.2.1. Marcatura dei colli
5.2.1.9. Marchio per le pile al litio
5.2.1.9.1. I colli contenenti pile o batterie al litio preparati conformemente alla disposizione speciale 188 del capitolo 3.3 devono recare il marchio illustrato nella figura 5.2.1.9.2. ...
Figura 5.2.1.9.2. - Marchio per le pile al litio ...
PARTE 3 - LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE, DISPOSIZIONI SPECIALI ED ESENZIONI RELATIVE A QUANTITÀ LIMITATE E QUANTITÀ ESENTI CAPITOLO 3.3 - Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie od oggetti
DS 188 |
Le pile e gli accumulatori (batterie) presentati al trasporto non sono sottoposti alle altre prescrizioni dell'ADR se soddisfano le seguenti condizioni:
a) per una pila al litio metallo o di lega al litio, il contenuto di litio non è superiore a 1 grammo e, per una pila agli ioni di litio, l'energia nominale in wattora non deve superare i 20 Wh;
b) per una batteria al litio metallo o di lega al litio [26], il contenuto totale di litio non è superiore a 2 grammi e per una batteria agli ioni di litio l'energia nominale in wattora non deve superare i 100 Wh. Nel caso di batterie al litio ionico che soddisfano tale disposizione, l'energia nominale in wattora deve essere riportata sul rivestimento esterno, a eccezione di quelle fabbricate prima del 1° gennaio 2009;
NOTA: Quando le batterie al litio conformi al 2.2.9.1.7 f) sono trasportate conformemente alla presente disposizione speciale, il contenuto totale di litio di tutte le pile al litio metallo contenute nella batteria non deve superare 1,5 g e la capacità totale di tutte le pile al litio ionico contenute nella batteria non deve superare i 10 Wh (vedere la disposizione speciale 387) (ADR 2019)
c) ogni pila o batteria soddisfa le disposizioni del 2.2.9.1.7 a) ed e);
d) le pile e le batterie, a meno che non siano installate in un equipaggiamento, devono essere poste in imballaggi interni che le avvolgono completamente. Le pile e le batterie devono essere protette in modo da evitare cortocircuiti. In questo senso s'intende s'intende protezione dai contatti con materiali conduttori di elettricità (ADR 2019) contenuti all'interno dello stesso imballaggio, che potrebbero causare dei cortocircuiti. Gli imballaggi interni devono essere imballati in imballaggi esterni solidi e conformi alle disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.5;
e) le pile e le batterie, installate in equipaggiamenti, devono essere protette da danneggiamenti e cortocircuiti, e l'equipaggiamento deve essere provvisto di mezzi efficaci in modo da impedire ogni funzionamento accidentale. Questa prescrizione non si applica ai dispositivi intenzionalmente attivi durante il trasporto (trasmettitori di identificazione radio, orologi, sensori, ecc.) e non suscettibili di generare uno sviluppo pericoloso di calore. Nel caso di batterie installate in un equipaggiamento, quest'ultimo deve essere posto in imballaggi esterni solidi, costruiti con materiali appropriati e aventi resistenza e progettazione adatte alla capacità dell'imballaggio e all'uso previsto, a meno che una protezione equivalente della batteria non sia assicurata dall'equipaggiamento nel quale è contenuta;
f) ogni collo deve recare il marchio di pila al litio appropriato, come indicato nel 5.2.1.9.
Tale prescrizione non si applica:
i) ai colli contenenti solo batterie bottoni montate all'interno di un equipaggiamento (compresi i circuiti stampati);
ii) e ai colli contenenti non più di 4 pile o 2 batterie montate all'interno di un equipaggiamento, quando la spedizione non comporta più di due colli.
Se i colli sono sistemati in un sovrimballaggio, il marchio di pila al litio deve essere direttamente visibili o riprodotto all'esterno del sovrimballaggio e quest'ultimo deve recare il marchio "SOVRIMBALLAGGIO". Le lettere del marchio "SOVRIMBALLAGGIO" devono misurare almeno 12 mm di altezza.
NOTA: I colli contenenti pile al litio imballate conformemente alle disposizioni della sezione IB delle istruzioni di imballaggio 965 o 968 del capitolo 11 della parte 4 delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO recanti il marchio di cui al paragrafo 5.2.1.9. (marchio per le pile al litio) e l'etichetta riportata nel paragrafo 5.2.2.2.2 modello n. 9A sono ritenuti conformi alle disposizioni della presente disposizione speciale. (ADR 2019)
g) a meno che le batterie non siano montate all'interno di un equipaggiamento, ciascun collo deve poter resistere ad una prova di caduta da un'altezza di 1,2 m, qualunque sia il suo orientamento, senza che le pile o le batterie che esso contiene siano danneggiate, senza che il suo contenuto sia spostato a tal punto che le batterie (o le pile) si tocchino, e senza che vi sia fuoriuscita del contenuto; e
h) Nella presente disposizione speciale, per "equipaggiamento" si intende un apparecchio alimentato da pile o batterie al litio (ADR 2019). A meno che le batterie non siano montate all'interno di un equipaggiamento o imballate con un equipaggiamento, i colli non possono superare una massa lorda di 30 kg.
Come sopra ed altrove nell'ADR, con "contenuto di litio" si intende la massa di litio presente nell'anodo di una pila al litio metallo o di lega al litio.
Esistono rubriche distinte per le batterie al litio metallico e per le batterie al litio ionico in modo da facilitare il trasporto di tali batterie per modi di trasporto specifici e per permettere l'esecuzione delle operazioni d'intervento in caso d'incidente.
Una batteria a una sola pila così come definita nella sottosezione 38.3.2.3 della terza parte del Manuale delle prove e dei criteri è considerata come una "pila" e deve essere trasportata secondo le esigenze delle "pile" nell'ambito della presente disposizione speciale.
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DISPOSIZIONE SPECIALE 230 ... DISPOSIZIONE SPECIALE 348 ... DISPOSIZIONE SPECIALE 360 ... DISPOSIZIONE SPECIALE 376 ... DISPOSIZIONE SPECIALE 377 ... DISPOSIZIONE SPECIALE 636 ... DISPOSIZIONE SPECIALE 310 ...
PARTE 4 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA UTILIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI E DELLE CISTERNE CAPITOLO 4.1 - Utilizzazione di imballaggi, di grandi imballaggi (recipienti) per il trasporto alla rinfusa (GIR) e di grandi imballaggi
4.1.4.Lista delle istruzioni d'imballaggio
ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO P903 |
Questa istruzione si applica ai nn. ONU 3090, 3091, 3480 e 3481. |
Ai fini della presente istruzione d'imballaggio, per "equipaggiamento" si intende un apparecchio alimentato da pile o batterie al litio. (ADR 2019)
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3:
1) Per le pile e le batterie:
Fusti (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Casse (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Bidoni (taniche) (3A2, 3B2, 3H2).
Le pile e le batterie devono essere imballate in imballaggi in modo da essere protette contro eventuali danni che potrebbero essere causati dal movimento o spostamento delle pile o batterie nell'imballaggio.
Gli imballaggi devono soddisfare il livello di prova del gruppo d'imballaggio II.
2) Inoltre, per le pile o le batterie di massa lorda uguale o superiore a 12 kg con un rivestimento esterno robusto e resistente agli urti, così come per gli assemblaggi delle medesime:
a) imballaggi esterni robusti,
b) rivestimenti di protezione (per esempio in gabbie completamente chiuse o in gabbie di legno); o
c) pallets o altri dispositivi di movimentazione.
Le pile o le batterie devono essere assicurate in modo da impedire ogni spostamento accidentale e i loro morsetti non devono sostenere il peso degli altri elementi che saranno loro sovrapposti.
Gli imballaggi non devono necessariamente soddisfare le disposizioni del 4.1.1.3.
3) Per le pile o le batterie imballate con un equipaggiamento: ...
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... ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO P904 ... ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO P908 ... ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO P909 ... ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO P910 ...
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020 ©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. |
Data |
Oggetto |
Autore |
2.0 |
24.03.2020 |
ADR 2019 |
Certifico Srl |
1.0 |
22.11.2017 |
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Certifico Srl |
Info e download
Collegati ADR 2019 Preview: Batterie al litio per lo smaltimento | Modifica DS 188 ADR 2017: nuova etichetta "9A" trasporto di pile al litio
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